Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1941 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 615/2014 proposto da:

C.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO SECHI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 168/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 15/05/2013, depositata il

22/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Clementina Pulli che non essendo costituita dichiara

di farlo successivamente e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari ha accolto il gravame dell’Inps ed in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda proposta da C.G.M. volta al riconoscimento del diritto della assicurata a percepire l’assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 1.

La Corte territoriale ha verificato che, in esito agli accertamenti medico legali disposti nel corso del giudizio di primo grado, era emerso che la C., titolare di un laboratorio di pasticceria, pur se impedita, a causa delle patologie da cui era affetta, nello svolgimento dell’attività di pasticciera, tuttavia conservava una residua capacità lavorativa con riguardo all’attività di organizzazione e di gestione del lavoro da sempre esercitata nell’esercizio dell’attività artigianale.

Per la cassazione della sentenza ricorre C.M.G. che denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1.

Tanto premesso ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per la decisione in camera di consiglio della controversia.

Non constano infatti specifici precedenti sulla questione posta nel presente giudizio: rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale azionata, della possibilità per l’imprenditore artigiano di proseguire nell’esercizio dell’impresa che, per sua natura, presuppone lo svolgimento di un lavoro anche di tipo manuale del titolare dell’impresa (cfr. Cass. n. 28431 del 2011).

PQM

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la decisione della controversia da parte della sesta sezione lavoro, invia per la decisione alla quarta sezione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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