Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19409 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10880/2013 proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore

ad negozia Dott. L.G., elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PALTRINIERI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SICIT SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing.

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato VIRGILIO TERZOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RENZO MERLINI giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PAPIER LEGNO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 628/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato VINCENZO PALTRINIERI;

udito l’Avvocato VIRGINO TERZOLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SICIT s.p.a. convenne in giudizio la Papier Legno s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguiti all’incendio di un immobile locato dall’attrice alla convenuta.

La SICIT chiamò in causa anche la Unipol s.p.a., con cui la Papier Legno aveva stipulato una polizza per il caso di incendio dell’immobile, chiedendo l’accertamento dell’operatività della polizza e dell’obbligo dell’assicuratrice di versare all’attrice l’indennizzo contrattualmente convenuto.

Il Tribunale di Pesaro accertò la responsabilità della Papier Legno e la condannò al risarcimento dei danni, dichiarando invece il difetto di legittimazione attiva della SICIT in relazione alle domande svolte nei confronti della Unipol Assicurazioni.

Confermata per il resto la sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha affermato che, ricorrendo un’ipotesi di assicurazione per conto altrui, sussisteva la legittimazione dell’assicurato a richiedere l’accertamento del suo diritto a vedersi corrispondere l’indennizzo e – pertanto – ha dichiarato la Unipol “obbligata a versare l’indennizzo contrattualmente previsto in favore della Sicit s.p.a.”.

Ricorre per cassazione la Unipol Assicurazioni, affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resiste la sola SICIT s.p.a. a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1413, 1891 e 1932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente censura la sentenza “per aver ritenuto proponibile ed ammissibile la domanda di Sicit nei confronti di Unipol”.

Premesso che la Corte aveva correttamente qualificato la polizza come contratto per conto evidenzia che la clausola n. 14 generali di polizza prevedeva che le azioni e i diritti nascenti non potessero essere esercitati che contraenti, risultando pertanto SICIT del tutto priva di azione confronti dell’assicuratrice, in principi consolidati secondo cui l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ovvero nelle ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti ed in tema di esercizio della caccia.

Aggiunge che sussiste peraltro una “insanabile contraddittorietà” nella sentenza che, pur avendo rilevato “il difetto di legittimazione rispetto alla richiesta di accertamento in ordine all’opponibilità dell’accertamento tecnico preventivo”, ha contestualmente ritenuto configurata “la legittimazione dell’assicurato all’accertamento del suo diritto a vedersi corrispondere l’indennizzo”.

2. Col secondo motivo (che prospetta, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1413, 1891 e 1932 c.c., quella degli artt. 18 e 19 delle condizioni del contratto assicurativo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3), la ricorrente censura la Corte “per aver ritenuto procedibile ed ammissibile la domanda di Sicit nei confronti di Unipol nonostante la clausola compromissoria contenuta nella polizza”.

Assume che, ricorrendo un’ipotesi di contratto di assicurazione per conto altrui, le clausole limitative e le eccezioni in esso contenute debbono ritenersi “opponibili anche al terzo assicurato beneficiario, ivi compresa la clausola compromissoria in esso contenuta”, cosicchè la Corte “avrebbe dovuto statuire l’improponibilità della domanda, essendo stata compromessa in arbitrato irrituale tutta la materia litigiosa, con consequenziale rinuncia alla giurisdizione ordinaria”.

3. A prescindere dalla sua dubbia ammissibilità – in relazione alla previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e in considerazione della mancanza di indicazioni volte a consentire il reperimento, nell’ambito degli atti processuali, della polizza sul cui contenuto sono basati i due motivi (cfr. Cass., S.U. n. 71261/2010) – il ricorso risulta infondato.

Va, infatti, considerato che:

– la Corte ha qualificato la polizza come stipulata dalla Papier Legno in nome proprio ma nell’interesse della Sicit e – pertanto – come “assicurazione per conto altrui, nonostante la peculiare convenzione in ordine all’esercizio dei diritti” da parte del contraente; ha quindi ritenuto che l’accertamento del danno dovesse avvenire tra le parti contraenti e secondo la procedura della perizia contrattuale (risultando pertanto improponibile un’eventuale domanda giudiziale al riguardo) e ha conseguentemente escluso che alla Unipol fossero opponibili i risultati dell’A.T.P.; ha ritenuto -invece – che potesse essere proposta dalla Sicit una domanda di mero accertamento circa l’operatività della polizza e circa il diritto a vedersi riconoscere l’indennizzo liquidato (separatamente) a mezzo della perizia contrattuale;

– la polizza – come trascritta in ricorso e in sentenza – prevede che “l’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato” e la Unipol non ha impugnato (e, anzi, l’ha riconosciuta corretta), la qualificazione di tale polizza come assicurazione per conto altrui;

– deve pertanto ritenersi che correttamente la Corte abbia limitato ai rapporti fra le parti contraenti l’operatività della clausola sulla perizia contrattuale e abbia circoscritto l’improponibilità della domanda giudiziale all’ambito dell’accertamento del danno dovuto dalla Unipol, riconoscendo invece la legittimazione della assicurata Sicit a richiedere – in giudizio – l’accertamento dell’operatività della polizza e del suo diritto a vedersi versare l’importo dovuto dalla Unipol (come liquidato nella distinta sede della perizia contrattuale).

Il ricorso va pertanto respinto, con consequenziale condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

4. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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