Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19409 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18177-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DI STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
C.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7311/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di
ROMA, depositata il 11/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Lorenzo
DELLI PRISCOLI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello di C.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo: quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente contro un diniego di rimborso IRPEF;
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la CTR avrebbe erroneamente escluso l’assoggettabilità a tassazione delle indennità risarcitorie percepite in forza di una sentenza del giudice del lavoro, il quale aveva liquidato una somma a titolo di risarcimento danni in relazione all’illegittimità di contratti a termine stipulati in successione;
che la contribuente non si è costituita;
che il motivo è infondato;
che, infatti, gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1. (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5072);
ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019