Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19409 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22424-2009 proposto da:

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA – brevemente anche IFITALIA SPA,

società appartenente al Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro

SpA, società soggetta alla direzione e coordinamento di BNP Paribas

S.A. in persona del suo Direttore Generale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato NINNI GUIDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO A.

SPEZZIGA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ELITEL TELECOM SPA in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 508, presso lo studio

dell’avvocato GENTILE GIANCARLO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 89233/08 del TRIBUNALE di ROMA del 16.9.09,

depositato il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Guido Ninni che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giancarlo Gentile che si

riporta ai motivi del controricorso. E’ presente il Procuratore

Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

IL Tribunale di Roma, con decreto depositato il 17.9.2009, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla Ifitalia International Factors Italia allo stato passivo del fallimento Elitel Telecom s.r.l., ha disposto l’ammissione al passivo in chirografo per complessivi Euro 548.019,9. del credito dell’opponente cedutole con scrittura 25.8.2000 dalla Siemens Information and Communication Networks s.p.a., originaria creditrice della fallita.

:”Ha riconosciuto gli interessi legali non ritenendo perfezionata la convenzione sul tasso ultralegale in quanto Ifitalia non aveva prodotto scrittura contenente accettazione della proposta, formulata con lettera 23.8.2000 dalla debitrice Teti 23.8.2000, di dilazione dei pagamenti dietro corresponsione degli interessi ultralegali.

Ha escluso il privilegio speciale per il credito di rivalsa Iva ex art. 2758 c.c. per non aver l’opponente descritto il bene sul quale si esercita la prelazione.

La società creditrice ha impugnato per cassazione questo decreto con tre motivi, resistiti dal curatore fallimentare intimato deducendo:

1.- vizio di motivazione per aver il Tribunale di Roma ammesso al passivo il credito in Euro 434.679,42 sottraendo la somma di Euro 132.023,11 che essa istante aveva già autonomamente detratto dall’importo complessivo di Euro 680.043,04. Sostiene che il Tribunale, esaminate le fatture prodotte a corredo dell’opposizione, avrebbe dovuto tener presente che la retrocessione ammessa da Ifitalia era solo quella ivi documentata. Conclude assumendo che la decisione potrebbe esser stata causata da errata valutazione ed interpretazione delle sue difese.

2.- violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 167 c.p.c.. Lamenta errata applicazione del principio sull’onere della prova con riferimento alla pattuizione degli interessi ultralegali ed ascrive al Tribunale errore consistito nell’aver attribuito gli interessi al tasso legale non avendo ritenuto assolto l’onere probatorio gravante a suo carico, benchè la circostanza fosse pacifica in quanto il curatore fallimentare non aveva contestato la forma scritta della convenzione, ma la sua data certa.

3.- violazione dell’art. 93, n. 4, L.F. per aver il giudice dell’opposizione escluso il privilegio per il credito IVA. Il resistente ha replicato deducendo inammissibilità di tutte le censure ed ha depositato altresì memoria difensiva.

Il consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando che:

“Il primo motivo chiede a questa Corte di accertare errore nell’accertamento del fatto apprezzato dal giudice di merito, sollecitando uno scrutinio sulla valutazione delle emergenze documentali allegate a corredo dell’opposizione, che non è ammesso in questa sede. In altra prospettiva deduce in sostanza errore percettivo, denunciabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 ma direttamente innanzi al giudice di merito. In ordine al secondo motivo si rileva che la questione di diritto avente ad oggetto l’obbligatorietà del requisito della forma scritta del patto contenente gli interessi ultralegali è stata risolta dal Tribunale adito, pur senza operarne specifico richiamo, in senso conforme ai principi costantemente applicati nei precedenti di questa Corte (per tutte Cass. nn. 3619/2010, 18679/2009, 2317/2007), secondo cui l’art. 1284 c.c., comma 3 che è norma imperativa, prevede che il patto scritto abbia contenuto assolutamente univoco e contenga puntuale specificazione del tasso convenuto.

Il motivo non prende neppure in considerazione tale orientamento, nè tanto meno lo confuta prospettando alcun argomento di critica che ne solleciti la rivisitazione. Il terzo motivo lamenta fondatamente l’esclusione del privilegio speciale”.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo. Il Collegio ritiene di condividere la riferita proposta in ordine ai primi due motivi rilevando, di contro, l’inammissibilità del terzo motivo. Il privilegio in questione è destinato ad esercitarsi sui beni che hanno formato oggetto della cessione – art. 2758 c.c., comma 2 -, in sostanza sui beni indicati nelle fatture, della cui produzione si da atto nel decreto opposto, che potrebbero esser stati individuati, in ossequio al disposto dell’art. 93, n. 4, L.F., quanto meno per relationem. In caso affermativo, come si osserva nella relazione, secondo consolidato indirizzo esegetico – Cass. S.U. n. 16060/2001-, l’individuazione effettiva dei beni sui quali si eserciti la prelazione viene demandata alla successiva fase di riparto poichè, pur non essendo presenti alla data della domanda d’ammissione, possono essere tuttavia acquisiti successivamente. Nondimeno il motivo non si sottrae a vizio d’inammissibilità in quanto non riproduce con la necessaria autosufficienza il testo degli atti indicati, in modo da consentirne lo scrutinio nella parte in questione.

Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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