Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19409 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 14/03/2017, dep.03/08/2017),  n. 19409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18033/2013 proposto da:

Sgrulietti Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Capo Miseno n.

21, presso l’avvocato Naticchioni Gloria, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Lugnano in Teverina, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Corso Regina Margherita n. 18/a,

presso l’avvocato Pitzolu Anna Maria, rappresentato e difeso

dall’avvocato Bececco Patrizia, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento tra SGRULLETTI Costruzioni srl e Comune Lugnano in Teverina, avente ad oggetto da un lato il grave inadempimento dell’amministrazione comunale e conseguente richiesta risoluzione di contratto di appalto per colpa di questo, oltre al risarcimento del danno, dall’altro, l’accertamento e dichiarazione di legittimità della risoluzione dell’appalto stesso per grave inadempimento della società appaltatrice, con condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettava le domande dell’impresa appaltatrice, tranne che per il pagamento delle prestazioni già effettuate; dichiarava legittima la risoluzione da parte del Comune per grave inadempimento dell’impresa, ma escludeva il danno.

La Corte di Appello confermava la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione la società appaltatrice.

Resiste con controricorso il Comune.

Quanto ai sei motivi di ricorso, le lamentate violazioni di legge celano evidenti profili di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede. I motivi infatti tentano di introdurre un riesame del fatto, contestando l’interpretazione che il giudice di appello ha dato alle risultanze di causa e ai documenti prodotti in atti, sollecitando in sostanza un nuovo giudizio di merito (tra le altre, Cass. n. 18885 del 2008; 16551 del 2013).

Così, per la valutazione delle risultanze di CTU e di quanto il consulente avrebbe dovuto accertare (primi due motivi), sulla asserita manchevolezza del progetto (terzo motivo) sulla errata programmazione dei lavori (quarto motivo), ancora sulla valutazione del CTU riguardo al ponteggio (quinto motivo); infine, circa la richiesta di nuova CTU, non ammessa da giudice a quo, ritenendo pienamente adeguata la consulenza(Sesto motivo).

Vanno pertanto dichiarati inammissibili i motivi, e conseguentemente il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la corte dichiara inammissibile il ricorso;

La Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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