Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19408 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19408 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 23375-2007 proposto da:
BRUNO BRUNO BRNBRN38D01H448QI in proprio, PLASTERPUTZ
ITALIA

S.N.C.

rappresentante

in
p.t.

persona
BRUNO

del
BRUNO,

suo

legale

elettivamente

domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5,
presso lo studio dell’avvocato SCIARRA NICOLINO,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI CERELLA
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

NOTARO MARIA ANGELA NTRMNG58P51C197M, NOTARO GINO

Data pubblicazione: 22/08/2013

NTRGNI60B06C197J, NOTARO GIOVANNI NTRGNN29H03C197W,
IOVINE ELENA VNILNE30P45C197E, NOTARO GIUSEPPINA
TETTA NTRGPP64B55C197G, NOTARO ROSETTA
NTRRTT68P69C197W quali eredi di NOTARO ANTONO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

rappresentati e difesi dall’avvocato DE NOTARIIS
GIOVANNI giusta delega in atti;
– controri correnti nonchè contro

CIANCAGLINI LUIGI, D’ANGELO MARIO ANTONIO, CONDOMINIO
GRATTACIELO PARADISO;
– intimati –

sul ricorso 27652-2007 proposto da:
D’ANGELO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato
PALMIERO CLEMENTINO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

NOTARO GIUSEPPINA TETTA, PLASTERPUTZ ITALIA S.N.C.
DITTA, NOTARO GIOVANNI, BRUNO BRUNO, CONDOMINIO
GRATTACIELO CIANCAGLINI (PARADISO), NOTARO MARIA
ANGELA, NOTARO GINO, IOVINE ELENA, NOTARO ROSETTA,
CIANCAGLINI LUIGI;
– intimati –

2

presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO,

sul ricorso 27662-2007 proposto da:
NOTARO GINO, NOTARO ROSETTA, NOTARO GIUSEPPINA TETTA,
IOVINE ELENA, NOTARO GIOVANNI, NOTARO MARIA ANGELA
quali eredi di NOTARO ANTONO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo

studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO,
rappresentati e difesi dall’avvocato DE NOTARIIS
GIOVANNI giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

CONDOMINIO GRATTACIELO CIANCAGLINI (PARADISO), BRUNO
BRUNO in proprio, CIANCAGLINI LUIGI, D’ANGELO MARIO,
PLASTERPUTZ ITALIA S.N.C. DITTA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 201/2006 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 19/07/2006, R.G.N.
149/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

3

L

R.g.n. 23375-07; 27652-07; 27662-07 (ud. 13.6.2013)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. La s.n.c. Plasterputz Italia in persona del suo legale rappresentante pro tempore
Bruno Bruno, nonché quest’ultimo in proprio, hanno proposto ricorso in via principale,
iscritto al n.r.g. 23375 del 2007, contro Giovanni Notaro, Elena Iovine, Maria Angela
Notaro, Gino Notaro, Giusepina Tetta Notaro e Rosetta Notaro, tutti quali eredi di Antonio
Notar°, nonché contro Mario Antonio D’Angelo, contro il Condominio Grattacielo

Paradiso e contro Luigi Ciancaglini.
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del 19 luglio 2006, con la quale la
Corte d’Appello di Campobasso ha provveduto sull’appello principale degli eredi Notar° e
su quello incidentale del D’Angelo contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal
Tribunale di Campobasso.
§2. La relativa controversia era stata introdotta nel novembre del 1994 dagli eredi
Notaro contro il D’Angelo, quale titolare dell’impresa omonima, la s.n.c. Plasterputz Italia
ed il Bruno nell’indicata qualità, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del
decesso del loro congiunto Antonio Notaro, avvenuto allorché, quale dipendente del
D’Angelo, nel mentre, su un’impalcatura non munita delle prescritte protezioni, eseguiva
lavori edilizi, nel cantiere del Condominio, da questo appaltati alla Plasterputz Italia e
subappaltati al D’Angelo, era precipitato a terra, dopo essere stato colpito da una scossa
elettrica sprigionatasi dal trapano con cui stava lavorando, cadendo, a dire degli attori a
causa della mancanza delle protezioni nell’intercapedine fra un muro e l’impalcatura.
Nel giudizio veniva chiamato in causa su istanza del Bruno il Condominio e
l’ingegner Luigi Ciancaglini, direttore dei lavori.
§3. Con sentenza del dicembre 2002 il Tribunale di Campobasso accoglieva la
domanda degli eredi di Antonio Notaro contro il D’Angelo, mentre la rigettava contro la
Plasterputz ed il Brunoe rigettava anche la domanda del Bruno contro i terzi chiamati.
La sentenza veniva appellata in via principale dagli eredi Notaro che insistevano
nella condanna al risarcimento nei confronti anche degli altri originari convenuti, oltre che
dei terzi chiamati, mentre il D’Angelo l’appellava in via incidentale chiedendo di essere
riconosciuto esente da responsabilità ed in subordine che fossero riconosciute le
responsabilità anche degli altri soggetti coinvolti, con determinazione della percentuale di
ognuno.
Nella costituzione anche degli altri appellati e nella contumacia del Bruno in
proprio, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello principale degli eredi
3 bi5
Est. Cons. Rdffftele Frasca

R.g.n. 23375-07; 27652-07; 27662-07 (ud. 13.6.2013)
Notar° nei confronti del Condominio e del Ciancaglini, rilevando che la domanda di
riconoscimento della loro corresponsabilità doveva ritenersi nuova ed inammissibile ai
sensi dell’art. 345 c.p.c., in quanto gli eredi non l’avevano articolata in primo grado.
Rigettava, invece, l’appello incidentale del D’Angelo ed accoglieva l’appello principale
degli eredi volto all’affermazione della corresponsabilità della Plasterputz e del Bruno,
estendendo a costoro la condanna disposta in primo grado a carico del D’Angelo.

hanno resistito con congiunto controricorso al su indicato ricorso principale, la cui
notificazione si era perfezionata il 6 settembre 2007.
§5. Con ricorso, iscritto al n.r.g. 27652 del 2007, proposto formalmente in via
principale e consegnato per la notificazione il 24 ottobre 2007, dopo che nei suoi riguardi
la notifica del predetto ricorso principale della Plasterputz Italia e del Bruno si era
perfezionato 1’11 settembre 2009, la sentenza della Corte territoriale è stata impugnata dal
D’Angelo.
§6. Con altro ricorso, iscritto al n.r.g. 27662 del 2007, proposto anch’esso in via
principale e consegnato per la notifica e perfezionatosi nei confronti di tutte le altre parti
lo stesso giorno, la sentenza è stata impugnata dagli eredi Notaro.
§7. Gli eredi Notaro hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente i due ricorsi proposti successivamente a quello principale
iscritto al n.r.g. 23375 del 2007 vanno riuniti ad esso ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto
proposti contro la stessa sentenza.
Essi, pur proposti in via principale, assumono, per essere stati notificati dopo una
prima impugnazione, quella proposta con il ricorso n.r.g. 23375 del 2007, carattere
oggettivamente incidentale, senza che rilevi per gli eredi Notaro che essi abbiano proposto
anche con separato controricorso, atteso che il loro ricorso è stato notificato — peraltro
coevamente al controricorso — nel termine di quaranta giorni entro cui doveva notificarsi il
controricorso nel quale avrebbe dovuto essere contenuta la loro impugnazione (in termini
Cass. n. 26622 del 2005; n. 9085 del 206; n. 23095 del 2010).
§2. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce “violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2087 c.c. in relazione all’art. 1665 c.c. Insufficiente
motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia”.

Est. Cons. Raffaele Frasca

§4. Con atto consegnato per la notificazione il 24 ottobre 2007 gli eredi Notaro

R.g.n. 23375-07; 27652-07; 27662-07 (ud. 13.6.2013)
Il motivo risulta proposto sia ai sensi del n. 3 che del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
La sua illustrazione è conclusa da un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.,
che ha il seguente tenore: <

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