Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19408 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19408 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 17342-2011 proposto da:
TROMBELLO DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
RUGGERO D’ALTAVILLA 49, presso lo studio dell’avvocato
LUCIA SANTORO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SERGIO ROMANELLI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
2260

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 04/05/2010;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO

MARIA STALLA.

Rilevato che:
§ 1.

Diego Trombello propone tre motivi di ricorso per la cassazione della

sentenza n.258/14/10 del 4 maggio 2010, con la quale la commissione
tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto
fondati gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione per Irpef, Irap
ed Iva notificatigli dall’agenzia delle entrate nella sua affermata qualità di
socio di fatto della TecnoMec sas di Bonanni Nino & c.; società destinataria

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – gli
avvisi di accertamento in questione facevano menzione del processo
verbale di constatazione redatto nel corso della suddetta verifica e, inoltre,
contenevano tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della
pretesa fiscale; – il Trombello era stato così posto in grado di esercitare
appieno il proprio diritto di difesa, contestando la propria qualità di socio di
fatto della società verificata; – egli (rimasto contumace in appello) non
aveva tuttavia dedotto prove a tal fine rilevanti, nè valide ragioni difensive
idonee a smentire le dichiarazioni rese alla polizia tributaria dall’ex socio
accomandatario circa il ruolo di socio ed amministratore di fatto da lui
rivestito in TecnoMec sas.
Resiste con controricorso e memoria l’agenzia delle entrate.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Trombello lamenta violazione e falsa
applicazione dell’articolo 14 d.lgs. 546/92. Per non avere la commissione
tributaria regionale rilevato che l’accertamento fiscale nei confronti del
socio di società personale (o preteso tale) riguardava, al contempo, la
posizione sia della società sia degli altri soci; con la conseguenza che,
proposta opposizione giurisdizionale, sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio
necessario tra tutti questi soggetti. Nella specie, quest’ultima regola era
stata violata, non essendosi il giudice di merito pronunciato unitariamente,
e nell’ambito dello stesso giudizio, nei confronti di tutti i soci.
§ 2.2 Il motivo è infondato sotto un duplice profilo.
In primo luogo, se è vero che “in materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei
redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica

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di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di La Spezia.

imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (…), sicché
tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile
anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad
alcuni soltanto di essi” (Cass. 25300/14 in applicazione di quanto stabilito

indubbio è che questa regola non ha ragione d’essere applicata quando
l’opposizione del socio abbia ad oggetto unicamente

“questioni a lui

personali” (così la giurisprudenza su cit.). E ciò era esattamente ciò che
accadeva nella fattispecie in esame, nella quale il Trombello fondava la
propria opposizione – non già sulla obiettiva non debenza, da parte della
società di cui protestava la totale estraneità, degli importi accertati – bensì
sulla radicale insussistenza del rapporto societario tra esso opponente e la
TecnoMec sas; costituente il presupposto della sua responsabilità illimitata
solidale per i debiti fiscali della società stessa.
In secondo luogo, l’obiettivo sostanziale della riconduzione ad unità della
fattispecie impositiva, in rapporto tanto alla società quanto ai soci, può
ritenersi raggiunto, pur in assenza di formale integrazione del
litisconsorzio, allorquando l’accertamento giudiziale risulti comunque in
concreto connotato da corrispondenti indici di contestualità ed uniformità
valutativa. Ipotesi che si verifica quando la complessiva fattispecie sia
caratterizzata, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte
processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle
altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, da: 1. identità
oggettiva quanto a ‘causa petendi’ dei ricorsi; 2. simultanea proposizione
degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento
costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società
che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3. simultanea trattazione
degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4. identità
sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, infatti, la
ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una
ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e

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da SSUU 14815/08; conf. Cass. ord. 7789/16 ed altre), altrettanto

dagli artt. 6 e 13 CEDU), evitando che, con la (altrimenti necessaria)
declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si
determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire
l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità
di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass.
nn. 3830/10; 22122/10; ord. 2014/14). Si è, in proposito, affermato che:
“In tema di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di

dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e
nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la
presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa
del litisconsorzio formale, sicché la parte ricorrente per cassazione, che
lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con
riferimento al giudizio di primo grado, ha l’onere – in conformità al principio
di autosufficienza del ricorso – di descrivere lo sviluppo delle procedure nel
corso di quel grado” (Cass. ord.12375/16).
Orbene, nel caso di specie risulta che la sentenza oggetto della presente
impugnazione sia stata emessa simultaneamente (ed all’esito di
contestuale fissazione dell’udienza di discussione) ad altre sentenze
concernenti gli stessi avvisi di accertamento, così come emessi nei
confronti della società e degli altri soci (commissione tributaria regionale
Lazio nn. 257 e 259/14/10). Dal che si evince come la pretesa tributaria in
oggetto, pur in assenza di formale integrazione del contraddittorio, ovvero
di riunione dei vari procedimenti di opposizione, sia stata purtuttavia
vagliata dai medesimi giudici con modalità sostanzialmente unitarie.
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Trombello deduce violazione e
falsa applicazione degli articoli 42 d.P.R. 600/73, 56 dpr 633/72 e 7 legge
212/00. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittimi gli
avvisi di accertamento in oggetto, nonostante che essi fossero carenti di
motivazione, perché basati su un atto (il processo verbale di constatazione
redatto dalla GdF): – ad essi non allegato; – notificato unicamente al legale
rappresentante della TecnoMec;

a lui sconosciuto.

§ 3.2 II motivo è inammissibile per difetto dei necessari requisiti di
specificità ed autosufficienza.

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partecipazione dei soci, le pronunce riguardanti la società ed i soci adottate

Con esso si assume che gli avvisi di accertamento in questione non
recassero, in allegato, il processo verbale di constatazione preso a
riferimento dall’amministrazione finanziaria per la determinazione
dell’imposta dovuta. Senonchè, la mancata allegazione del processo
verbale potrebbe anche non essere affatto dirimente nel senso voluto dal
ricorrente (invalidità degli avvisi per carenza di motivazione), allorquando
tali avvisi avessero comunque testualmente riprodotto nelle sue parti

controricorso) l’atto mancante. In tal caso, la motivazione degli avvisi
sarebbe stata validamente integrata per relationem ad un atto che,
ancorché non materialmente allegato né precedentemente notificato al
Trombello, risultava tuttavia debitamente portato a conoscenza di questi,
perché recepito nel contenuto essenziale e qualificante degli avvisi. Proprio
in tal senso si è espresso il giudice di appello, il quale ha osservato come il
contenuto del processo verbale fosse “noto” ai soci, e dunque allo stesso
Trombello; il quale, in una con le altre indicazioni contenute negli avvisi,
era in grado di cogliere appieno i termini della imposizione e di apprestare
la conseguente difesa.
Ora, in tale contesto era onere del ricorrente riportare in ricorso il tenore
degli avvisi di cui lamentava l’illegittimità, così da porre questa corte in
condizione di svolgere il controllo demandatole; o, quantomeno, era onere
del ricorrente indicare dove, all’interno del fascicolo d’ufficio o di parte, gli
avvisi contestati fossero reperibili perché ivi prodotti in una determinata
sede e fase processuale. In assenza di ciò, la censura (di natura
prettamente contenutistica) suscita una verifica di congruità di un elemento
– la motivazione degli avvisi – non risultante né dal ricorso, né dagli atti a
quest’ultimo allegati, e nemmeno da quelli in esso indicati nella loro
ubicazione e reperibilità. Sicchè essa si risolve, in realtà, nella mera
affermazione di un fatto (carenza motivazionale per mancata allegazione
del processo verbale di constatazione): – di per sé non dirimente, per le già
indicate ragioni; – non verificabile con i caratteri di immediatezza e
concentrazione che debbono necessariamente connotare il giudizio di
legittimità.

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rilevanti (così come sostenuto dall’amministrazione finanziaria nel

La soluzione qui accolta trova conferma nel monolitico orientamento
giurisprudenziale in materia; da ultimo ribadito da Cass. 5478/18 e, proprio
in tema di motivazione dell’avviso di accertamento, da Cass. 16147/17.
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso il Trombello lamenta – ex art.360, 1^

co. n. 5 cod.proc.civ. – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
sul punto decisivo della controversia costituito dalla sua qualità di socio di
fatto della TecnoMec sas. Non potendosi quest’ultima qualità desumersi, in

dichiarazioni rese dal socio accomandatario alla GdF, così come sostenuto
dalla commissione tributaria regionale.
§ 4.2 Si tratta, anche in tal caso, di motivo inammissibile.

Va premesso (tra le molte, Cass. 19985/17) che: “il ricorrente che, in
sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di
ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di
indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo
alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei
fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio
dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve
essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto,
alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative”.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha esaminato la questione della
sussistenza del rapporto societario di fatto in TecnoMec, concludendo che
tale rapporto trovasse effettivo riscontro probatorio in quanto dichiarato
alla GdF, sul ruolo svolto in società dal Trornbello, dall’ex socio
accomandatario Ludovico Morelli.
A fronte di tale convincimento – di per sé demandato alla valutazione
discrezionale del giudice di merito ed insuscettibile di essere rivisto in sede
di legittimità – era onere del ricorrente esplicitare quali altri elementi
probatori, di natura decisiva, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare
al fine di giungere ad una diversa conclusione. Là dove il Trombello si è
limitato a genericamente richiamare i criteri giurisprudenziali di valutazione
della prova in materia di accertamento del rapporto societario di fatto,
senza tuttavia esplicitare – con riguardo alla concretezza della fattispecie quali profili probatori sarebbero stati vagliati dal giudice di merito in

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assenza di altri elementi concludenti e rigorosamente vagliati, dalle sole

difformità da tali criteri. E senza, parimenti, indicare quali altre fonti di
convincimento (non considerate, ovvero malamente considerate, dalla
commissione tributaria regionale) sarebbero state in grado di inficiare (con
esito decisorio certamente opposto a quello lamentato) le dichiarazioni
dell’ex socio accomandatario; così come di attestare l’insussistenza, nella
specie, di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

La Corte
rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000,00; oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
21 giugno 2018.

Pq m

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