Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19408 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17743-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7360/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che l’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF 2007;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia ritenendo che la documentazione prodotta dal contribuente relativa al riscatto della polizza assicurativa e al disinvestimento dei titoli giustificherebbero l’incremento patrimoniale del contribuente contestato dall’Ufficio;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56,nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in quanto la parte non ha prodotto idonei elementi in grado di sovvertire le risultanze dell’accertamento, che avevano rilevato una grave incongruità tra il reddito dichiarato e quello determinato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38;

ritenuto che, secondo questa Corte, in tema di accertamento sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, una volta che l’amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest’ultimo è onerato della prova che l’imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi (Cass. 30 maggio 2018, n. 13602), dimostrazione che nel caso di specie risulta avvenuta in quanto la CTR – facendo specifico riferimento al periodo di tempo oggetto dell’accertamento dell’Ufficio – ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente relativa al riscatto della polizza assicurativa e al disinvestimento dei titoli giustificherebbero l’incremento patrimoniale del contribuente contestato dall’Ufficio;

ritenuto che il motivo di ricorso, per contrastare la motivazione della CTR circa l’avvenuto assolvimento da parte del contribuente dell’onere della prova che l’imponibile accertato è costituito da redditi esenti, reca non questioni di diritto ma di fatto, ed è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404); che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); che il ricorso non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000);

ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che nulla va statuito in ordine alle spese non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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