Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19408 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 756-2010 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 54,

presso lo studio dell’avvocato BARGIACCHI SIRO UGO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti repertoriata

negli atti notarili al n. 89 tenuti presso il Consolato Generale

d’Italia in Vancouver – Canada, datata 14-16 dicembre 2 009 e

autenticata dal Cancelliere Amministrativo Consolare, che viene

allegata agli atti;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MASULLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PARENTE ANTONELLA, giusta procura speciale alle

liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 12104/08 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

22.9.09, depositato il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Sergio Maglio (per delega

avv. Antonella Parente) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria il 4.11.2008 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c.:

La CORTE D’APPELLO di ROMA, SEZIONE MINORENNI adita in sede di reclamo, proposto in via principale da N.A. ed in via incidentale da G.G., in accoglimento parziale di quest’ultimo, rideterminava l’assegno di mantenimento per la figlia F. nella somma di Euro 900,00 a partire dal mese di (OMISSIS), oltre la rivalutazione ed il rimborso, per la metà, delle spese straordinarie documentate.

Confermava le statuizione del tribunale per i minorenni in ordine all’affidamento esclusivo della predetta figlia alla madre, cui assegnava la casa familiare e condannava il N. alla rifusione delle spese di giudizio ed al risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., liquidato in Euro 3000,00, per il malizioso silenzio serbato sulle sue effettive possibilità economiche in dipendenza di un incarico di lavoro all’estero da lui in precedenza ottenuto.

Sul successivo ricorso del N. notificato il 23 dicembre 2009, affidato a sette motivi, si osserva:

Sul primo motivo, in cui si denunzia la proposizione di domande nuove in grado di appello, la censura appare espressa in termini astratti e generici, senza precisazione del “novum” che si assume inammissibile.

Sul secondo motivo, volto a censurare il ricorso per saltum valgono le medesime considerazioni di cui sopra; oltre al rilievo che le circostanze sopravvenute in corso di giudizio non appaiono estranee all’originario thema decidendum.

Il terzo motivo, concernente la condanna per lite temeraria, con cui si lamenta la mancanza di prova del danno e l’insussistenza dell’elemento psicologico, è espresso in forma astratta e assertiva circa l’assenza dei requisiti di legge.

Il quarto motivo, riguardante l’assegnazione della casa di proprietà esclusiva del N. alla moglie, il decreto impugnato appare rispettoso dei criterio di preferenza di cui all’art. 155-quater c.c. e la contestazione sembra avere natura di merito.

Il quinto motivo, sulla retrodatazione del contributo di Euro 900,00 mensili a partire dal mese di luglio 2008, prospetta come corretto dies a quo la data del ricorso per reclamo, ma non appare fondato in considerazione della proposizione in data anteriore della domanda in primo grado.

Il sesto motivo sull’assenza di prova dei mezzi economici della signora G. ha contenuto generico e natura di merito.

Il settimo motivo in ordine al diritto della G. alla rifusione delle spese di giudizio, in considerazione del beneficio del gratuito patrocinio, non riguarda una statuizione coinvolgente direttamente il ricorrente e appare quindi inammissibile.

Per tali ragioni, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, ricorrendo, prima facie, la fattispecie di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5. – che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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