Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19407 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10539-2013 proposto da:
D.P.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AURELIANA, 63, presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
ARTI DORIA PAMPHILI SRL, in persona del suo legale rappresentante
p.t. sig.ra G.M.O.M.P.D.P.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso
lo studio dell’avvocato VITO ANTONIO MAZZARELLI, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
P.D.P.G.M.O., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio
dell’avvocato VITO ANTONIO MAZZARELLI, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
B.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 982/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 19/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato PAGANO per delega;
udito l’Avvocato MAZZARELLI VITO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
P.J.D., comproprietario dell’immobile denominato (OMISSIS), agì per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di locazione relativo al “piano nobile” dell’edificio, stipulato con la società Arti Doria Pamphilj s.r.l., a fronte del mancato pagamento di alcune mensilità del canone e in forza della clausola risolutiva prevista dall’art. 4 del relativo contratto.
La conduttrice si oppose alla domanda, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, stante il dissenso alla lite da parte dell’altra comproprietaria P.D.P.G..
La comproprietaria (che rivestiva anche la qualità di amministratore unico della società conduttrice) intervenne volontariamente in causa, formulando contestazioni analoghe a quelle svolte dalla resistente.
Nel giudizio si costituì successivamente il dott. B.P., nel frattempo nominato – dal Tribunale – amministratore della comunione fra i due comproprietari ai sensi dell’art. 1105 c.c., che insistette per la risoluzione del contratto.
Il Tribunale rigettò la domanda di risoluzione con sentenza che venne impugnata dal solo D.P.J.; contumace l’amministratore della comunione, nel giudizio si costituirono sia la società conduttrice che l’altra comproprietaria, entrambe sostenendo l’inammissibilità del gravame.
La Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione sul rilievo che la legittimazione all’appello spettava alla sola comunione dell’immobile e, per essa, all’amministratore nominato ex art. 1105 c.c..
Ha proposto ricorso per cassazione D.P.J., affidandosi a cinque motivi; hanno resistito, a mezzo di distinti ma identici controricorsi, P.D.P.G. e la Arti Doria Pamphilj s.r.l., mentre l’intimato B.P. non ha svolto attività difensiva.
Con nota depositata il 20.5.2016, i difensori delle parti hanno dato atto che la controversia era stata conciliata ed hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Tale richiesta è stata ribadita all’odierna udienza.
Essendo cessata la materia del contendere, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione.
Le spese di lite vanno compensate, come da richiesta congiunta delle parti.
Trattandosi di inammissibilità non originaria, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 13636/2015).
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016