Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19407 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19407 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 23334-2007 proposto da:
EREDITA’ GIACENTE LUIGI GIUSEPPE NATTINO 95113080105
in persona del curatore Avv. EMANUELE POGGI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 5,
presso lo studio dell’avvocato REVELLI FRANCESCA
LUISA, rappresentato e difeso dall’avvocato
2013

MANESCALCHI CARLO giusta delega in atti;
– ricorrente –

1335
contro

DE MATTEI ANNA, ADM S.R.L. 0314450102 in persona del
suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra ANNA DE

1

Data pubblicazione: 22/08/2013

MATTEI,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PRINCIPESSA

CLOTILDE

7,

presso

lo

studio

dell’avvocato TROIANO RICCARDO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CRISTOFFANINI GIORGIO
giusta delega in atti;

avverso la sentenza definitiva n. 673/2006 della
CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/06/2006,
R.G.N. 867/1999;
avverso la sentenza non definitiva n. 634/2003 della
CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/6/2006,
R.G.N. 867/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito l’Avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI per delega;
udito l’Avvocato CRISTINA MAZZAMAURO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

– con troricorrenti. –

1. R.G. n. 23334/2007
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La S.r.l. A.D.M. ed Anna De Mattei hanno chiesto al Tribunale di
Genova la condanna della Toyota Italiana S.r.l. e della autofficina Nattino
Luigi – Toyota Qualità Service nella persona del titolare, al risarcimento dei
danni da loro riportati per un incidente del 6.5.1992 in cui era stata

prelevato proprio quel giorno il veicolo dall’officina del Nattino dove si era
proceduto, fra l’altro, a sostituire una ghiera della ruota posteriore destra;
che, mentre viaggiava in autostrada, quella ruota si era staccata dal
semiasse con esiti disastrosi per la persona. per un cane trasportato che era
perito, e per il mezzo, i cui canoni la A.D.M., locatrice finanziaria, aveva
dovuto continuare a pagare. Pertanto, deducevano come profili di
responsabilità sia quello previsto dal DPR 224/1988 per i prodotti difettosi,
sia l’improprio intervento dell’officina: da un accertamento tecnico
preventivo da loro promosso, infatti, era risultato che il metallo del
semiasse donde la ruota si era sfilata, era di durezza inferiore a quello
sinistro e proprio questa deficienza aveva determinato l’infortunio. In luogo
della convenuta Toyota Italiana si costituiva la s.r.l. Autotrasporti Fattori,
che chiedeva di chiamare in causa la Toyota Deutschland Gmbh,
importatrice, che rimaneva contumace.
1.2. Acquisito il fascicolo dell’ATP, espletata CTU, dopo che alla
Toyota Italiana ed alla Autotrasporti Fattori era succeduta la Lexus Italia
s.r.1., il Tribunale respingeva la domanda. In particolare, qualificata come
azione sia da contratto che extracontrattuale quella dell’A.D.M., e solo
extracontrattuale quella della De Mattei, delineava quella prevista dal DPR
244/1988 (in ordine ai danni che fossero in rapporto di causalità col
prodotto) come responsabilità di natura obiettiva per effetto dell’obbligo,
posto a carico del produttore, di provare le circostanze che la escludevano.
Anche se importatrice ufficiale per la Comunità Europea era la Toyota
Deutschland Gmbh, poi, attribuiva tale qualità anche alla Toyota Italiana
per essersi presentata al consumatore come tale. Basandosi sulla CTU,
considerava causa dell’evento lo sfilamento del semiasse, la cui struttura si
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coinvolta l’auto GE 03593. Esponevano: che la conduttrice De Mattei aveva

era modificata per essersi scaldata fino a circa 400 0 . Escludeva che a tale
sollecitazione termica lo avesse sottoposto l’autofficina: durante le prove, il
consulente aveva infatti constatato che la ghiera rimossa dall’officina
durante la revisione, poteva smontarsi con attrezzi di una normale
dotazione. Quanto al produttore (ed all’importatore), la responsabilità
andava esclusa tutte le volte che fosse stato anche solo probabile
l’inesistenza iniziale del difetto; e poiché il veicolo aveva percorso circa

semiasse.
2. Con la sentenza non definitiva, depositata il 21.07.2003, la Corte di
Appello di Genova accoglieva la domanda degli attori nei soli confronti del
Nattino, nella qualità di titolare dell’autofficina, essendo egli responsabile
del fatto die propri sottoposti, non avendo provato di non aver potuto
evitare il danno; con la sentenza definitiva, depositata in data 19.06.2006,
determinava l’ammontare del risarcimento.
Nella prima di dette sentenze, per quanto qui rileva, la Corte territoriale
ha osservato:
2.1. 11 tecnico dell’accertamento preventivo aveva indicato la causa
dello sfilamento nel concorso dei seguenti fattori: durezza del semiasse,
inferiore allo standard; minor compattezza del blocco ghiera/semiasse;
“progressivo ricalcamento dell’albero nella zona della ghiera” e riduzione
dell’assemblaggio o, come si legge nella relazione, tanto «sensibile
riduzione dell’interferenza» da consentire la rimozione della ghiera con
sforzo pari al 65% di quello necessario per una calettata su semiasse nuovo.
Nella concatenazione degli elementi che hanno prodotto il risultato finale,
all’origine v’era quindi la minore durezza del semiasse. Questa avrebbe
potuto o essere ricondotta a carenza propria di quello montato dalla casa o
essere stata prodotta da fatti cui la Toyota era estranea. Nel primo caso, la
minor durezza, attraverso il surriscaldamento del blocco ghiera/semiasse,
avrebbe innescato un meccanismo di progressiva separazione della prima
dal secondo. Nell’altro, l’effetto sarebbe stato causato dall’intervento di
fattori tra cui i tecnici indicavano l’impiego di una fiamma. La prima
possibilità va esclusa perché una volta accertata la minor durezza di quel
semiasse, il consulente ne aveva richiesto alla produttrice di nuovi. Nessuno di questi aveva rivelato inconvenienti pari a quello riscontrato nel
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54.000 Km senza rompersi, ne faceva derivare l”idoneità originaria del

semiasse incidentato. Già questo elemento aveva un suo peso nella
valutazione della vicenda. A rafforzarlo concorreva un’ulteriore
circostanza. Ignorandosi, infatti, se un semiasse nuovo potesse conservare
la sua idoneità nel tempo, il consulente aveva prelevato dalla vettura il
sinistro, lo aveva sezionato e ne aveva controllato la durezza che era
risultata analoga al campione nuovo. La verifica consentiva di concludere
che semiassi di originaria adeguata durezza della Toyota non accusano

incidentata.
2.2. Residuava, ciò nondimeno, la possibilità che la Toyota avesse
impiegato a destra un semiasse di durezza inadeguata. Ad escluderlo.
tuttavia, ancora concorrevano questi elementi. Il primo era costituito dalla
inverosimiglianza che un insieme così mal assortito si conservasse tuttavia
integro per oltre 50.000 Km senza che nemmeno ne provenissero segnali
percettibili dall’utente. Il secondo era la trasformazione deliberatamente
indotta nel metallo del semiasse sinistro attraverso l’applicazione di una
fiamma a 400 0 : si presentava con caratteri strutturali identici a quelli del
semiasse dell’incidente, con ciò legittimando la supposizione che anche
esso fosse stato sottoposto a quel trattamento. Infine, l’incidente si e
verificato dopo che la vettura aveva percorso appena 15 Km dal prelievo in
officina. La Nattino aveva proceduto proprio alla sostituzione della ghiera
del semiasse posteriore destro. Era evidente che, se il difetto fosse risalito
alla messa in commercio del veicolo, l’insieme, così come aveva resistito
per oltre 50.000 Km, non si sarebbe scomposto dopo soli 15 chilometri dal
rimontaggio. Ne derivava che proprio presso l’officina era stata adottata
qualche procedura scorretta. Questa poteva ragionevolmente individuarsi
nell’uso della fiamma per rimuovere la ghiera dal semiasse. In contrario non
valeva osservare, col Tribunale, che il consulente vi era riuscito
impiegando utensili in dotazione corrente di un meccanico. L’esperimento
non poteva fare testo, perché condotto su un insieme ghiera/semiasse del
rutto nuovo. Era intuitivo che si trattava di combinazione che aveva
conservato l’assetto datogli in officina e, non sottoposto a nessun uso, non
aveva risentito gli effetti delle sollecitazioni esercitate da forze varie
(spinte, trazioni. ossidazioni, morchia formatasi percorrendo le strade) che
dovevano aver incastrato la ghiera fino a farne un unicum col semiasse.
5

modifiche strutturali dopo un ciclo chilometrico pari a quello della vettura

districabile solo con la fiamma. D’altronde, che l’impiego di questa
appartenesse alla pratica ordinaria risultava dalla preoccupazione della
Toyota, di impartire istruzioni precise per quel caso, prevedendo
sbarramenti alla temperatura applicabile. Queste risultando le cause del
sinistro, riteneva la Corte territoriale che la richiesta istruttoria del
Nattino, diretta a provare circostanze non incidenti su quel rapporto di
causa – effetto, non avrebbe dovuto essere ammessa

ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria; la
De Mattei e la ADM resistono con controricorso e chiedono dichiararsi
inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.
Come sostenuto da parte ricorrente nella memoria e in conformità a
costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, deve dichiararsi
inammissibile il controricorso quando — come nel caso in esame – la
procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso,
bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacché
in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca
anteriore o coeva alla notificazione del controricorso; tale incertezza
non è superabile neppure con il mero richiamo fatto nel controricorso
alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo invece
necessaria la specifica indicazione di tale procura (tra le tantissime, 6
agosto 2010, n. 18645, in motivazione; Cass. 10 aprile 2010, n. 8555;
Cass. 30 luglio 2007, n. 16862; Cass. 13 marzo 2007, n. 5867; Cass. 28
gennaio 2005, n. 1826), abilitando esclusivamente il difensore alla
discussione orale (Cass. n. 9916 del 2004).
La parte ricorrente deduce:
3.1. — Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in
relazione all’art. 30 n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe
ingiustamente affermato la sua responsabilità, per fatto del dipendente,
sulla base di una concatenazione di presunzioni (avendo supposto che: a.
presso l’officina fosse stata adottata qualche procedura scorretta; b. fosse
stata usata una fiamma per rimuovere la ghiera del semiasse della Toyota;
c. che la ghiera fosse un unicum col semiasse districabile solo con la
fiamma; d. l’uso della fiamma avesse indebolito il semiasse), mentre
l’ordinamento ammette le presunzioni semplici purché gravi, precisi e
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3. L’eredità giacente del Nattino, in persona del curatore, propone

concordanti, ma vieta attraverso una presunzione di risalire ad un’altra
presunzione. Nel merito, parte ricorrente nega che agli atti di causa sia
rinvenibile un lontano collegamento tra l’attività di riparazione del mezzo e
l’incidente occorso agli attori in primo grado, senza considerare il fatto che
la sostituzione di un cuscinetto non produce il riscaldamento di un
semiasse.
3.2. Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 n.

ultrapetizione. Deducono che:
3.2.a. a. con l’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio,
gli attori avevano affermato la responsabilità della Autofficina Nattino. e
quella solidale della Toyota Italiana S.r.l. (anche per difetto del prodotto),
peraltro senza addebitare all’autofficina alcuna “procedura scorretta” ed in
particolare “l’uso di una fiamma ossidrica”. A seguito della sentenza di
primo grado, che aveva escluso la responsabilità dei convenuti, gli attori
avevano proposto appello. In ossequio al principio di autosufficienza del
ricorso e per chiarezza di ragionamento, riporta il motivo di appello dedotto
contro la Autofficina Nattino: “In subordine, nella denegata ipotesi in cui
questa Ecc. ma Corte ritenga Lexus Italia non responsabile per il sinistro in
oggetto. deve ritenersi – contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di
primo grado – una responsabilità contrattuale per inadempimento
dell’officina Nattino alla prestazione richiestagli, sussistendo la prova del
nesso causale tra l’intervento effettuato di sostituzione del cuscinetto ed il
danno verificatosi. In particolare: la sostituzione di un cuscinetto dopo che
una vettura ha percorso 54.000 Km, costituisce un tatto tecnicamente
anomalo. Il dato è notorio e. occorrendo. potrebbe essere altresì confermato
in occasione del supplemento di C.T.U. che la difesa dei ricorrenti intende
chiedere alla Ecc. ma Corte. La precoce sostituzione di un cuscinetto
avrebbe dovuto indurre il meccanico ad una attenta ispezione non solo
rimuovere gli effetti ma anche per ricercare le cause (ricordiamo il rilievo
tecnico prima d’ora riportato: “E’ quindi non azzardato pensare che una
ghiera nuova, montata su una zona difettosa e con interferenza non
corretta. si sia sfilata dopo un uso ridotto”). Di ciò è responsabile. a
maggiore ragione. l’officina Nattino – officina, tra l’altro. particolarmente
qualificata, fregiandosi del titolo di “Toyota Quality Service” – incaricata di
7

4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; vizio di

eseguire i lavori proprio sul semiasse difettoso; all’officina Nattino, in
sostanza. è attribuibile un difetto dì diligenza e/o di perizia, allorquando —
nell’esecuzione di un intervento delicato ed anomalo per veicoli di quel
chilometraggio – non si è resa conto del difetto del semiasse del veicolo
affidatole in riparazione”;
3.2.b. l’impugnazione era quindi limitata: (i) alla dedotta responsabilità
contrattuale: (H) senza alcun cenno all’uso di una fiamma ossidrica. ovvero

senza alcun cenno ad un indebolimento del semiasse per effetto
dell’intervento presso la Autofficina Nattino “Toyota Quality Service”. Con
il motivo di appello, infatti, veniva contestato all’Autofficina Nattino di
non aver accertato il “semiasse difettoso” ovvero il “difetto del semiasse
del veicolo affidatole in riparazione” (si noti: il difetto del semiasse è
dedotto come preesistente), e questo a fronte della richiesta di sostituzione
di un cuscinetto che si era “sfilato” (senza alcun intervento sul semiasse
difettoso da parte della officina);
3.2.c. Premesse queste circostanze di fatto e processuali, osservano i
ricorrenti che l’uso di una fiamma ossidrica da parte della Autofficina
Nattino (ipotizzata dalla Corte senza alcun riscontro sul piano probatorio),
l’incastro tra ghiera e semiasse ed, infine, l’indebolimento del semiasse per
l’uso della fiamma non hanno costituito oggetto di dibattito processuale nel
contraddittorio tra le parti. Lamentano che il Giudice di appello non
avrebbe potuto introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto che
non hanno costituito oggetto del contraddittorio tra le parti. Nel caso
concreto, poiché il giudice di appello avrebbe affermato circostanze (uso
cella fiamma ossidrica da parte di un dipendente della Autofficina Nattino,
incastro tra ghiera e semiasse, indebolimento del semiasse per l’uso della
fiamma) non affermate dalle parti, non corrispondenti ai fatti di causa. non
prese in considerazione dal primo giudice, non oggetto di contraddittorio
tra le parti, conseguirebbe la violazione del principio della corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato fissato dall’art. 112 c.p.c., che rileverebbe
come error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c..
4. Va premesso che non occorre tenere presenti i quesiti formulati da
parte ricorrente, in quanto i motivi di censura sono rivolti unicamente
avverso le statuizioni della sentenza non definitiva del 21.07.2003,
8

(iii) senza alcun cenno ad un incastro tra ghiera e seriasse. ed infine (iv)

pubblicata, quindi, anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 366 bis
c.p.c..
11 ricorso è infondato e va respinto.
4.1. 11 primo motivo non coglie nel segno, perché, come sostenuto in
controricorso, muove da una non corretta lettura della motivazione della
sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto responsabile
I’autofficina con adeguata motivazione, ponendo a fondamento del proprio

esperiti, non, quindi, sulla base di “supposizioni”, né di presunzioni.
4.2. Invero, la Corte di appello ha preso le mosse del fatto che
l’incidente occorso alla De Mattei – legale rappresentante della ADM s.r.1.,
società che deteneva in locazione finanziaria l’autoveicolo Toyota in lite era avvenuto lo steso giorno del ritiro dell’autoveicolo presso I’Autofficina
Nattino, la quale “aveva proceduto proprio alla sostituzione della ghiera del
semiasse posteriore destro” e che: a) l’incidente era stato causato dallo
sfilamento del semiasse posteriore destro; b) l’incidente si era verificato
dopo che il veicolo aveva percorso solo 15 Km dal momento dei ritiro
presso l’autofficina; c) prima di allora, il veicolo aveva già percorso circa
54.000 Km senza avere inconvenienti.
La Corte, inoltre, ha con congrua e corretta motivazione valutato le
prove assunte in sede di merito, per disattendere la ricostruzione in grado di
escludere la responsabilità di parte ricorrente, vale a dire che lo sfilamento
del semiasse fosse dovuto ad un vizio d’origine riconducibile al produttore
Toyota. E’ stata, invero, esclusa l’esistenza di difetti originari ed intrinseci
al semiasse, non solo sulla base dell’evidente “inverosimiglianza che un
insieme così male assortito si conservi tuttavia integro per oltre 50.000
Km”, ma anche sulla base delle considerazioni tecniche svolte dal CTU, il
quale – all’esito del confronto tra il semiasse della Toyota incidentata con
semiassi nuovi, forniti dalla casa produttrice – aveva evidenziato che la
durezza del semiasse sfilatosi dalla vettura dell’Esponente era rimasta
inalterata. Pertanto, concludeva la Corte territoriale, la verifica consentiva
“di concludere che semiassi di originaria adeguata durezza della Toyota
non accusano modifiche strutturar dopo un ciclo chilometrico pari a quello
della vettura incidentata”.
4.3. Non si rivelano, quindi, neanche prospettabili le violazioni di
9

iter argomentativo elementi di fatto, desunti dagli accertamenti tecnici

norme sulle presunzioni indicate nel motivo in esame e, nonostante
l’impropria qualificazione del vizio sotto il profilo della violazione di
legge, la censura si limita a invocare una “diversa lettura”delle risultanze di
causa, sulle quali vi è stata congrua e corretta motivazione nella sentenza
impugnata, con conseguente incensurabilità della ricostruzione degli
elementi di fatto compiuta dai giudici di appello.
4.4. Del resto, ove si volesse ricostruire la motivazione della

risultato della concomitanza delle sopra riferite circostanze di fatto
(l’intervento eseguito dal Nattino e l’incidente capitato all’autoveicolo, il
precedente regolare chilometraggio del veicolo) si tratterebbe, comunque,
di una serie di indizi – gravi, precisi e concordanti – valutati dai giudici di
appello nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 2727 cod. civ.,
concludendo che “proprio presso Pautofficina Nattino è stata adottata
qualche procedura scorretta”. Anche sotto tale profilo, la motivazione si
rivela incensurabile in questa sede, dovendosi ribadire che “la decisione del
giudice di merito, circa il ricorso alla presunzione quale mezzo di prova e la
valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e
concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come
fonti di presunzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico
sindacato in proposito riservato al giudice di cassazione essendo quello —
non specificamente dedotto con tale censura – sulla coerenza della relativa
motivazione” (Cass. n.12861/2005; v. anche Cass. n. 1216/2006). La
censura si risolve, quindi, in una valutazione alternativa del materiale
probatorio, in assenza di specifiche deduzioni che valgano ad evidenziare
l’irrazionalità delle valutazioni espresse nella sentenza impugnata. Va,
infatti, ribadito il principio che spetta al giudice del merito valutare
l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a
fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai
requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente
motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che
la censura in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non
può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal
giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e
contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. civ., 2/04/2009 n. 8023;
IO

responsabilità del titolare dell’officina, nella sentenza impugnata, come il

21/10/2003, n. 15737).
4.5. Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento,
muovendo da un’impropria ricostruzione del

dictum della sentenza

impugnata. Diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, infatti, la
Corte di appello non ha per nulla introdotto nel tema controverso nuovi
elementi di fatto, non dedotti dagli allora appellanti. L’uso di una fiamma
ossidrica, nell’incastro tra ghiera e semiasse e l’indebolimento del semiasse

dalle indagini peritali e, quindi, sono legittimamente entrati a far parte, nel
contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio preso a base nella
formazione del convincimento del giudice.
Va ribadito, al riguardo, che la consulenza tecnica d’ufficio, anche se
non costituisce, in linea di massima, mezzo di prova, ma strumento per la
valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva
di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente
con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumen azioni tecniche (Cass. n. 2
6585/2001, in motivazione: 15630/2000; 10916/2000: v. anche Cass. n.
1020/2006 e n. 1149/2011). In considerazione di quanto precede, non si
rivela pertinente, quindi, la questione dell’ultrapetizione. Rientra, infatti, nel
potere discrezionale del giudice del merito la definizione dell’ambito del
mandato del consulente d’ufficio, tanto che non costituisce violazione dei
diritti della difesa formulare quesiti diversi da quelli ritenuti necessari da
una delle parti, sempre che i difensori siano stati posti in condizione di
presenziare alle operazioni e di porre istanze e osservazioni ritenute
necessaire e pertinenti, circostanze, queste ultime, non controverse in
questa sede (Cass. n. 62152001, in motivazione).
La De Mattei e l’ADM avevano posto a base della loro pretesa la
responsabilità da inadempimento contrattuale del Nattino, per aver
restituito il veicolo alla prima senza avere posto idoneo rimedio
all’inconveniente riguardante il semiasse posteriore destro. La Corte
territoriale – con una decisione rispettosa dell’ambito sia del petitum che
della causa petendi prospettati dai predetti – ha individuato la responsabilità
del Nattino per inadempimento della prestazione richiestagli dalla De
Mattei, consistente nella riparazione del semiasse difettoso. Con congrua e
corretta motivazione, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che l’incidente
11

per l’uso della fiamma rappresentano, invero, gli elementi di fatto risultanti

si sia verificato per essersi sfilata la ruota dal semiasse che l’autofficina
Nattino aveva “riparato” quindici chilometri prima dell’evento.
4.6. Senza contare che va ribadito che “il giudice del merito, nell’ambito
del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda, deve
avvalersi degli stessi criteri di ermeneutica dettati dagli art. 1362 ss. codice
civile per i contratti ed i negozi giuridici in genere, non essendo
condizionato dalle formulazioni adottata dalla parte, dovendo egli tenere

dalla situazione dedotta in causa sia dal provvedimento richiesto in
concreto, dalle finalità perseguite dalla parte e dal complesso dell’atto,
anche attraverso l’esame della documentazione ad esso allegata” (Cass. civ.,
n. 688872005; 10314/2002).
6. —Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto
dell’attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida complessivamente in favore dei resistenti in
Euro 4.700=, di cui Euro 4.500 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.

conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile sia

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