Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19407 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19407 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 15798-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CAETI MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
2018
2259

GIOVANNI ANIMUCCIA 11, presso lo studio dell’avvocato
LUCIANA ROSTELLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la decisione n. 3/2010 della COMM. TRIBUTARIA
CENTRALE di TRENTO, depositata il 24/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 20/07/2018

consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO

MARIA STALLA.

Rilevato che:
§ 1. L’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione
della sentenza n. 3/10 del 24 dicembre 2010, con la quale (a conferma
delle decisioni di primo e di secondo grado) la commissione tributaria
centrale – sez. di Trento – ha ritenuto illegittimo (salvo che per un
versamento, in ordine al quale l’istanza risultava tardiva) il silenzio-rifiuto
formatosi sulla richiesta di rimborso Ilor 1987-88 presentata, il 17 maggio

Mariano Caeti.
La commissione tributaria centrale, in particolare, ha ritenuto che l’ILOR
versata dalla società dovesse effettivamente venire rimborsata, perché
relativa a redditi imputabili non alla società stessa, bensì all’apporto di
lavoro personale del socio; reso senza esposizione di capitali significativi e
senza l’utilizzo di personale dipendente (circostanze, queste ultime, che
non erano state smentite dall’ufficio mediante prova contraria).
Resiste con controricorso e memoria il Caeti nella suddetta qualità.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex
art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli
artt. 5, co.3^, lett.b) e 6, co.3^, d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.). Per non avere
la commissione tributaria centrale considerato che, in base all’art.5 cit., le
società di fatto erano equiparate alle società in nome collettivo o alle
società semplici a seconda che avessero ad oggetto, oppure no, l’esercizio
di attività commerciale; e che, in base all’art.6 cit., i redditi delle società in
nome collettivo, da qualsiasi fonte provenienti, erano considerati redditi di
impresa, con conseguente loro assoggettabilità ad ILOR.
Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex
art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. – omessa o insufficiente motivazione. Per
non avere la commissione tributaria centrale adeguatamente indicato da
quali elementi di fatto o diritto avesse potuto ritenere ‘ragionevole’
l’imputazione esclusiva dei redditi in questione all’apporto lavorativo
personale del socio.
Con il terzo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce altresì
violazione dell’articolo 2697 cod.civ. Per avere la commissione tributaria
centrale risolto la controversia sulla natura personale dei redditi

3
Ric.n.15798/11 rg. – Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

1989, dalla sdf Caeti & Sangiorgi, in persona del socio amministratore

sull’erroneo presupposto che l’ufficio non avesse fornito la prova contraria;
nonostante che, trattandosi di giudizio di rimborso, fosse onere del
contribuente dimostrare i presupposti di quest’ultimo.
§ 2.2 E’ fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il primo

motivo di ricorso.
Va premesso che – in tema di ILOR – l’esclusione dall’imposizione del
reddito d’impresa allorquando il numero degli addetti non sia superiore a

dell’attività, discende da una modifica normativa (concernente l’art.115,
comma 2, lett. e-bis, T.U.I.R.) introdotta (art. 9 della legge 29 dicembre
1990 n. 408) successivamente alle annualità di cui si tratta nel presente
giudizio. Vertendosi di disposizione innovativa e non meramente
interpretativa, tale modifica non opera se non con riguardo alle annualità di
imposta successive alla sua entrata in vigore: 1″ gennaio 1991 (Cass.
8267/99; Cass. 16100/02).
Con la conseguenza che, prima di tale data, “le società commerciali, per
il fatto di essere tali, sfuggivano alla possibilità di essere esentate dall’ILOR
con l’argomento, eventuale, che mancasse una benché minima
organizzazione di impresa” (Cass.8267/99, cit.); e che: “in tema di ILOR,
tanto nel vigore della disciplina dettata dai decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e n. 599, quanto nel vigore del testo
originario dell’art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anteriore alla
modifica apportata dall’art. 9, comma secondo, della legge 29 dicembre
1990, n. 408, e quindi per tutti i periodi d’imposta anteriori al 10 gennaio
1991, una società commerciale di persone, una volta accertato, ai sensi
dell’art. 2082 cod. civ., l’esercizio professionale dell’attività economica e
riscontrata operante l’organizzazione societaria, è soggetto passivo
d’imposta, quale titolare di redditi d’impresa, senza necessità di
accertamento dell’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale”

(Cass.

11434/05; così Cass.16013/04).
Cass.ord.17357/14 ha altresì affermato che: “una società commerciale di
persone acquista la qualità di imprenditore sin dal momento della sua
costituzione, indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’attività
commerciale, ed è, pertanto, quale titolare di redditi d’impresa, soggetto

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Ric.n.15798/11 rg. – Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

tre, ed il lavoro dei soci risulti prevalente rispetto all’organizzazione

passivo di ILOR (imposta abrogata, a far data dal 10 gennaio 1998, dall’art.
36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) senza necessità di accertamento
dell’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale”.
Va anzi considerato come la stessa modificazione normativa deponga nel
senso della discontinuità con il diverso regime impositivo pregresso,
appunto avulso dal requisito in esame; solo successivamente introdotto.
§ 2.3 Nel caso di specie sussiste dunque la dedotta violazione normativa,

rimborso ILOR (e, pertanto, l’esenzione della società dalla medesima
imposta) in ragione della insussistenza di un elemento – organizzazione
imprenditoriale contraddistinta da impiego di capitali ed utilizzo di
personale dipendente – non rilevante nelle annualità di riferimento. Là dove
risultava invece dirimente la natura commerciale, ex art.2195 cod.civ.,
dell’attività sociale, nella specie individuabile in quella di agenzia di
assicurazione. In presenza di tale requisito – del tutto pacifico – la società
di fatto in questione doveva essere ex lege equiparata ad una società
commerciale, segnatamente, alla società in nome collettivo (art.5, 3″ co.,
lett,b) T.U.I.R.); con conseguente qualificazione ‘di impresa’ dei relativi
redditi, da qualsiasi fonte provenienti (art.6, co.3″ T.U.I.R.). Ne segue,
in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata. Poiché
non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti
per la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., mediante rigetto del
ricorso introduttivo della parte contribuente. Visto il consolidarsi soltanto
in corso di causa dell’orientamento interpretativo in materia, si ritiene che
sussistano i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di
merito; spese di legittimità secondo soccombenza.
Pqm
La Corte
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex
art.384 cod.proc.civ., rigetta il ricorso introduttivo;
compensa le spese del giudizio di merito; pone le spese del
giudizio di legittimità a carico della parte controricorrente,
liquidate in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
21 giugno 2018

dal momento che la commissione tributaria centrale ha basato il diritto al

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