Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19407 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26981-2009 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato imposto dalla legge

SPALLINA BARTOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LOMBARDI ROBERTO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. esercente potestà genitoriale nei confronti della

minore M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VIRGILIO ORSINI 21, presso lo studio dell’avvocato DEL RE GIOVANNI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CREMONA DIEGO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

FIRENZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1027/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

dell’8.7.09, depositata il 24/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Bartolo Spallina che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso; in subordine

chiede la trattazione dello stesso in pubblica udienza. E’ presente

il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria l’11 Maggio 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c.:

B.D. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza 24 luglio 2009 della Corte d’appello di Firenze, sezione minorenni, che ha confermato la sentenza 19 dicembre 2008 del Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarativa della sua paternità giudiziale nei confronti della minore M. V., nata il (OMISSIS), in accoglimento della domanda presentata dalla madre M.A..

Il ricorso appare inammissibile perchè volto, in realtà, ad una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito.

La corte territoriale ha infatti valorizzato, oltre le deposizioni dei testi – dando conto della ritenuta loro attendibilità, anche quando de relato – sulla relazione sentimentale intercorsa tra le parti (non negata, del resto, dallo stesso ricorrente) e sulla cessazione della convivenza della M. con il proprio coniuge fin dal (OMISSIS), anche e soprattutto il rifiuto ingiustificato del B. di sottoporsi agli esami ematologici del DNA. La decisione sul punto appare conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte e non sono esposte argomentazioni per discostarsene; mentre, la contraria allegazione di una ragione giustificatrice del rifiuto, in considerazione della qualità di uomo sposato e della buona posizione sociale del B., ha natura assertiva; e comunque prospetta una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.

Pure introduttiva di un sindacato di merito appare la confutazione dell’interesse della minore alla dichiarazione di paternità, affermato dalla corte territoriale con motivazione immune da vizi logici.

Il ricorso appare dunque suscettibile di decisione in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5. – che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

PQM

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari;

– Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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