Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19406 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4977/2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., O.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 33/2014 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MASSIMO PISTILLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace condannò il G. al pagamento in favore del C. di una somma di danaro per lavori eseguiti da quest’ultimo sulla vettura del primo. Nella controversia è stato coinvolto anche l’ O., che aveva provveduto allo smontaggio del motore. Il Tribunale di Viterbo ha confermato la prima decisione con sentenza che ora il G. impugna per cassazione attraverso tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione artt. 1460 e 2697 c.c.) censura il punto in cui la sentenza ha affermato che il G. non aveva provato la propria eccezione d’inadempimento (la cattiva esecuzione dei lavori da lui commissionati) e sostiene che il debitore che formuli l’eccezione dell’art. 1460 c.c., non deve provare la fondatezza dell’eccezione, bensì gli basta “allegare” l’inadempimento per paralizzare l’azione del creditore.

Il motivo è infondato. Esso si basa su una confusa ed errata lettura della fondamentale Cass. SU n. 13533/01 (espressamente richiamata nel motivo), la quale non deroga al principio generale secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda” (art. 2697 c.c.). Correttamente, dunque, la sentenza rileva che il G. non ha provato l’eccezione d’inesatto adempimento della prestazione da parte del C. e che, piuttosto, dall’istruttoria sono emerse una serie di circostanze (che in questa sede non è neppure necessario ripetere) dalle quali ritenere che il dedotto malfunzionamento della vettura a seguito dei lavori del C. era risultato del tutto smentito.

Il secondo motivo lamenta la violazione di legge rispetto al punto in cui la sentenza ha affermato che il G. non ha contestato l’importo riportato in fattura. Sostiene in proposito il ricorrente che la sentenza “sembra voler attribuire efficacia processuale all’eccezione di contestazione della valenza probatoria della fattura soltanto qualora ad essa sia associata una richiesta di verifica della correttezza del documento contabile contestato” (pagg. 14 e 15 del ricorso).

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Infatti, a dispetto delle ragioni “giuridiche” che il ricorrente legge nel suddetto passo della sentenza, in realtà questa ha inteso dire che il preteso inadempimento del C. era, tra l’altro, smentito dal fatto che il G. non aveva mai contestato l’importo di cui alla fattura emessa dal meccanico, ma aveva fondato la propria difesa sulla stessa esecuzione dei lavori. Sicchè, tutto il discorso concernente il valore probatorio della fattura risulta del tutto inutile rispetto al tenore della decisione. Il terzo motivo concerne il punto in cui la sentenza ha escluso il diritto del G. al risarcimento del danno per avere il C. e l’ O. legittimamente esercitato il diritto di ritenzione del mezzo. Il ricorrente censura il punto per violazione e falsa applicazione dell’art. 1576 c.c., sostenendo che “il diritto di ritenzione è legittimamente esercitabile solo qualora il credito di cui il possessore del bene si ritiene titolare sia quanto meno liquido e certo nel suo ammontare” (pag. 21 del ricorso); nella specie, invece, si trattava di “un importo autoliquidato discrezionalmente dai due professionisti” (pag. 22 del ricorso).

Il motivo è infondato. La tesi introdotta dal ricorrente (se la si è compresa neì suoi esatti termini) non ha alcun fondamento giuridico, soprattutto se si considera che nella specie il credito era portato da fattura che – come s’è visto in precedenza – il G. non ha neppure mai contestato nel suo esatto ammontare.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, senza necessità di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in considerazione della mancata difesa degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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