Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19406 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19406 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 13985-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AQUARO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
2018
2258

DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA
RANUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI
QUERCIA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2011 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 07/03/2011;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO

MARIA STALLA. (1.——–”’

Rilevato che:
§ 1. Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione
della sentenza n. 4/10/10 del 7 marzo 2011, con la quale la commissione
tributaria regionale della Puglia, in riforma della prima decisione, ha
ritenuto illegittimo l’avviso di recupero notificato il 10 maggio 2008 a Maria
Aquaro, in sede di revoca del credito d’imposta per investimenti in
agricoltura concessole il 5 aprile 2003, ai sensi dell’articolo 11 d.l. 138/02,

dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 I. 388/00); credito d’imposta
utilizzato dalla Aquaro mediante compensazione sulle dichiarazioni annuali
dal 2004 al 2008.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che:l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’attività di accertamento,
poiché il dies a quo di quest’ultima andava individuato, non già nelle
singole dichiarazioni annuali di utilizzo in compensazione del credito
revocato, bensì nell’originario provvedimento di concessione
dell’agevolazione; – in ogni caso, non sussistesse la causa di revoca di
quest’ultima, atteso che, a seguito della introduzione nell’articolo 11 d.l.
138/02 cit., da parte dell’articolo 69 legge 289/02, del co.3 bis, doveva
ritenersi che, per il riconoscimento del credito in questione, non fosse più
necessario presentare domanda su investimenti in base ai bandi emanati
dalle regioni (in ambito Programma Sviluppo Rurale – PSR, e Programmi
Operativi Regionali – POR), con istruttoria favorevole da parte degli enti
incaricati (anche se poi rimasti privi di finanziamento per esaurimento
fondi), essendo invece necessario e sufficiente (come desumibile dalle
lettere di approvazione della Commissione UE degli aiuti di Stato nn.
220/2002 e 6/2003) il possesso, da parte dell’impresa agricola, dei requisiti
soggettivi richiesti dalla normativa comunitaria; – diversamente ragionando
(e cioè ritenendo che l’agevolazione spettasse unicamente alle imprese
agricole portatrici di progetti approvati, ma non finanziati, nell’ambito dei
bandi regionali), si sarebbe determinata una ingiustificata disparità di
trattamento nell’applicazione dell’aiuto di Stato medesimo; – nel caso di
specie, la Aquaro, pur non essendo latrice di piano approvato e non
finanziato, era tuttavia pacificamente nel possesso di tali requisiti soggettivi

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Ric.n.15985/11 rg. — Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

conv.in 1.178/02 e succ. mod. (di estensione al settore agricolo

per il credito d’imposta (già riconosciuti in occasione di altra agevolazione
ottenuta per interventi a favore della imprenditoria femminile).
Resiste con controricorso la Aquaro.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso agenzia delle entrate lamenta – ex
art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
co.421, 1.311/04. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto
spirato il termine decadenziale di accertamento, nonostante che

dell’agevolazione, bensì – come prescritto da quest’ultima disposizione dalla data di indebito utilizzo del credito revocato, anche per effetto di
compensazione ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. 241/97.
§ 2.2 Questo motivo, concernente la prima ratio decidendi della sentenza
impugnata, è fondato.
L’avviso di recupero in oggetto esplicava, da un lato, funzione
informativa dell’insorgenza del debito tributario illegittimamente azzerato
(o ridotto) tramite la operata compensazione con credito non spettante; e
denotava, dall’altro, la conseguente volontà impositiva dello Stato con
riguardo ad una pretesa di recupero ben individuata nell’an e nel quantum
(Cass. nn.12194/08; 4963/09; 18636/16).
La contestazione di tale pretesa muoveva indefettibilmente dalla revoca
della agevolazione inizialmente concessa, ed illegittimamente fruita
mediante la disconosciuta compensazione.
Da tali caratteristiche dell’atto impositivo (autonomamente impugnabile
come atto tipico ex articolo 19 lett.h) d.lgs. 546/92) discendeva che il
termine di decadenza a carico dell’amministrazione finanziaria fosse quello
proprio dell’avviso di accertamento o di liquidazione in materia reddituale;
atti dei quali l’avviso di recupero mutuava natura giuridica ed effetti.
Quanto al dies a quo del termine di decadenza così individuato, rileva
come l’amministrazione finanziaria, in tanto avesse titolo ed interesse a
revocare l’agevolazione, in quanto quest’ultima fosse stata concretamente
fruita; fruizione che, appunto, si concretò nella riduzione del debito fiscale
per effetto di compensazione, su Mod.F24, del credito riconosciuto con
l’agevolazione medesima. Deriva pertanto, da ciò, che il termine di
decadenza, diversamente da quanto stabilito dal giudice di appello, doveva

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Ric.n.15985/11 rg. – Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

quest’ultimo decorresse non già dall’iniziale provvedimento di concessione

farsi decorrere dai singoli esercizi annuali di intervenuta compensazione;
non già dall’originario provvedimento di riconoscimento del credito, di per
sé insuscettibile di produrre effetti recuperatori se non con la suddetta
indebita compensazione nelle annualità di riferimento.
Nel caso di specie non trova dunque pratica rispondenza la distinzione
operata dalla contribuente (e seguita dal giudice di appello) tra ‘credito da
agevolazione’ e ‘credito da dichiarazione’, posto che il primo è stato

fruizione nessuna incidenza fiscale poteva, di per sé, derivare dal
riconoscimento dell’agevolazione.
Rilevava dunque – ad esclusione della affermata decadenza impositiva – il
regime proprio dell’accertamento delle imposte sui redditi, secondo quanto
“per la riscossione dei crediti

in via generale previsto – anche

indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni” – dall’art.1, co.421, 1.311/04.
Ora, nel caso di specie non è in discussione che – con riguardo a tale
regime – l’azione di accertamento e recupero sia stata dall’amministrazione
finanziaria posta in essere tempestivamente ex art.43 d.P.R. 600/73
(notificazione dell’avviso di recupero del maggio 2008 per annualità di
imposta successive al 2004).
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex

art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione
dell’art.11, co.3 e 3 bis, d.l. 138/02, conv.in 1.178/02 e succ. mod., nonchè
dell’art.69 I. 289/02 e del Regolamento CE 1257/99. Per avere la
commissione tributaria regionale riconosciuto la spettanza del credito sulla
base dei soli requisiti soggettivi della Aquaro, nonostante che quest’ultima
non avesse presentato alcuna domanda, ai sensi del citato Regolamento,
alla Regione Puglia (ente incaricato per il controllo della compatibilità dei
requisiti sostanziali della richiesta con la normativa comunitaria), sulla
quale potesse essersi formata un’istruttoria favorevole all’investimento.
§ 3.2 Anche questo motivo di ricorso, concernente la seconda

decidendi adottata dal giudice di appello, è fondato.

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Ric.n.15985/11 rg. – Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

ratio

appunto fruito con le dichiarazioni di competenza; e che prima di tale

In sede di estensione all’agricoltura delle agevolazioni per investimenti
già previste in altri settori dalla I. 388/00, l’art.11 d.l. 138/02 conv.I.
178/02 stabilì che (co.1^): ” Il contributo nella forma di credito di imposta

di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 10, è esteso esclusivamente alle imprese agricole di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi

maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con
decisione della Commissione delle Comunità europee nel settore della
produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di
cui all’Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e
successive modificazioni (…)”;

secondo il co.3^ della disposizione in

esame: “Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1

qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad
agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere
sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione
della Commissione delle Comunità europee e purché la domanda sia stata
istruita favorevolmente dall’Ente incaricato”.
Sulla base di tale disciplina – ripresa dalla Circ.AE n.68/2002 l’agevolazione in agricoltura presupponeva, dunque, la presentazione di
apposita domanda su investimenti rientranti nella previsione del
menzionato Regolamento CE, e relativi ai bandi regionali di attuazione dei
PSR e POR; nonché il conseguimento, da parte di tale domanda, di
istruttoria amministrativa favorevole.
E’ vero che, per effetto dell’articolo 69 1.289/02 venne introdotto,
nell’art.11 in esame, il co. 3 bis, secondo cui: “Per le domande di cui al

comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano
state presentate all’ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della
compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d’imposta con la
normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al
Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine
di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande”.

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Ric.n.15985/11 rg. — Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, tuttavia,
l’introduzione di quest’ultima disposizione non ha stravolto il regime
agevolativo, trasformandolo da ‘oggettivo’ (valutazione dell’investimento in
conformità con le indicazioni UE) a ‘soggettivo’ (rilevanza esclusiva della
soggettività imprenditoriale agraria); facendo pur esso espresso riferimento
alle “domande di cui al comma 3”, ancorché non ancora istruite da parte

ministeriale).
L’introduzione nell’ordinamento del co.3 bis in questione, in altri termini,
non ha contraddetto la linea evolutiva in materia, in forza della quale
l’agevolazione, originariamente subordinata al solo fatto della realizzazione
dell’investimento con facoltà del contribuente all’utilizzo in compensazione
del relativo credito, è poi transitata (art.10-11 d.l. 138/02 cit.) ad un
regime di natura concessoria imperniato su un controllo preliminare dei
requisiti previsti dalla legge sugli investimenti, nonché sulla “interlocuzione
con l’ente amministrativo preposto alla verifica di coerenza con la
programmazione regionale”; tanto che, con specifico riguardo al settore

agricolo, l’art. 11 cit. previde la necessità “che la domanda di accesso
all’agevolazione sull’investimento fosse istruita con esito positivo rispetto al
PSR (piano di sviluppo rurale) o al POR (piano operativo regionale)” (così

Cass. 10773/13).
Nessun elemento di segno contrario si desume dalla comunicazione 19
marzo 2003 della Commissione Europea di approvazione (come aiuto di
Stato NN 6/2003) del credito d’imposta per investimenti in agricoltura di
cui alla disciplina in oggetto (art.11 cit.); facente anch’essa riferimento, tra
il resto, alla tipologia degli investimenti agricoli, i quali “(…) già presentati
nel quadro dei PSR o POR, approvati ma non finanziati per mancanza di
risorse, sono già stati verificati all’atto della presentazione della domanda
d’aiuto. Le autorità si sono impegnate, sia nel caso delle domande già
presentate nel quadro dei PSR e POR, sia per qualsiasi altra domanda
d’aiuto basata sul presente regime, a verificare che l’agricoltore risponda a
tali criteri quando viene adottata la decisione individuale d’aiuto. Ad ogni
modo, i criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con quelli
dei Piani di sviluppo rurale delle diverse regioni e dei documenti di

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dell’ente incaricato (con conseguente subentro della verifica da parte

programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2. Le autorità italiane
si sono impegnate a che le modalità e condizioni di concessione degli aiuti
agli investimenti non siano più favorevoli di quelle definite nei POR e PSR”

(pagg.5-6, Com.cit.).
Orbene, nel caso di specie costituisce elemento fattuale pacifico di causa
che la Aquaro non presentò alla Regione Puglia (ente incaricato) alcuna
domanda relativa all’esecuzione di investimenti rientranti nel Regolamento

presentazione, l’amministrazione finanziaria ebbe notizia direttamente dalla
Regione Puglia con la nota n.28/04782 del 2004, prodotta nei gradi di
merito.
In assenza dei presupposti di legge, deve dunque ritenersi che
correttamente l’agenzia delle entrate abbia disposto la revoca del beneficio;
dal che consegue la cassazione della sentenza impugnata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i
presupposti per la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., mediante
rigetto del ricorso introduttivo della parte contribuente.
Visto l’utile sopravvenire soltanto in corso di causa del menzionato
orientamento interpretativo in materia, si ritiene che le spese del giudizio di
merito debbano essere compensate; con addebito alla controricorrente
delle spese del presente giudizio di cassazione.
Pqm
La Corte
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata

e, decidendo nel merito ex

art.384 cod.proc.civ., rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente;
pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico della
controricorrente, liquidate in euro 4.100,00 oltre spese
prenotate a debito; compensa le spese del giudizio di merito.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
21 giugno 2018.

CE, e già ricompresi nel POR Puglia 2000/2006; di tale mancata

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