Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19406 del 17/09/2020
Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 17/09/2020), n.19406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana Consiglie – –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11762-2014 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;
– ricorrenti principali –
contro
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE
GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIANLUCA CIAMPOLINI e FILOMENA PASSEGGIO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
nonchè contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S.;
– ricorrenti principali – controricorrenti al ricorso –
incidentale – avverso la sentenza n. 1055/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 30/10/2013, R.G.N. 202/2011.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.10.2013, la Corte di Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. a versare i contributi di maternità secondo l’aliquota ridotta (0,46 per cento) anzichè secondo quella piena (1,03 per cento), escludendo invece che avesse diritto, per i dipendenti iscritti all’I.V.S. – INPDAP, di applicare, in relazione ai contributi CUAF, la medesima aliquota ridotta applicata ai propri dipendenti iscritti all’I.V.S. – INPS;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale l’INPS ha a sua volta resistito con controricorso;
che Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 78 e 79, assumendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la riduzione dell’aliquota contributiva allo 0,46 per cento, per il calcolo dei contributi di maternità, prevista dall’art. 79 cit., si applicherebbe ai soli dipendenti iscritti all’INPS e non anche a quelli che abbiano conservato l’iscrizione all’INPDAP in seguito ad opzione individuale L. n. 274 del 1991, ex art. 5;
che il motivo è infondato in considerazione delle numerose pronunzie di questa Corte, che hanno chiarito che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 78, nel prevedere, a decorrere dal 10.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 1.7.2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, non opera alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui al L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23, con conseguente applicabilità della riduzione contributiva anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPDAP (v., tra le altre, Cass. n. 7512 del 2017, nonchè, da ult., Cass. n. 13526 del 2019);
che, con il primo mezzo del ricorso incidentale, Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 238 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23, assumendo che avrebbe diritto alla c.d. aliquota ridotta dell’1,68 per cento per i contributi CUAF dovuti per quei lavoratori delle aziende municipalizzate privatizzate del settore elettrico, che, ai sensi della L. n. 274 del 1991, art. 5, comma 1, lett. a) e b), avevano optato per mantenere l’iscrizione all’INPDAP, anche in base alle regole di carattere generale non specifiche del settore elettrico;
che, con il secondo mezzo del ricorso incidentale, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 488 del 1999, art. 41 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23, sostenendo che, in quanto appartenente al settore elettrico, l’individuazione dell’aliquota per contributi CUAF da applicare andrebbe effettuata in base alla norma costituita dall’art. 41 cit., che, con disposizione di portata generale per tutto il settore elettrico, ha previsto una riduzione dei contributi CUAF di 3,72 punti percentuali, senza distinzione tra iscritti all’IVS-INPS ovvero all’IVS-INPDAP;
che entrambi i motivi sono infondati, essendo state le opzioni interpretative patrocinate dalla parte ricorrente incidentale ripetutamente disattese dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha escluso che tali norme, interpretate nel senso della non applicabilità dell’aliquota ridotta per i dipendenti rimasti assicurati presso l’INPDAP, si ponessero in contrasto con superiori principi, costituzionali e comunitari (cfr. Cass. nn. 18455, 14098 e 13721 del 2014, nonchè da ult. Cass. n. 13526 del 2019, già cit.);
che le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca;
che, in considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020