Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19406 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c. proposto da:

P.P. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art.

366 c.p.c., comma 2, rappresentato e difeso dall’avv. Montesanto

Costantino giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Bissolati n. 76, presso lo

studio dell’avv. Spinelli Giordano Tommaso, che lo rappresenta e

difende, unitamente all’avv. prof. Aldo Frignani giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 678/09 del 4

giugno 2009, pubblicata il 23 luglio 2009.

Letta la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. RUSSO Rosario Giovanni che

nulla ha osservato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 23 luglio 2009 la Corte d’Appello di Salerno, decidendo ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2 in tema di risarcimento del danno per violazione delle norme in materia di concorrenza, rigettava la domanda proposta con atto di citazione del 6 dicembre 2008 da P.P. nei confronti di INA ASSITALIA s.p.a. per la illecita pratica restrittiva della concorrenza accertata dalla competente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con Delib. 28 luglio 2000, confermata con sentenza del Consiglio di Stato; in relazione al periodo 1996 – 1998 il P. aveva chiesto la liquidazione dell’importo complessivo di Euro 132,57, pari al 20% dei premi pagati. La Corte d’Appello aveva ritenuto prescritto il credito, dato atto che il diritto avrebbe potuto essere fatto valere dal 28 luglio 2000 (data della Delibera dell’Autorità Garante) e che nella specie era applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 1.

Propone ricorso per cassazione il P. con 3 motivi.

Resiste con controricorso INA Assitalia.

Il ricorrente P. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la omessa motivazione su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) e la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e art. 2938 c.c.: l’INA ASSITALIA si era costituita in giudizio mediante comparsa di risposta depositata soltanto 4 giorni prima dell’udienza di comparizione (udienza fissata per il 7 aprile 2009 e deposito della comparsa del 3 aprile 2009). Di conseguenza essa era decaduta dalla possibilità di eccepire la prescrizione che, come prevede l’art. 2938 c.c., non può essere rilavata d’ufficio.

Si rileva che il vizio denunciato riguarda un vizio del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, mentre il ricorrente si è limitato a richiamare le ipotesi dell’art. 360, nn. 3 e 5.. Questa Corte ha ritenuto che la pronuncia d’ufficio da parte del giudice del merito su una domanda o un’eccezione che può essere fatta valere esclusivamente dalla parte interessata integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato art. 360, n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellatile nel n. 5) dello stesso art. 360 (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1196).

Con il secondo e con il terzo motivo si denunciano l’omessa e la contraddittoria motivazione e la violazione di legge (artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 167 c.p.c.) in relazione alla pretesa interruzione della prescrizione che sarebbe stata realizzata mediante lettera raccomandata: la sentenza impugnata aveva ritenuto la inefficacia della interruzione, in assenza di prova circa il contenuto della busta inviata con lettera raccomandata (come ritenuto da Cass. 12 maggio 2005 n. 10021).

Avuto riguardo alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, si deve ricordare che “La lettera raccomandata o il telegramma – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente”. (Cass. 24 novembre 2004 n. 22133; nello stesso senso: Cass. 16 gennaio 2006 n. 758; Cass. 13 aprile 2006 n. 8649; Cass. 25 settembre 2006 n. 20784; Cass. 10 marzo 2008 n. 6284).

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata sul punto perchè si dia corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

Resta assorbito il terzo motivo.

Gli atti vanno quindi rinviati alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 3, accoglie il secondo motivo del ricorso; rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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