Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19406 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28078-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
HOTEL ADLER GMBH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,
rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO MAURIZIO MESSINA e
GERHARD BRANDSTATTER;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 40/2013 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di
BOLZANO, depositata il 30/09/2013;
udita la relazione della Causa svolta nella Camera di Consiglio del
07/04/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
che:
1. l’Agenzia delle Entrate e la società Hotel Adler GmbH ricorrevano, rispettivamente in via principale ed in via incidentale, per la cassazione della sentenza in epigrafe, di parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società avverso la decisione di inammissibilità del ricorso originario contro l’avviso di accertamento di maggior Iva su “prestazioni wellness” dalla stessa erogate;
2. con atto in data 7 giugno 2019, la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, documentando di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto;
3. con memoria in data 22 dicembre 2020, la contribuente chiedeva fissarsi udienza di riassunzione del giudizio al solo fine di dichiarare l’estinzione del giudizio stesso sul presupposto della “intervenuta definizione della lite”; analoga istanza veniva presentata dalla ricorrente agenzia delle entrate;
4. considerato che la definizione della lite si è perfezionata così come previsto dal citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021