Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19405 del 20/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19405 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 9336-2011 proposto da:
?,

FABI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato
MAURO FALZETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROBERTO FERRAllANI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
2257

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

Data pubblicazione: 20/07/2018

VITERBO;

intimata

avverso la sentenza n. 97/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 23/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

MARIA STALLA.

consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO

Rilevato che:
§ 1.

Giuseppe Fabi propone tre motivi di ricorso per la cassazione della

sentenza n. 97/14/10 del 23 febbraio 2010, con la quale la commissione
tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto
legittimi gli avvisi di accertamento notificatigli dall’agenzia delle entrate per
Iva, Irpef ed Irap 2001/2004. Ciò con riferimento all’acquisto, presso un
operatore tedesco, di autoveicoli usati, da lui rivenduti in Italia senza

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: trattandosi di cessione di beni tra due operatori commerciali soggetti Iva (il
venditore tedesco ed il Fabi), il tributo era nella specie applicabile
indipendentemente dal fatto che si trattasse di autoveicoli nuovi oppure
usati (art.38 d.l. 331/93); – l’affermazione, proposta dal Fabi con appello
incidentale, secondo cui gli acquisti in oggetto erano stati posti in essere
non dalla sua impresa ma da parte di altri soggetti privati italiani, urtava
con le dichiarazioni di cessione intracomunitaria Intrastat rilasciate dal
venditore tedesco; e non trovava, in ogni caso, riscontro né nelle
dichiarazioni di alcuni acquirenti (concretanti testimonianze inammissibili
nel giudizio tributario), né nelle altre risultanze del processo.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Fabi lamenta – ex art.360, 1^ co. n.
3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1-2 d.P.R.
917/1986; 1 e 17 dpr 633/72; 2-3 d.lgs 446/97. Per avere la commissione
tributaria regionale omesso di considerare che, nel caso di specie, le
cessioni erano avvenute (tranne che in due casi) a favore di privati italiani
non soggetti-iva. Quanto diversamente desumibile dalle dichiarazioni
Intrastat del rivenditore tedesco doveva ritenersi frutto di errore, come da
quest’ultimo dichiarato; e come anche desumibile dalla immatricolazione
degli autoveicoli avvenuta, in Italia, direttamente a nome dei singoli privati
acquirenti. Doveva poi considerarsi, sul piano quantomeno indiziario, che
nessuna movimentazione bancaria attestava il suo coinvolgimento nel
commercio degli autoveicoli.
Con il secondo motivo di ricorso il Fabi deduce – ex art.360, 1^ co. n.
3 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 115 cod.proc.civ.. Per avere la

3
Ric.n.9336/11 rg. — Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

applicazione dell’Iva.

commissione tributaria regionale omesso di porre a fondamento della
decisione elementi indiziari (come su indicati) contrari alla
commercializzazione degli autoveicoli da parte della sua impresa.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, 1^ co. n. 3
cod.proc.civ. – ulteriore violazione degli articoli 38 e 53 d.l. 331/93 conv.in
I. 427/93. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato
che gli autoveicoli in oggetto erano ‘usati’ (con conseguente loro esclusione

sicché l’applicazione dell’Iva richiesta dall’ufficio concretava una
inammissibile doppia imposizione; inoltre, qualora gli stessi fossero stati
‘nuovi’, il regolare pagamento dell’imposta trovava di per sé attestazione
nella loro regolare immatricolazione in Italia.
§ 2.2 I tre motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la
stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte, tutte incentrate sulla
violazione della disciplina Iva di riferimento – non possono trovare
accoglimento.
Va intanto osservato come essi presuppongano una errata ricostruzione
fattuale della vicenda originata dagli acquisti degli autoveicoli; acquisti che
il contribuente assume essere stati realizzati (tranne che in due casi) da
privati non soggetti Iva. A riprova di ciò, vengono dal Fabi dedotti plurimi
elementi di asserita valenza indiziaria (la dichiarazione di errore
dell’operatore tedesco che rese inizialmente la comunicazione Intrastat; la
movimentazione bancaria; la regolarità della immatricolazione in Italia
ecc…) che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato.
Sennonché, sotto questo profilo le censure in esame si palesano finanche
inammissibili posto che, con esse, si sottende l’esercizio di una nuova e
diversa valutazione probatoria in contrasto con quanto già accertato dal
giudice di merito, in ordine al fatto che si vertesse di cessioni: – di
autoveicoli usati; – intercorse tra operatori commerciali entrambi soggetti
Iva (il rivenditore tedesco ed il Fabi stesso).
Va d’altra parte considerato che la conclusione alla quale è così
pervenuto il giudice di merito (in adesione all’accertamento compiuto dalla
amministrazione finanziaria, secondo cui il Fabi aveva acquistato gli
automezzi presso l’operatore tedesco, per poi rivenderli in Italia a

4
Ric.n.9336/11 rg. – Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

dal novero degli acquisti intraconnunitari ex art.38, co.5^, lett.c) cit.),

conoscenti) non è stata neppure adeguatamente censurata – ex art.360,
1^ co. n. 5 cod.proc.civ. – secondo la modalità sua propria del vizio di
natura motivazionale.
Per quanto attiene, poi, al profilo strettamente normativo, la decisione
impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del regime di riferimento
relativo alla fattispecie concreta, così ormai assodata.
Va evidenziato come le cessioni di autoveicoli usati in questione non

cosiddetto ‘regime del margine’ (artt.36-37 d.l. 41/95, conv.I.85/95); volto
a colpire il solo differenziale di profitto tra le cessioni del medesimo bene e,
in tal modo, ad evitare la doppia imposizione Iva (chè, anzi, la tesi del Fabi
è stata sempre quella della radicale insussistenza di qualsivoglia cessione
nei propri riguardi). In assenza di ciò, correttamente il giudice di merito ha
dunque applicato il regime ordinario della cessione intracomunitaria (con
assoggettamento ad Iva nel paese di destinazione), così come stabilito in
via generale dall’art.38 d.l. 331/93, conv.in 1.427/93, secondo cui :
(co.1″)

“L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti

intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di
imprese, arti e professioni (…)”;

(co.2^)

“Costituiscono acquisti

intracom unitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprieta’ di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o
trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente,
nella qualita’ di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da
terzi per loro conto”.

Pq m
La Corte
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.600,00; oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
21 giugno 2018.

siano avvenute previa richiesta ed applicazione, da parte del Fabi, del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA