Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19405 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8606 del ruolo generale dell’anno 2018,

proposto da:

S.S. (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS));

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non indicato), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari n.

2595/2017, pubblicata in data 31 agosto 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 4 aprile 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

S.S. ha proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso alcune cartelle di pagamento notificategli dall’agente della riscossione Equitalia Sardegna S.p.A. per crediti di titolarità del Ministero della Giustizia (importi dovuti a titolo di spese di giustizia e accessori e/o alla Cassa delle ammende, emesse su richiesta degli uffici recupero crediti di uffici giudiziari), convenendo in giudizio sia l’agente che l’ente creditore e chiedendo la dichiarazione di nullità delle cartelle opposte, di inesistenza del diritto dell’agente di procedere alla riscossione e comunque dei crediti fatti valere, nonchè il risarcimento del danno. Le domande proposte sono state rigettate dal Tribunale di Cagliari.

Ricorre lo S., sulla base di sei motivi (di cui il primo articolato a sua volta in due diverse censure).

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo = A) del ricorso si denunzia “Nullità della pronuncia qui impugnata per violazione degli artt. 112,132 e 277 c.p.c. per la non corrispondenza della pronuncia impugnata alla domanda formulata in opposizione e, quindi per mancata pronuncia, di fatto, sulla domanda realmente proposta”.

Il motivo è manifestamente fondato.

Effettivamente, emerge dagli atti allegati al ricorso e il cui contenuto rilevante è specificamente richiamato nel ricorso stesso, che l’opposizione era stata proposta in relazione a due cartelle di pagamento, mentre la decisione riguarda esclusivamente altre (quattro) diverse cartelle di pagamento.

L’intera motivazione della decisione impugnata, così come il suo stesso dispositivo (in cui si richiamano espressamente le cartelle in relazione alle quali il tribunale ha giudicato, diverse da quello oggetto dell’opposizione), non possono pertanto che ritenersi meramente apparenti e la decisione stessa risulta viziata dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con assorbimento di ogni altra questione posta con il ricorso.

La suddetta decisione va di conseguenza cassata, con rinvio al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, affinchè possa esaminare l’opposizione in relazione alle cartelle di pagamento in essa menzionate.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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