Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19405 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 17/09/2020), n.19405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico Consiglie – –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18654-2015 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA TRENTIN;

– ricorrente –

contro

ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso

lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTINA VENTUROLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1059/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/08/2014 r.g.n. 170/2009.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte territoriale di Bologna, con sentenza depositata il 7.8.2014, ha respinto il gravame interposto da M.S., nei confronti di ATC S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda del lavoratore – dipendente della società, inizialmente con mansioni di gommista e, successivamente, dal novembre 1993, con mansioni esclusive di tecnico della manutenzione “che comportavano l’uso dell’avvitatore pneumatico” -, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dalla patologia sofferta (epicondilite), a causa dell’attività lavorativa dallo stesso espletata presso la società datrice di lavoro e del dedotto comportamento violativo dell’art. 2087 c.c., tenuto da quest’ultima;

che, in precedenza, il M. aveva proposto ricorso, nei confronti dell’INAIL, al fine di ottenere l’accertamento della natura professionale della patologia da cui era affetto, e che il giudizio si era concluso, dinanzi alla medesima Corte di merito, la quale, con la sentenza n. 284/2001, aveva respinto conformemente alle conclusioni della c.t.u. espletata – tutte le domande avanzate dal ricorrente, tra le quali, quella volta al riconoscimento di un nesso di causalità tra l’attività lavorativa e la patologia;

che per la cassazione della sentenza ricorre il M. articolando tre motivi;

che la ATC S.p.A. in liquidazione resiste con controricorso;

che sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di rito, nell’interesse della società;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” e, cioè, “l’essere stato” il M. “adibito per 21 mesi all’attività di manutenzione dei mezzi e l’omessa adozione di misure idonee a prevenire l’insorgere della patologia, dedotti in ricorso introduttivo e sui quali è stata chiesta prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non disposte. Motivazione contraddittoria, illogica e apodittica per avere segmentato e valutato atomisticamente gli elementi versati in atti” (v., in particolare, le pagg. 15, 20 e 21 del ricorso), e si lamenta, in sostanza, che la Corte di Appello non avrebbe correttamente valutato, anzi avrebbe addirittura omesso di valutare, le prove addotte dalle parti; e non avrebbe ammesso i mezzi istruttori come richiesti in primo grado e riformulati in sede di gravame, “ritenendoli irrilevanti”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la nullità del procedimento e della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 246 e 257 c.p.c.: nullità della prova testimoniale del Sig. L.G. per incapacità a testimoniare; nullità della prova testimoniale del Sig. P.T. in quanto teste de relato privo di riscontri”, perchè i giudici di appello avrebbero omesso di rilevare che il P. era un teste de relato, come dallo stesso ammesso; ed inoltre, perchè il L. era il “responsabile della turnazione errata e contestata dall’appellante…”, nonchè “colui che ha redatto il documento “19” oggetto di contestazione da parte dell’odierno ricorrente” e, dunque, “portatore di un interesse attuale e concreto, rilevante in causa in quanto volto a “difendere” il proprio operato ovvero la veridicità del documento “19” contestato”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la nullità del procedimento e della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 116 c.p.c., art. 41 c.p. e art. 2697 c.c., circa il principio di equivalenza delle cause”, per la asserita sussistenza di un vizio della sentenza, nella parte in cui viene respinta la domanda con la seguente motivazione: “… per configurare un inadempimento datoriale è necessario comprovare un nesso, anche solo concausale, tra cautela generica o specifica, omessa o violata, e malattia, atteso che il rischio professionale può essere, al di sotto di una certa soglia, ineliminabile”; si lamenta, inoltre, che i giudici di seconda istanza non avrebbero tenuto conto delle pronunzie della giurisprudenza di legittimità relative al nesso di causalità “in cui si afferma che il nesso causale è interrotto da un intervento che da solo è in grado di sviluppare l’evento, ma non se tale fattore contribuisce ad aumentare il rischio”;

che il primo motivo – che censura la valutazione degli elementi probatori posti alla base della decisione oggetto del giudizio di legittimità, nonchè la mancata ammissione, da parte dei giudici di merito, di mezzi istruttori ritenuti rilevanti dal ricorrente, ed altresì la motivazione illogica ed apodittica, perchè fondata su una “valutazione atomistica” degli elementi delibatori – è inammissibile: ed infatti, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass., S.U., n. 22716/2011; Cass., ord. n. 5567/2017; Cass., sent. n. 6023/2009);

che, nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e dei capitoli di prova non ammessi dai giudici di merito, senza che i medesimi siano stati trascritti compiutamente, ma solo accennati, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 21051/2019; 195/2019; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione, non potendo il giudice di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo esercitare il controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori addotti dalle parti ed alla mancata ammissione dei mezzi istruttori indicati dal ricorrente (v., in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza); pertanto, le doglianze articolate da quest’ultimo con il primo mezzo di impugnazione – che, in sostanza, si risolvono in una ricostruzione soggettiva del fatto, tesa a condurre ad una valutazione difforme rispetto a quella cui è pervenuta la Corte distrettuale, sulla base di una diversa lettura del materiale probatorio – appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza oggetto del giudizio di legittimità;

che il secondo motivo non è meritevole di accoglimento; al riguardo, va, innanzitutto, premesso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr., già da epoca risalente, Cass., SS.UU. n. 682/1997; Cass. nn. 10239/2009; 4384/2007; 10077/2000), “L’integrazione ex officio della prova testimoniale ai sensi dell’art. 257 c.p.c., comma 1, costituisce una facoltà discrezionale che il giudice può esercitare quando ritenga che, dall’escussione di altre persone non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possa trarre elementi per la formazione del proprio convincimento. Ne consegue che la chiamata dei testimoni nel caso che ad essi altri testi si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, costituendo esercizio di una facoltà siffatta, che presuppone un apprezzamento di merito sul coacervo delle risultanze istruttorie, è incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione”; pertanto, l’assunzione di testimoni de relato, costituendo esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito, presuppone una valutazione insindacabile dell’opportunità di trarre elementi di convincimento dall’esame di quei testi e, dunque, il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente deduca la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “per essere stata indebitamente posta a fondamento della decisione una testimonianza de relato priva di altri riscontri”, è “inammissibile”, in quanto “deduce impropriamente una violazione di norma processuale inficiante la validità del giudizio, in assenza di alcuna disposizione che vieti al giudice di avvalersi di siffatte testimonianze indirette” ed essendo la doglianza “in realtà diretta avverso la motivazione, censurando un apprezzamento discrezionale, quale è quello di utilizzare una testimonianza de relato, che non ha costituito l’unico, ma uno dei tanti elementi di giudizio convergenti” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9467/2012);

che, inoltre, per quanto più specificamente attiene alla censura che investe l’art. 246 del codice di rito, come in più occasioni ribadito da questa Suprema Corte, “L’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati”, non potendosi identificare tale interesse con quello “di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre” (cfr., tra le molte, Cass. nn. 12297/2019; 13799/2017;25015/2014; 8462/2014); per la qual cosa, al di fuori delle ipotesi innanzi menzionate, la valutazione della sussistenza, o meno, dell’interesse che dà luogo all’incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. “è rimessa, così come quella inerente all’attendibilità dei testi ed alla rilevanza delle deposizioni, al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (così Cass. nn. 17607/2019; 16128/2019; 22393/2012; 17630/2010);

che, nella fattispecie – anche a prescindere dal fatto che il “documento 19”, di cui sopra è menzione, la cui stesura da parte del L. avrebbe determinato, a parere del ricorrente, “l’incapacità a testimoniare del medesimo, in quanto portatore di un interesse”, non è stato prodotto (e neppure indicato nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione elencati nel ricorso per cassazione), nè trascritto, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i giudici di merito hanno escluso che il L. fosse portatore di un interesse qualificato, tale da fare ritenere che lo stesso non potesse rendere la testimonianza;

che neppure il terzo mezzo di impugnazione è meritevole di accoglimento, in quanto, in primo luogo, volto, all’evidenza, nella sostanza, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, nonchè, ancora una volta, a censurare la valutazione degli elementi delibatori operata dagli stessi, non consentito in sede di legittimità (v., ex multis, Cass. nn. 16783/2019; 16128/2019; 12297/2019; 11258/2013), e non essendo, peraltro, i giudici tenuti a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenersi disattesi implicitamente tutti i rilievi e le circostanze che, anche se non specificamente menzionati, siano da reputare incompatibili con la decisione adottata (v., tra le altre, Cass. nn. 13485/2014; 17097/2010);

che, fatte queste doverose premesse, va altresì osservato che, alla stregua delle costanti pronunzie di questa Corte di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 22710/15; 18626/13; 17092/12; 13956/12), la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 6377/2003; 16645/2003): responsabilità che, nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione adeguata, non ha ritenuto sussistente; pertanto, esclusa tale responsabilità, anche a causa della rilevata carenza di elementi probatori a sostegno delle pretese del ricorrente (cfr. Cass. n. 11981/2016), messa in luce dai giudici di merito e non oggetto di censura da parte del M., del tutto inconferenti appaiono le doglianze che investono l’art. 41 c.p., sulla pretesa sussistenza del nesso causale, e art. 2697 c.c., relativa all’asserita mancata allegazione da parte del datore di lavoro;

che, per le osservazioni in precedenza svolte, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

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