Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19405 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c. proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n.

38 presso lo studio dell’avv. Paolo Pananti, rappresentata e difesa

dall’avv. Faro Michele Aurelio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI s.p.a., quale compagnia designata per la gestione in

Sicilia del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366

c.p.c., comma 2, rappresentato e difeso dall’avv. Fallica Giuseppe

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Catania, Sez. distaccata di

Mascalucia del 3 agosto 2009, pubblicata il 4 agosto 2009.

Letta la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. RUSSO Rosario Giovanni che

nulla ha osservato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 4 agosto 2009 il Tribunale di Catania, Sez. distaccata di Mascalucia, decidendo in tema di risarcimento del danno per incidente stradale, rigettava l’appello proposto da Fondiaria SAI s.p.a., quale impresa designata la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia in data 19 maggio 2005, che aveva condannato la impresa assicuratrice al pagamento dell’importo di Euro 4.537,80 per danni alle cose cagionati da un’auto rimasta sconosciuta; respingeva quindi la domanda proposta da P.M. per le lesioni subite. La sentenza era motivata sul rilievo che l’unica teste presente al sinistro, B.M., oltre che figlia della P. era terza trasportata sulla vettura condotta dalla P. e riportò lesioni nel sinistro: si trattava quindi di teste incapace a rendere testimonianza ai sensi dell’art. 246 c.p.c. (cfr. Cass. 21 luglio 2004 n. 13585).

Propone ricorso per cassazione P.M. con 3 motivi; la stessa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la Fondiaria SAI s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la omessa motivazione su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5.) e la violazione degli artt. 100 e 246 c.p.c., in quanto il terzo trasportato avrebbe un diritto autonomo e quindi non sarebbe portatore di un interesse concreto ed attuale nel processo.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2699 e 2700 c.c. nonchè la motivazione insufficiente e contraddittoria non avendo il giudice di appello riconosciuto il valore di prova del fatto storico del verbale redatto in loco dai Vigili urbani.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697, 2699, 2700 e 2733 c.c. e artt. 116, 230 e 231 c.p.c. nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, non avendo tenuto conto degli elementi sopra ricordati e dell’interrogatorio formale della P..

Il relatore ha osservato che il primo motivo è infondato, avuto riguardo alla giurisprudenza di legittimità sul tema della capacità a testimoniare del terzo trasportato che abbia subito lesioni, già ricordata; gli altri motivi sono riferiti alla valutazione degli elementi di prova raccolti, attività preclusa nel giudizio di legittimità in presenza di congrua ed adeguata motivazione come nel caso di specie.

Il ricorso incidentale è limitato alla censura sulla pronuncia di compensazione delle spese, malgrado l’integrale accoglimento dell’appello proposto dalla Fondiaria SAI s.p.a. (si tratta di procedimento iniziato prima del 1 marzo 2006 e quindi non è applicabile la riforma di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263); sul punto si richiamano i principi di cui alla sentenza di questa Corte di Cassazione in data 11 gennaio 2008 n. 406.

Le conclusioni di manifesta infondatezza di cui alla relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. debbono essere condivise, nè risultano in alcun modo intaccate dalle considerazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria: i ricorsi vanno quindi rigettati, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 3, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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