Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19404 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19404 Anno 2013
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 25356-2007 proposto da:
BERTI FRANCO, GORI FRANCESCO, BANDINELLI EMILIO,
BRUNELLI LUCIANO BRNLCN54010F405H, BARTALESI PAOLO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO
SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS
MANGELLI SIMONETTA, che li rappresenta e difende
2013
1202

unitamente all’avvocato FALATTI MILVIA giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

SESTINI

DANILO

SSTDNL22R27B210Q,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 22/08/2013

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato SIVIERI ORLANDO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BERNINI GIULIO giusta
delega in atti;
– controricorrente –

di FIRENZE, depositata il 11/04/2007, R.G.N.
1422/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GIULIO BERNINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 582/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/4/2007 la Corte d’Appello di Firenze
respingeva il gravame interposto dai sigg. Luciano Brunelli ed
altri nei confronti della pronunzia Trib. Firenze n. 1663/98 di
accoglimento della domanda nei loro confronti spiegata dal sig.

cessione dei diritti di caccia relativi a 149 ettari di terreno,
per l’anno 1998.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.
Luciano Brunelli ed altri propongono ora ricorso per cassazione,
affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso il Sestini, che ha presentato anche
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il

l ° motivo i ricorrenti denunziano <>, in relazione all’art. 360, l ° co. n.
3, c.p.c.
Pongono al riguardo il seguente quesito di diritto: <>.

3

Danilo Sestini di pagamento del residuo corrispettivo della

Il motivo è inammissibile, in applicazione degli artt. 366,
10 co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Esso reca un quesito di diritto formulato in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non
contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti

rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui
applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua
appalesandosi astratto e generico, privo di riferibilità al caso
concreto in esame e di decisività, tale cioè da non consentire, in
base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n.
7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n.
2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione
adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della
contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass.,
Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n.
20360), nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza richiedere, per ottenere risposta, una
scomposizione in più parti prive di connessione tra loro ( cfr.
Cass., 23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in
una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza della
propria tesi difensiva.
Tanto più che nel caso esso risulta formulato in violazione
dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno
richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito E es., alla

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di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno

delibera del Consiglio regionale toscano del 12 luglio 1994,
all’<>, alla prodotta documentazione contabile aziendale, alla
<>, alla <>, al
<> ], di cui lamentano la mancata o erronea

debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli
nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede
processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti,
laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla
relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ),
con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o
prodotto in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010,
n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239,
e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di
una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile
(cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535;
Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da
ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua i ricorrenti non deducono la formulata censura
in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di

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valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero

adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005,
n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177;
Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni

con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Con il 2 ° motivo i ricorrenti denunziano «insufficiente e
contraddittoria motivazione>> su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Pongono al riguardo il seguente “momento di sintesi”
(denominato “Quesito n. 2”): «se l’impugnata sentenza risulti
essere sufficientemente motivata laddove il Giudice di secondo
grado ha affermato che il contratto tra le parti risulti essere
del tutto estraneo alla gestione dell’azienda faunistica e laddove
il Giudice ha affermato che Danilo Sestini, nello stipulare il
contratto fra le parti ha agito non in qualità di Direttore
dell’Azienda>>.

6

contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire

Il motivo è inammissibile, in applicazione degli artt. 366,
10 co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Esso non reca invero la prescritta “chiara indicazione” secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte- delle
relative “ragioni”, non risultando riassuntivamente indicato il

condurre a diversa decisione, gli argomenti logici per i quali
tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria,
inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( cfr. Cass. Sez.
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ),
fortiori

a

non consentita in presenza di formulazione come detto

nella specie altresì violativa dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c.
La norma di cui all’art. 366

bis

c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di
diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla
formulazione del motivo, giacché una siffatta interpretazione si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v.
Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ).
Senza sottacersi che laddove si dolgono dell’asseritamente
erronea individuazione da parte dei giudici di merito
nell’impugnata sentenza del <> per <>, i ricorrenti in realtà prospettano una denunzia dì

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fatto controverso, gli elementi la cui valutazione avrebbe dovuto

vizio di violazione di norme di diritto, senza invero formulare al
riguardo, e in termini idonei, il prescritto quesito di diritto.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del

successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Le spese,

liquidate come in dispositivo,

seguono la

soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti
al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per
onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 30/5/2013

2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata

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