Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19404 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19404 Anno 2018
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 6549-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FLEX SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
2018
2256

POLONIA 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
SABLONE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
18/01/2010;

di

n.
LATINA,

1/2010
depositata

della
il

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO

MARIA STALLA.

Rilevato che:
§ 1. Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione
della sentenza n. 1/39/10 del 18 gennaio 2010, con la quale la
commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione,
ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento per Iva 2001, notificata al
Fallimento Flex spa a seguito di comunicazione di disconoscimento (in sede
di liquidazione automatica ex articolo 54 bis dpr 633/72) di un credito Iva

inammissibilmente esposto non nella (omessa) dichiarazione di competenza
(2001), bensì in quella successiva (2002), così come presentata dopo la
dichiarazione di fallimento (avvenuta in data 8 ottobre 2002).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: ancorché non esposto nella dichiarazione Iva per l’anno di competenza, il
credito in oggetto fosse stato dedotto, prima del ricorso, in un’istanza di
autotutela con richiesta di annullamento della suddetta comunicazione e di
riconoscimento del credito; – a tale istanza di autotutela dovesse attribuirsi
valenza implicita di domanda di rimborso; – illegittimamente
l’amministrazione

finanziaria

non

si

fosse

pronunciata,

all’esito

dell’accertamento di effettiva sussistenza del credito, su tale istanza.
Resiste con controricorso il Fallimento Flex spa.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex
art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione degli articoli 28, 30, 54 bis e
55 dpr 633/72, nonché 2697 cod.civ.. Per avere la commissione tributaria
regionale omesso di considerare che, secondo la normativa di riferimento
(segnatamente, l’art.30, 2″ co., cit.), a seguito dell’omessa presentazione
della dichiarazione annuale Iva, il contribuente era ammesso non già ad
esporre il credito nella dichiarazione successiva a quella di competenza, ma
unicamente a proporre istanza di rimborso nel termine decadenziale
generale di due anni.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, 1^ co. n. 3
cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2 quater d.l.
564/94 conv.in

I. 656/94,

e 2, co.1^ D.M. 37/1997. Per avere la

commissione tributaria regionale, da un lato, erroneamente equiparato

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Ric.n.6549/11 rg. – Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

maturato nell’anno 2000; credito che si assumeva essere stato

l’istanza di ‘autotutela’ avente ad oggetto il riconoscimento del credito ad
una vera e propria istanza di ‘rimborso’ (il cui implicito diniego, in ogni
caso, non era stato impugnato dal contribuente); e, dall’altro, affermato
l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su tale istanza di autotutela,
nonostante che quest’ultima non fondasse un diritto

soggettivo

del

contribuente, ma unicamente l’esercizio discrezionale, da parte della PA,
del potere di autoannullamento dell’atto in presenza di un interesse

§ 2.2 I due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la
stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono infondati.
La sentenza impugnata, ancorché necessitante di una diversa
motivazione in linea di puro diritto, risulta corretta nel suo decisum.

Il caso trova infatti soluzione in quanto stabilito – esattamente in termini
– dalle SSUU con la sentenza n.17757/16, secondo cui:

“la neutralità

dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in
mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,
l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari
versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il
contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione,
sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal
fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il
diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia
controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo
d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.
All’esito della completa ricostruzione del dato normativo interno e di
quello eurounitario, le SSUU – alle quali interamente qui ci si richiama hanno risolto il pregresso contrasto interpretativo in ragione di un criterio
sostanzialistico (da ultimo ripreso, tra le altre, da Cass. 4392/18 e
Cass.8131/18); in forza del quale la mancata presentazione della
dichiarazione annuale di competenza non preclude, di per sé, al
contribuente di far valere il credito Iva maturato nell’annualità relativa, a
condizione che l’eccedenza di imposta dalla quale tale credito scaturisce

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Ric.n.6549/11 rg. – Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

generale.

(dedotta, come nella specie, entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione relativa al secondo anno successivo) trovi riscontro
effettivo nel concorso di tutti i suoi presupposti soggettivi ed oggettivi.
Il fulcro del problema verte dunque, non sulla omessa dichiarazione
annuale, bensì sulla prova del credito; così come risultante dalla regolare
annotazione contabile delle fatture relative alle operazioni imponibili,
nonché dall’esecuzione delle relative detrazioni nelle liquidazioni periodiche.

contestato nel caso di specie; in cui l’amministrazione finanziaria – che non
ha fornito, nel ricorso per cassazione, alcuna indicazione di segno contrario
– si è sempre limitata ad opporsi al riconoscimento del credito sul
presupposto, non già della sua mancata maturazione sostanziale, bensì
della ormai intervenuta formale decadenza del contribuente (il che è reso
esplicito, tra il resto, dallo stesso tenore delle norme di cui si assume la
violazione).
In tal senso vanno intese anche le eccezioni contenute nell’atto di
controdeduzioni in appello, con le quali l’amministrazione finanziaria
protestava, da un lato, l’effetto preclusivo di per sé derivante dalla omessa
dichiarazione annuale di competenza e, dall’altro, il mancato esperimento,
da parte del contribuente, dell’unico possibile rimedio alternativo;
asseritamente insito nella istanza di rimborso (tale non potendosi
considerare, a detta dell’ufficio, l’istanza di autotutela effettivamente
presentata dal Fallimento).
Non risulta in alcun modo contestato, in altre parole, l’assunto storico di
partenza del Fallimento (già posto a base del ricorso introduttivo avverso la
cartella), secondo cui si controverteva – in ogni caso – di un credito
pacificamente sussistente, perché documentalmente comprovato dalle
fatture annotate nei registri Iva acquisti e vendite dell’anno 2000, oltre che
dalle liquidazioni periodiche dello stesso anno (così come prodotte sub doc.
nn.5) e 6) del ricorso introduttivo medesimo).
Richiamata dunque la soggettività Iva dell’impresa fallita, e l’effettiva
sussistenza delle operazioni imponibili che hanno dato origine al credito,
doveva – eventualmente – l’amministrazione finanziaria estendere anche a
tali profili prettamente fattuali la propria contestazione; in assenza di che,

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Ric.n.6549111 rg. — Adunanza in cam.cons. del 21 giugno 2018

Questo dirimente dato di fatto non risulta tuttavia essere mai stato

si realizza proprio quella situazione di ‘non controversa’ esistenza
dell’eccedenza d’imposta evidenziata nella menzionata sentenza delle SSUU
quale fonte sostanziale di legittimità della posizione del contribuente a
credito.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Posto che la questione in diritto, già ampiamente dibattuta con opposti
esiti interpretativi, ha trovato definitiva soluzione giurisprudenziale soltanto

compensazione delle spese del presente giudizio.
Pq m
La Corte

rigetta il ricorso;

compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
21 giugno 2018.

in corso di causa, come detto, si ravvisano i presupposti per la

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