Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19403 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19403 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15259/2012 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
— ricorrente —
Contro
POGGI FABIO quale legale rappresentante della PROGEO
GEOLOGI ASSOCIATI
— intimato —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze n. 207/1/11 depositata in data 2 maggio 2011.

Data pubblicazione: 20/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;
FATTI DI CAUSA
La Sezione 1 della Commissione Tributaria di II grado di
Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva
parzialmente accolto l’opposizione presentata Fabio Poggi, quale
legale rappresentante della Progeo Geologi Associati, avverso il

rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2005.
Il giudice d’appello ha condiviso il ragionamento del primo
giudice secondo il quale dall’esame delle prove in atti emergeva
che il contribuente aveva utilizzato per lo svolgimento della propria
attività professionale gli strumenti strettamente necessari, senza
avvalersi di collaboratori esterni se non in maniera occasionale,
senza per questo far venire meno il carattere professionalità, che
nella specie si identificava in un’associazione di geologi, e senza
mai trascendere in una struttura autonominante organizzata
rispetto ai singoli professionisti.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione affidato a due motivi.
L’intimato Fabio Poggi, nella qualità, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il primo motivo di ricorso, titolato «Violazione e falsa

applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D. Lgs.
446/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, -n. 3 c.p.c.» lamenta
che il giudice di appello abbia falsamente applicato la normativa di
riferimento, omettendo di rilevare che la pacifica circostanza che la
controparte fosse un’associazione professionale rendeva l’imposta
automaticamente applicabile, senza alcuna necessità di valutare la
sussistenza di un’autonoma organizzazione, che è prevista solo per
il singolo professionista.
2.

Il secondo motivo di ricorso, titolato «Insufficiente

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
2
RG152592012

l’est.

silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione alla richiesta di

relazione all’art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.» lamenta l’erroneità
dell’affermazione del giudice di appello secondo cui si sarebbe nella
specie in presenza di un’associazione di geologi, allorquando le
prove acquisite in atti proverebbero l’esistenza di una vera e
propria associazione di professionisti.
3.

Il primo motivo di ricorso va accolto. La sentenza

impugnata ha affermato (pag. 4) che nella specie si è in presenza

beni strumentali all’uopo necessari, senza alcuna struttura
autonomamente organizzata, e con il solo contributo dei
professionisti.
Con tali presupposti ha escluso l’assoggettabilità dell’associazione
all’IRAP, in assenza di provata autonomia.
L’argomentazione è errata.
Questa Corte condivide e dà continuità all’orientamento, già
precedentemente espresso, secondo cui l’esercizio in forma
associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea
(come testualmente affermato dal’art. 3 del D. Lgs. 446/1997) a
far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di
strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico,
nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e
competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune
incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia
frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente
dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio
associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale
reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati
(Cass. Sez. 5, n. 13570 del 11/06/2007; id. n. 24058 del
13/11/2009; id. n. 1575 del 27/01/2014; id. n. 24088 del
24711/2016). Ne consegue che la sentenza impugnata, dal
presupposto della natura associata dello svolgimento dell’attività
professionale dell’ente rappresentato dal Poggi, doveva trarre la
3
RG152592012
l’est.

di un’associazione di geologi che svolge la propria attività con i soli

conseguenza della assoggettabilità all’IRAP, salvo la prova della
circostanza, che tuttavia non risulta sia stata mai nemmeno
allegata, prima ancora che provata dal Poggi, che i proventi fossero
frutto dell’attività individuale di ciascun professionista.
Il secondo motivo resta assorbito.
Il ricorso dell’Amministrazione va dunque accolto e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere

P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il
ricorso originario proposto da Poggi Fabio, quale legale
rappresentante della Progeo Geologi Associati, compensando le
spese relative alla fase di merito; condanna Poggi Fabio quale
legale rappresentante della Progeo Geologi Associati, a rifondere
all’Agenzia delle Entrate le spese relative alla presente fase che
liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno
2018.

decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.

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