Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19403 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29931-2017 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACCHINO BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato FABIO

MASTROCOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO LUCIANI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 661/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 29 giugno 2017 n. 661 la Corte d’appello di L’AQUILA ha riformato la pronuncia del Tribunale di Chieti e, per l’effetto, ha respinto l’opposizione proposta dall’ing. M.I. avverso l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata e la intimazione dell’INPS di pagamento della contribuzione dovuta per gli anni 2005 e 2006, in relazione all’attività libero – professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che, per quanto ancora in discussione, a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che, diversamente rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, il termine di prescrizione quinquennale per il versamento della contribuzione decorreva non dalla scadenza del termine per il versamento del saldo IRPEF relativo agli anni 2005 e 2006 (rispettivamente 16 giugno 2006 e 16 giugno 2007) ma dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, nella specie avvenuta alle date del 30 ottobre 2006 e 28 settembre 2007 ed era stato interrotto con raccomandate ricevute in data 21.6.2011 (per l’anno 2005) e 25.6.2012 (per l’anno 2006).

Nel merito, a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata era previsto non soltanto per le attività NON riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività “non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti”, ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie di causa. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per la iscrizione all’Ordine professionale, per finalità solidaristiche di categoria, in assenza di iscrizione alla Cassa e senza correlazione con una assicurazione previdenziale.

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso M.I., deducendo due motivi di censura, cui l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio – ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

che l’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunciato:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17,nonchè della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 18, comma 12, (conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111). Ha esposto che il D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, come applicabile ratione temporis, prevedeva che il versamento del saldo IRPEF per ciascun periodo di imposta andasse effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo; per i contributi dovuti alla gestione separata il D.M. del Ministero del Lavoro 24 novembre 1995, art. 3, prevedeva il versamento dei contributi nei termini previsti per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Da tale data decorreva il termine di prescrizione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza censurata.

Il ricorrente ha d’altro canto impugnato la sentenza per avere ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando la libera professione, non possano iscriversi ad INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. – omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio, risultante dal ricorso di primo grado e dalla memoria di costituzione in appello, per avere la Corte di merito ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS benchè egli avesse attestato, in assenza di contestazioni dell’INPS, sia nel ricorso di primo grado (pag. 1, punto 3) che nella memoria di costituzione in appello (pag. 1, punti 10 e 11) che le attività libero professionali erano “sporadiche” ed “occasionali” sicchè tale dato doveva ritenersi acquisito al giudizio;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo, limitatamente alla impugnazione della statuizione resa sul dies a quo della prescrizione quinquennale e dichiarare inammissibile il secondo motivo di ricorso;

– che, invero:

– quanto al primo motivo, la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata ex professo esaminata nell’arresto di questa Corte, sezione lavoro, 31/10/2018, n. 27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20 aprile 2016, n. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, nel sopracitato arresto n. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all’esercizio del diritto dell’ente previdenziale.

Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell’apposito quadro.

Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell’INPS e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell’ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio (in termini: Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n. 6677 richiamata dall’INPS in memoria). Per il resto il motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018). Essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza è immune dalle censure che le sono state mosse;

– Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità circa il rilievo potenzialmente decisivo del fatto non esaminato. Alla stregua del principio affermato con la sopra richiamata pronuncia di questa Corte n. 32166/2018 (si veda in particolare il punto 15) anche una attività NON abituale può dare luogo all’obbligo di iscrizione alla gestione separata, atteso che l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) della attività di lavoro autonomo ma anche dall’esercizio occasionale, entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003.

Pertanto la parte ricorrente avrebbe dovuto specificare che il reddito ricavato dalla attività professionale occasionale non era superiore ad Euro 5.000 annui.

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, relativamente alla pronuncia resa sulla prescrizione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di L’AQUILA in diversa composizione, che si conformerà nella decisione in ordine al dies a quo della prescrizione dei contributi al principio di diritto qui ribadito;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, nei limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di L’AQUILA in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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