Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19402 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5365/2007 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

ARISTIDE SARTORIO 60, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati VASTO Antonio, RICCHIUTI

MARILENA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

125, presso lo studio dell’avvocato PAPA Maria Stefania, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMORE CARLO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 351/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/02/2006 r.g.n. 1524/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato MARCO CAMARDA per delega MARILENA RICCHIUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La sentenza attualmente impugnata (depositata il 23 febbraio 2006) in sede di rinvio disposto da Cass. 5 giugno 2004, n. 10712 rigetta il ricorso in riassunzione di S.F. nei confronti di ENEL Produzione s.p.a., diretto ad ottenere la condanna della società alla riliquidazione del TFR e al pagamento delle differenze dovute per il computo del compenso per il lavoro straordinario prestato nel periodo maggio 1981-maggio 1982.

La Corte d’appello di Lecce precisa che:

a) è infondata l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dello stesso proposta dalla società, in quanto il S. nella domanda ha esposto in modo più che esauriente tutti gli elementi in fatto e in diritto a sostegno delle proprie pretese;

b) ugualmente infondata è l’eccezione di prescrizione, perchè il diritto del lavoratore alla riliquidazione del TFR non può che maturare alla data di cessazione del rapporto, dalla quale comincia a decorrere il termine prescrizionale quinquennale per far valere eventuali diritti connessi al TFR;

C) nè vale in contrario il fatto che, nella specie, si sia inteso rivendicare una quota di TFR maturata il 31 maggio 1982, visto che tale rivendicazione poteva essere effettuata solo alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

d) quanto al merito, va sottolineato che, dagli artt. 43 e 44 del c.c.n.l. del 25 gennaio 1983, si desume che il lavoro straordinario, se prestato con carattere continuativo e non occasionale e collegato alle normali esigenze dell’azienda (programmate e ricorrenti nel tempo), deve essere computato ai fini del calcolo del TFR;

e) tuttavia, il S. non ha provato – come doveva – di avere svolto lo straordinario per esigenze programmate dell’azienda, essendosi limitato, nel ricorso introduttivo, a dichiarare la sua qualifica di A/1 presso la Centrale termica di Bari, nonchè di aver espletato “un consistente numero di ore di straordinario per provvedere alla manutenzione eccezionale e a quella ordinaria degli impianti della Centrale”;

f) nulL’altro ha specificato, neppure in risposta alla specifica contestazione sul punto dell’ENEL. 2.- Il ricorso di S.F. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo; resiste con controricorso ENEL Produzione s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

2. – Con l’unico, articolato motivo, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 5, degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (vecchio testo), art. 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia); b) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, omesso esame in ordine a un punto decisivo della controversia.

3. – Il ricorso non è fondato.

Pronunciando in analoghe controversie, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull’accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l’orario normale, potendo essa trovare giustificazione solo allorchè il carattere costante e sistematico di queste ultime venga individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà.

In particolare, si è aggiunto, occorre misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l’orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità “per un apprezzabile periodo di tempo”, così da divenire abituale ne quadro dell’organizzazione del lavoro (vedi, ex multis: Cass. 21 giugno 2006, n. 14325; Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278; Cass. 10 marzo 2005 n. 5234; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362).

Nella specie, la Corte d’appello, nell’escludere il reclamato diritto del S. al pagamento delle differenze retributive per lo straordinario, si è uniformata ai suddetti principi, avendo escluso – con congrua e logica motivazione – l’esistenza della continuità dello straordinario, fondata mera asserzione che lo straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell’impresa di provvedere all’erogazione dell’energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni, senza uno specifico accertamento idoneo a dimostrare il ripetersi delle prestazioni straordinarie con costanza e uniformità lungo un apprezzabile arco temporale.

3. – In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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