Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19402 del 20/07/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19402 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FRAULINI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10260/2012 R.G. proposto da
FORINA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco
Romanello Pomes, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, Corso d’Italia n. 106, giusta procura in calce al ricorso;
— ricorrente —
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12
— intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Bari
n. 307/03/11 depositata in data 1 marzo 2011.
Data pubblicazione: 20/07/2018
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;
FATTI DI CAUSA
La Sezione di Bari della Commissione Tributaria Centrale ha
accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e per l’effetto respinto
l’opposizione presentata da Giuseppe Forina avverso l’avviso di
accertamento in rettifica del reddito di impresa minore per l’anno
Lit. 147.002.000 a fronte del dichiarato per Lit. 23.449.000 e ai fini
Ilor per Lit. 134.142.000, a fronte del dichiarato per Lit. 1.588.000,
oltre alle spese pecuniarie.
La Commissione centrale ha rilevato che dalla sentenza
penale di assoluzione pronunciata nei confronti del Forina si
evinceva che le operazioni ritenute inesistenti dalla Guardia di
Finanza dovevano invece considerarsi come effettivamente
avvenute, come da documentazione prodotta in quella sede; per
l’effetto legittima era la pretesa rettifica in aumento della
dichiarazione dei redditi presentata nel 1983 dal Forina.
Contro la sentenza Giuseppe Forina ha proposto ricorso per
cassazione affidato a un motivo.
L’Amministrazione non si è costituita nei termini.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Federico Sorrentino, ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il motivo di ricorso, titolato «Nullità della sentenza per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», lamenta la
contraddittorietà della motivazione laddove, dopo aver affermato
che le operazioni erano esistenti, ha sostenuto che i ricavi
dovessero essere ripresi a tassazione, nonostante le relative fatture
fossero già state contabilizzate nelle relative dichiarazioni da parte
del contribuente, come inequivocabilmente si evinceva dai
documenti acquisiti al processo.
2
RG102602012
u-\
l’est.
1983 da cui derivava un reddito netto imponibile ai fini Irpef per
2.
La controricorrente ha argomentato ha chiesto il rigetto
del ricorso.
3.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente individua la
contraddittorietà della motivazione nella circostanza che mai
sarebbe stato contestato che gli importi delle fatture fossero state
contabilizzati e gli ammontari inseriti tra i ricavi dichiarati dal
contribuente. Ma tale argomentazione, che non si ricava da alcun
completezza previsto dal combinato disposto degli articoli 366,
primo comma, n., 6 e 369, secondo comma, n., 4 cod., proc. civ.
Invero, onde consentire a questa Corte il diretto esame degli atti, il
ricorso deve preliminarmente soddisfare il requisito di specificità,
indicando con esattezza quando e dove la questione pretesamente
omessa dal giudicante sia stata introdotta nel processo (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012). Ciò che nella specie non
avvenuto, posto che vengono citati solo stralci parziali del processo
verbale di contestazione del 27 dicembre 1988, senza nemmeno
attestare se esso sia stato ritualmente depositato agli atti del
processo né precisazione alcuna si rinviene sulle ragioni per cui il
fatto dedotto debba considerarsi pacifico.
Tanto determina l’inammissibilità del ricorso.
4.
Nulla deve disporsi sulle spese della presente fase, non
avendo l’intimata svolto rituali difese.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno
2018.
passo della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di