Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19402 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29053-2017 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CIVININI 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MATERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA MITE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 16-27 giugno 2017 la Corte d’appello di CAMPOBASSO ha riformato la pronuncia del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, ha respinto l’opposizione proposta dall’ing. M.F. avverso l’iscrizione d’ufficio nella gestione separata dell’INPS e la richiesta dei contributi, in relazione all’attività libero – professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente, per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava essere pacifico in fatto che l’originario ricorrente aveva svolto attività libero professionale, versando ad INARCASSA il solo contributo integrativo.

Sussisteva l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, che, a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, era previsto non soltanto per le attività NON riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività “non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti”, ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie di causa. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per la iscrizione all’Ordine professionale, in assenza di iscrizione alla Cassa e senza correlazione con una assicurazione previdenziale.

Era inammissibile la questione posta in appello in ordine alla erroneità del calcolo degli interessi a titolo di evasione contributiva – in quanto vi era nella fattispecie al più omissione – giacchè si trattava di questione non proposta nel primo grado;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso M.F., deducendo tre motivi di censura, cui l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio – ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

che l’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia in ordine alla eccezione di prescrizione dei crediti contributivi. Ha esposto di avere sollevato già nel ricorso ex art. 700 c.p.c.introduttivo della controversia (par. 4, sotto la rubrica “sulla prescrizione”) la eccezione di prescrizione, il cui termine quinquennale decorreva dalla scadenza prevista per il versamento dell’IRPEF; tale questione era stata riproposta nell’atto di costituzione del procedimento di primo grado e, successivamente, nel procedimento di appello, come dall’estratto trascritto nel presente ricorso. Ha denunciato l’omessa pronuncia sul punto della Corte territoriale;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, (conv. con L. 15 luglio 2011 n. 111) per avere la Corte di merito ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando la libera professione, non possano iscriversi ad INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia in ordine all’eccepita illegittima applicazione delle sanzioni; error in procedendo in relazione alla declaratoria di inammissibilità, riferita agli interessi.

Ha esposto che nell’inziale ricorso ex art. 700 c.p.c. (pag. 16, par. 3) nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado (pag. 19, par. 4) e nella costituzione in appello (pag. 21, par. 4) era stata posta la questione della erroneità del calcolo delle sanzioni, come da estratto trascritto nel presente ricorso.

Ha denunciato l’omessa pronuncia del giudice dell’appello su tale questione e la erroneità della statuizione – contenuta nella sentenza impugnata e riferita al calcolo degli interessi – secondo cui la questione della inesistenza di una fattispecie di evasione contributiva era stata proposta per la prima volta in appello;

che ritiene il collegio si debbano accogliere il primo ed il terzo motivo di ricorso e respingere il secondo;

che invero:

– quanto al primo motivo, la sentenza ha omesso ogni pronuncia sulla eccezione di prescrizione del credito contributivo, che era stata ritualmente riproposta alle pagine dalla pag. 8 alla pag. 10 della memoria difensiva d’appello, sotto il titolo “sulla prescrizione”. L’INPS in memoria ha richiamato a fondamento del suo assunto sulla mancata maturazione della prescrizione il precedente di cui alla ordinanza di questa Corte 7 marzo 2019 n. 6677, in rapporto ai concreti fatti emersi in causa. La verifica della maturazione della prescrizione, in quanto richiedente accertamenti di fatto, dovrà, tuttavia, essere effettuata dal giudice del rinvio nell’emendare il vizio di omessa pronuncia;

– il secondo motivo è manifestamente infondato, essendosi

ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018). Essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza è immune dalle censure che le sono state mosse;

– è manifestamente fondato, invece, il terzo motivo di ricorso. Il giudice dell’appello ha ritenuto inammissibile per novità la richiesta di ricalcolo degli “interessi” laddove alcuna pronuncia ha reso in ordine alla richiesta relativa al calcolo delle sanzioni civili. La questione era stata riproposta nella memoria difensiva d’appello, alle pagine dalla n. 21 alla n. 23, sotto il titolo “sulla nullità del procedimento e sull’illegittima richiesta di sanzioni”; il giudice del rinvio dovrà provvedere all’esame di tale domanda (ove non assorbita dalla pronuncia resa sulla prescrizione);

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso ed il giudizio rinviato alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione perchè provveda ad esaminare la eccezione di prescrizione e la domanda di ricalcolo delle sanzioni civili;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di L’AQUILA in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA