Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19401 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24006/2013 proposto da:

EDIL SPINA SRL, (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore sig. P.G., considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO COCO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente

Rag. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA

SCOFONE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1155/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Reale Mutua Assicurazioni emise nell’interesse della Edil Spina s.r.l. due polizze fideiussorie a favore del Comune di Gela a garanzia dell’adempimento degli obblighi e oneri assunti dalla contraente con riferimento all’esecuzione di opere di urbanizzazione e al pagamento del costo di costruzione di un complesso alberghiero. Atteso l’inadempimento dell’obbligata principale, il beneficiario escusse le polizze. Quindi nel (OMISSIS), la Edil Spina s.r.l. propose opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Torino, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 274.268,28, oltre interessi e spese a favore della Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a.. A sostegno dell’opposizione, dedusse la società opponente, stipulò una convenzione con il Comune di Gela con cui si obbligava ad eseguire le opere di urbanizzazione. Opere che furono realizzate e che pertanto facevano venire meno il presupposto del pagamento dei relativi oneri. Pertanto la corresponsione da parte della Reale Mutua delle sanzioni per il ritardato pagamento era indebita. Inoltre aggiunse anche che il Comune di Gela era decaduto dalla fideiussione non avendo esperito entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni, alcuna azione giudiziaria contro la debitrice a tutela del proprio credito.

Il Tribunale di Torino con la sentenza numero 965/2010 rigettò l’opposizione confermando il Decreto Ingiuntivo.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1155 del 29 giugno 2012.

3. Avverso tale decisione, le Edil Spina s.r.l. propone ricorso in Cassazione sulla base di 6 motivi.

3.1 Resiste con controricorso la Società Reale Assicurazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 c.c. e segg., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il richiamo al pagamento su semplice richiesta contenuto nell’art. 6 delle condizioni generali delle due polizze le qualifichi negozi autonomi di garanzia e non già fideiussioni tipiche. Tale impostazione sarebbe errata in quanto la clausola richiamata riguarda non il rapporto di garanzia tra il Comune di Gela e la reale mutua, ma il rapporto di regresso tra quest’ultima nei confronti della contraente Edil spina, per cui non può ritenersi che essa sia incompatibile con la fideiussione tipica.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. ricorrente sostiene che la Corte d’Appello non si sia attenuta nell’interpretare il contratto al rispetto dei canoni legali di ermeneutica.

4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Censura la sentenza sostenendo che la Corte territoriale ha violato l’art. 1363 c.c., non avendo proceduto al coordinamento di tutte le clausole ed alla individuazione del senso che emerge dal complesso.

4.4. Con il quarto motivo, denuncia la “violazione degli artt. 1370 e 1342 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Si duole che il giudice del merito ha errato perchè rilevata l’equivocità del dato letterale, avrebbe dovuto interpretare le clausole di dubbia interpretazione contro la Reale mutua, trattandosi di contratto concluso con il modulo dalla stessa predisposto.

4.5. Con il quinto motivo, denuncia la “violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18”. Lamenta la ricorrente che la Reale Mutua, con il decreto ingiuntivo opposto non avrebbe potuto agire in regresso nei confronti della Edil Spina, in quanto la corresponsione al Comune di Gela delle somme relative alle sanzioni era indebita, dato che il pagamento si riferiva a sanzioni amministrative giuridicamente inesistenti.

4.6. Con il sesto motivo, denuncia la “violazione dell’art. 1957 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Sostiene che nonostante l’art. 1957, sia una norma suscettibile di essere rinunciata dalle parti, nel caso di specie non poteva applicarsi perchè la materia non è sottratta alla disponibilità delle parti; la deroga ad essa non può ritenersi implicita nell’inserimento nella fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta; sia perchè detta norma è espressione di una esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale.

5.1. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi in quanto sono tutti relativi alla interpretazione e qualificazione del contratto. Sono tutti infondati. Nel caso di specie, la Corte territoriale con ampia, esauriente e logicamente coerente disamina di tutta la documentazione prodotta in atti, ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici dei contratti, giungendo alla conclusione che la qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi tra le parti e della volontà negoziale versata in atti, è da ritenersi quella di contratto autonomo di garanzia e non già quella di una fideiussione tipica. Argomentazioni fondate non solo sul richiamo al pagamento “a semplice richiesta” ma sulla volontà delle parti, sull’individuazione dell’oggetto del contratto e il contenuto testuale e il significato che si desume dal senso letterale e logico delle clausole. Pertanto il giudice del merito, sulla base dell’esame di tutti i documenti depositati ha, con motivazione ampia e scevra di vizi logico-giuridici, dichiarato che si era in presenza di un contratto autonomo di garanzia. Valutazione che peraltro spetta la giudice del merito.

5.2. Anche il quinto motivo è infondato. Congrua e logica è l’affermazione del giudice del merito che dopo aver qualificato il contratto come autonomo correttamente ha escluso qualunque collegamento con il rapporto principale.

5.3. Anche tale ultimo motivo è infondato. A parte i profili di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza perchè fa riferimento a “missive” senza indicarne la collocazione, ma in ogni caso come spiegato dal giudice del merito la società ricorrente non spiega per quale motivo la Reale Mutua avrebbe pagato male in assenza di un atto giudiziario o di un provvedimento autoritativo della P.A. (cfr. sentenza di appello pag. 10 e 11).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 9.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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