Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19401 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19401 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FRAULINI PAOLO

G’‘21

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10251/2012 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato
con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
— ricorrente —
Contro
VAYNO GIULIO CESARE, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo
Toniolatti e Luciano Garatti, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via della Giuliana n. 63, giusta procura in
calce al controricorso;
— controricorrente —

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado di
Trento n. 91/02/11 depositata in data 19 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;
FATTI DI CAUSA
La Sezione della Commissione tributaria di II grado di Trento
ha accolto il ricorso con cui Giulio Cesare Vayno aveva chiesto il

pari ad euro 16.855,14.
Il giudice d’appello, in fase di rinvio, ha rilevato che – in
applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte con
ordinanza n. 12923 del 2010 – andava escluso il presupposto
impositivo, avendo il Vayno dato prova che gli elementi
organizzativi della propria attività professionale erano minimi e non
raggiungevano il livello di autonomia necessario per far ritenere
verificato l’assoggettamento al tributo. Ha altresì rilevato che la
circostanza che il contribuente avesse operato un condono fiscale
comprensivo anche del tributo oggetto di lite non ostava
all’accoglimento della domanda di ripetizione.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione affidato a un motivo.
Il Vayno resiste con controricorso e deposita memoria ex art.
380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il motivo di ricorso, titolato «Violazione e falsa

applicazione dell’art. 8 L. 289/02 in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.» lamenta che il giudice di appello abbia falsamente applicato
la normativa di riferimento, omettendo di rilevare che l’ottenimento
del condono anche per l’imposta oggetto di lite precludesse la
proponibilità dell’istanza di ripetizione delle relative somme
corrisposte.
2.

Il controricorrente ha argomentato l’infondatezza del

ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
2
RGI02512012

u-\
l’est.

rimborso dell’IRAP versata per il periodo luglio 1999-giugno 2003

3.

In

via

preliminare

va

respinta

l’eccezione

di

improcedibilità del ricorso, sollevata dal Vayno con la memoria ex
art. 380-bis cod. proc. civ. Essa si basa sul presupposto che la
ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della sentenza
impugnata e non già quella notificata. In realtà il diretto riscontro
degli atti, cui questa Corte è legittimata quale giudice del fatto
processuale, consente di affermare che nel fascicolo di parte

impugnata che reca in calce il timbro e l’attestazione di avvenuta
notificazione dell’atto ad opera dell’ufficiale giudiziario competente.
4.

Nel merito il ricorso va accolto. La dichiarazione

integrativa degli imponibili, prevista dall’art. 8 della legge n. 289
del 2002, ha natura transattiva. Ciò si deduce dall’esame della
lettera della legge: il comma 6 della citata disposizione prevede che
«Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente
alle annualità oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del
comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute
risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente,
del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d’imposta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
b)

l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e

previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano
stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi
di cui all’articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle
disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227;
c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74.
3
RG102512012
l’est.

ricorrente è stata depositata copia autentica della sentenza

Dunque l’effetto di riapertura dell’istruttoria tributaria con
l’Amministrazione impositrice – che sia la sentenza impugnata
che il controricorrente evocano per negare natura transattiva
alla procedura – è solo il primo effetto della presentazione
dell’istanza da parte del contribuente; ad essa segue
l’istruttoria e la decisione dell’Amministrazione che, ove
favorevole al contribuente, determina gli effetti di cui al citato

l’Amministrazione che per il contribuente, della persistenza di
alcun diritto sulle somme oggetto dell’accertamento agevolato.
Va quindi data continuità, anche per le ipotesi di cui
all’art. 8 della legge n. 289 del 2002, a quanto già affermato da
questa Corte secondo cui “in tema di condono fiscale,
indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche
dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso alle
condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trova
applicazione un principio comune, in virtù del quale, in
riferimento agli anni d’imposta oggetto di definizione agevolata,
… non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi
anni, la restituzione delle somme versate dai contribuente:
l’intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire
da un quadro normativo generale ed astratto, ma con
l’adesione volontaria del contribuente ed il controllo del
possesso dei requisiti da parte dell’Amministrazione, costituisce
infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese,
azzerando le richieste di rimborso del contribuente così come le
ulteriori pretese del Fisco, proprio in conseguenza del fatto che
il primo in parte versa, ed in parte si obbliga a corrispondere,
quelle somme di denaro che il secondo esige in base a
parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli
accertamenti precedentemente eseguita dal Fisco e ritenuti
convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile
4
RG102512012

R-k\
l’est.

comma 6; che sono effetti preclusivi, tanto per

apprezzamento” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4566 del
06/03/2015; id 20741/2006).
Il ricorso dell’Amministrazione va dunque accolto e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può
essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.:
come rilevato dal controricorrente, il condono ha riguardato gli
anni di imposta dal 1998 al 2002, escluso il 2003, in relazione

del ricorso comporta il rigetto del ricorso originario del
contribuente con riferimento agli anni di imposta dal 1998 al
2002 e l’accoglimento del ricorso con riferimento all’anno 2003.
5. Le spese dell’intero giudizio, stante il suo complessivo esito,
possono essere integralmente compensate tra le parti, ricorrendo
giusti motivi.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente
Giulio Cesare Vayno con riferimento agli anni di imposta dal 1998 al
2002; accoglie il ricorso introduttivo del contribuente Giulio Cesare
Vayno con riferimento all’anno di imposta 2003; dichiara
intergralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno
2018.

al quale non vi è motivo di impugnazione; quindi accoglimento

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