Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19401 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. II, 18/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23378-2015 proposto da:
R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA
MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO TARANTO;
– ricorrente –
contro
T.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 966/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 04/07/2014;
udita la relazione dellacausa svolta nella pubblica udienza del
08/05/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza pubblicata il 4 luglio 2014, ha accolto l’appello principale proposto da R.L. e l’appello incidentale proposto da T.A., in qualità di titolare dell’omonima impresa edile, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 71 del 2009.
2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre R.L., sulla base di cinque motivi. Non ha svolto difese in questa sede T.A..
3. Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso risulta notificato ad T.A., già costituito nel giudizio d’appello, presso la sua residenza anzichè presso il difensore, con conseguente nullità della notifica del ricorso e, stante l’assenza dell’intimato, necessità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U 20/07/2016, n. 14916), entro il termine indicato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo per l’espletamento dell’incombente.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019