Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19401 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6933 del ruolo generale dell’anno 2017

proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

Edison Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Romeo Bianchin e Claudio

Scognamiglio per procura speciale a margine del controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, n.

326, presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Friuli-Venezia Giulia, n. 257/4/2016, depositata in

data 14 settembre 2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 marzo 2021

dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato a Edison Energia s.p.a. un avviso di pagamento con il quale, relativamente al periodo tra maggio 2008 e fine 2012, aveva contestato alla medesima, quale fornitore di gas naturale in favore di Electrolux Italia s.p.a., la mancanza dei requisiti per potere beneficiare dell’agevolazione in materia di accise, atteso che una parte del gas naturale era stata, a sua volta, ceduta da quest’ultima per fornitura di calore in favore di dodici società operanti all’interno del medesimo plesso industriale; in particolare, era stato contestato alla società di avere applicato l’aliquota ridotta per il gas naturale impiegato negli usi industriali e nonché l’ulteriore riduzione della suddetta aliquota per i consumi superiori a 1.200.000 mc/annui, in quanto il gas naturale non era stato interamente utilizzato da Electrolux s.p.a. per i propri usi industriali; avverso l’avviso di pagamento Edison Energia s.p.a. aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: non sussisteva il giudicato esterno conseguente alla pronuncia della Corte di cassazione n. 17627/2014 relativa alla controversia avente ad oggetto l’avviso di pagamento per il periodo primo semestre 2008; nel merito, l’agevolazione poteva essere riconosciuta solo per la fornitura di gas naturale impiegato da Electrolux Italia s.p.a. sia direttamente, per la produzione industriale, sia per la successiva fornitura di calore in favore di società appartenenti allo stesso gruppo di impresa o svolgenti attività ausiliaria in prevalenza rivolta in favore della medesima Electrolux Italia s.p.a., mentre non poteva essere riconosciuta per la fornitura nei confronti delle altre società per le quali mancava la prova che l’attività di queste, complementare a quella industriale, fosse stata svolta prevalentemente in suo favore; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., per avere rigettato l’eccezione di giudicato esterno conseguente alla pronuncia della Corte di cassazione n. 17627 del 2014;

in particolare, deduce che, relativamente alla medesima ragione di contestazione, relativa al primo semestre 2008, la Suprema Corte aveva cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario;

evidenzia, quindi, che la pronuncia della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, oggetto della pronuncia di cassazione, se, da un lato, aveva ritenuto che legittimato passivo era Electrolux Italia s.p.a., d’altro lato, aveva accertato, nel merito, che la pretesa impositiva era legittima, sicché, a seguito della decisione nel merito della Corte di cassazione, si sarebbe determinato il passaggio in giudicato del suddetto accertamento, rilevante ai fini della definizione della presente controversia;

sotto tale profilo, conclude parte ricorrente, non sarebbe corretta la decisione del giudice del gravame che ha ritenuto non sussistente il giudicato esterno in quanto l’accertamento di merito era stato compiuto unicamente in funzione strumentale alla configurabilità di una legittimazione passiva nei confronti di Electrolux Italia s.p.a. quale subfornitore non autorizzato del gas naturale;

il motivo è infondato;

la sentenza censurata ha escluso che sussistesse il giudicato esterno in conseguenza della pronuncia di questa Corte n. 17627 del 2014 con la quale, relativamente ad una controversia relativa al periodo gennaio 2003-aprile 2008, era stata cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, era stato rigettato il ricorso originario atteso che non era stata proposta alcuna impugnazione con riferimento alle statuizioni circa la legittimità sul piano oggettivo della pretesa tributaria;

secondo la pronuncia censurata, le valutazioni sul merito della legittimità dell’avviso di pagamento, di cui alla sentenza della CTR, divenute definitive per mancata impugnazione, erano strettamente legate alla configurazione nella fattispecie di una obbligazione tributaria nei confronti di Electrolux Italia s.p.a. in quanto subfonitore non autorizzato di gas naturale, cioè esercente un’attività illecita, sicché non poteva ritenersi sussistente il giudicato esterno;

rispetto a tale valutazione del giudice del gravame circa l’esatto contenuto della pronuncia della CTR, di cui si è chiesto il passaggio in giudicato con effetti nel presente giudizio, parte ricorrente evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza censurata, il giudicato riguardava diverse qualificazioni giuridiche, in particolare: la qualificazione della natura delle attività svolte dalle società operanti nel complesso industriale; la natura dei contratti multiservice; la sussistenza di una condotta di abuso del diritto;

va quindi evidenziato che, secondo questa Corte (Cass. civ., 16 marzo 2021, n. 7300) l’effetto vincolante del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alle qualificazioni giuridiche nonché alle argomentazioni della sentenza, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto; cosicché l’efficacia del giudicato esterno è limitata ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata con consequenziale esclusione della efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale o in relazione a più ridotti periodi temporali;

ciò precisato, va osservato che, da un lato, è la stessa ricorrente che evidenzia come l’estensione degli effetti della sentenza passata in giudicato attiene unicamente a profili concernenti qualificazioni giuridiche, e che, d’altro lato, non sono stati dedotti ed allegati elementi che consentano di apprezzare l’identità oggettiva della controversia ovvero la sussistenza di un rapporto ad esecuzione prolungata estensibile ad un diverso periodo di imposta rispetto a quello per il quale è intervenuta la sentenza definitiva;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, e dell’art. 14 preleggi, per avere erroneamente ritenuto che il gas naturale era stato utilizzato da altre società per lo svolgimento di attività connesse alla produzione di elettrodomestici della Electrolux Italia s. p. a.;

evidenzia parte ricorrente che il gas naturale non era stato ceduto per essere utilizzato nell’attività industriale, ma sotto forma di calore al fine del riscaldamento dei locali dati in affitto nell’ambito dei contratti di multiservizi;

inoltre, parte ricorrente deduce che, affinché il gas naturale utilizzato per produrre calore possa essere considerato impiegato in usi industriali e’, altresì, necessario che il calore sia utilizzato in impieghi produttivi di impresa, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 26 TUA, comma 2;

il motivo è fondato;

il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, prevede, al comma 1, che: “Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio”;

nel successivo comma 2, si prevede, inoltre, che: “Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”;

inoltre, il comma 3, prevede che: “Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 11, comma 2, lett. b), anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinatò alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”;

infine, il comma 4, prevede che: “Sono assoggettati all’aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l’attività industriale”;

e’ circostanza pacifica del presente giudizio che Edison s.p.a. ha fornito gas naturale a Electrolux Italia s.p.a. la quale, successivamente, in forza di contratti di servizi, ha poi ceduto calore a diverse società;

la pronuncia censurata ha ritenuto che, argomentando sulla base della previsione di cui al cit. art. 26, comma 4, per diverse società cessionarie doveva ragionarsi in termini di attività connessa allo svolgimento dell’attività di produzione di elettrodomestici della cedente Electrolux Italia s.p.a., sia in quanto partecipi del gruppo societario sia in quanto nel concetto di “attività connessa” dovrebbe essere ricondotta anche quella svolta in misura prevalente in funzione dello svolgimento dell’attività industriale della cedente, in quanto strumentali al completamento del ciclo produttivo, quali la movimentazione del trasporto delle merci, la manutenzione delle reti e dei sistemi informatici e telefonici, la gestione delle campagne pubblicitarie, l’attività di factoring e di marketing, ecc.;

la linea argomentativa seguita dal giudice del gravame non è corretta;

va evidenziato, in primo luogo, che la disciplina di cui al cit. art. 26, in quanto prevede una aliquota agevolata in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali, è di stretta interpretazione, quindi non può trovare applicazione al di fuori dei casi a essa riconducibili;

il cit. art. 26, comma 2, prevede che non può essere considerato “impiego ad uso industriale” l’utilizzo del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa;

in sostanza, la misura agevolativa è strettamente connessa a due presupposti: che il gas naturale, anche se impiegato per la produzione di acqua calda, sia utilizzato nell’ambito della struttura presso cui viene svolta l’attività produttiva; ovvero, in caso di produzione di acqua calda, per impieghi produttivi dell’impresa;

vi e’, quindi, una precisa delimitazione del presupposto per potere accedere all’agevolazione, che attiene, da un lato, alla specifica localizzazione dell’attività svolta e, dall’altro, alla finalizzazione dell’impiego, strettamente connesso con la funzione produttiva dell’attività;

la necessaria correlazione con l’attività produttiva è evidenziata anche dal cit. art. 26, comma 3, dove si ribadisce che l’uso industriale è sussistente solo ove l’impiego sia realizzato nelle attività industriali produttive di beni e servizi, nonché dal successivo comma 4, ove è specificato che il gas naturale deve essere impiegato negli stabilimenti di produzione;

in sostanza, dal complesso delle previsioni normative in esame si evince che l’agevolazione per l’utilizzo del gas naturale per uso industriale può essere riconosciuto solo laddove: a) sia utilizzato esclusivamente presso i locali destinati alla produzione; b) sia utilizzato ai fini dello svolgimento dell’attività produttiva;

va quindi precisato, in primo luogo, che è privo di rilievo il profilo, evidenziato dal giudice del gravame, secondo cui diverse società facevano parte del medesimo gruppo societario, mentre rileva, invece, la necessaria verifica che il gas naturale sia utilizzato nell’ambito dei locali destinati alla produzione;

d’altro lato, occorre altresì evidenziare che si rende necessario, al fine di ritenere applicabile l’agevolazione dell’accisa per l’uso industriale, accertare che l’utilizzo sia compiuto ai soli fini dell’attività di produzione, cioè all’esclusivo fine di realizzare beni o servizi;

in questo contesto, va quindi valutato il concetto di “attività connessa” cui fa riferimento il cit. art. 26, comma 4;

la necessaria considerazione, già precisata, che la norma in esame è di stretta interpretazione, non può non indurre a ritenere che la stessa abbia una estensione limitata alla sola funzione di attività strettamente strumentale e necessaria alla realizzazione dell’attività produttiva, inserendosi, in tal modo, come momento necessario del completamento del ciclo produttivo;

si tratta, dunque, di una dimensione più ristretta della mera “accessorietà” dell’attività, che, in quanto tale ha una più ampia e vasta modalità di realizzazione, ricomprendendo, in generale, qualunque attività che, in qualunque modo, possa essere a supporto dell’attività principale ma che, d’altro lato, non implica la necessarietà della sua esplicazione ai fini del completamento del ciclo produttivo;

le attività cui ha fatto riferimento il giudice del gravame: la movimentazione del trasporto delle merci, la manutenzione delle reti e dei sistemi informatici e telefonici, la gestione delle campagne pubblicitarie, l’attività di factoring e di marketing, ecc., non possono essere, quindi, ricondotte nell’ambito delle “attività connesse”, poiché non essenziali al completamento del ciclo produttivo, intervenendo solo successivamente, al fine del migliore svolgimento dell’attività di impresa;

la sentenza censurata, quindi, non è conforme ai principi sopra indicati, sicché è resa in violazione di legge;

ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettando il ricorso originario e condannando la controricorrente al pagamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo, infondato il primo, cassa la sentenza censurate, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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