Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19400 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 30/09/2016), n.19400
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8941-2013 proposto da:
ERGO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore
delegato e legale rappresentante pro tempore M.J.K.,
elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LINDA
MALNATI 44, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA VACCARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CROCIFISSA LICATA giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
D.S.T., FONDIARIA SAI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 59/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 19/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
udito l’Avvocato FILIPPO CORBO’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Agrigento condannò D.S.T. e Bayerische assicurazioni s.p.a. (successivamente Ergo Assicurazioni s.p.a.) al pagamento in favore di A.G. della somma di Euro 196.494,08, oltre interessi legali dalla data della decisione a saldo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatori il (OMISSIS).
Decidendo sull’appello proposto da A., la corte di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza impugnata, liquidando all’appellante la somma di Euro 229.344,65, oltre agli interessi legali da calcolarsi sull’importo annualmente rivalutato, a decorrere dalla data dell’evento dannoso al saldo. Ergo Assicurazioni ha presentato ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato in memoria.
A.G. ha depositato controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226 e 2056 c.c., affermando che la corte di appello avrebbe erroneamente stabilito una liquidazione del danno alla attualità, tuttavia, disponendo la maggiorazione di tale somma con computo degli interessi legali sull’importo annualmente rivalutato a decorrere dall’evento dannoso.
Sostiene infatti il ricorrente che così decidendo, la corte sia incorsa in errore avendo provveduto a maggiorare un importo già liquidato dal tribunale alla data della decisione di primo grado con somme a titolo di interessi che, dall’evento dannoso e fino a quella data, sarebbero state già oggetto di calcolo per la somma inizialmente determinata.
Cosi che la corte di appello avrebbe in tale misura disposto un’irragionevole duplicazione di somme per detta condanna.
2. L’infondatezza della doglianza discende dal rilievo che la corte di appello ha riformato la sentenza del tribunale con riguardo alle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni.
In tal modo, la decisione assunta sul punto dalla corte di appello è integralmente sostitutiva della diversa decisione precedentemente assunta dal tribunale.
La corte di appello non era in nessun modo tenuta a considerare la liquidazione effettuata dal tribunale al fine di stabilire eventuali basi di calcolo per giungere alla diversa decisione che ha ritenuto di prendere sul punto.
Il ricorso sembra invece svolgersi sull’infondato presupposto che la corte di appello abbia operato delle modificazioni alla decisione del tribunale assumendo quest’ultima come base della propria.
Invece, come peraltro chiaramente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 6) la corte territoriale, nella sua funzione di giudice dell’appello, ha proceduto ad una nuova e autonoma liquidazione dei danni sulla base delle risultanze processuali.
Il fatto che all’esito della decisione di primo grado si sia avuto un pagamento da parte dell’odierna ricorrente della somma liquidata dal tribunale a titolo di risarcimento del danno rileva come fatto storico, del tutto autonomo dal calcolo determinativo osservato dal tribunale.
La corte territoriale ha tenuto conto di tale parziale pagamento nel determinare da parte sua una nuova liquidazione del danno, scomputando da quest’ultima le somme nel frattempo già ricevute a titolo risarcitorio dal danneggiato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il Euro 10.200,00, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, 21 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016