Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19400 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4403/2010 proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ROMEI

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALLETTO Sergio, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ IRCAIMPIANTI SRL (OMISSIS) in persona

del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI

57, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ANTONINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIMENTO Salvatore, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1538/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

10.7.09, depositata il 06/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1538 depositata il 6 ottobre 2009 e notificata il 17.12. 2009, la Corte d’appello di Palermo, confermando precedente decisione del Tribunale di Agrigento, ha accolto la domanda proposta dal curatore del fallimento della società Ircaimpianti s.r.l. nei confronti dell’amministratore della stessa società M. C., che ha per l’effetto condannato al risarcimento del danno procurato da irregolarità contabili ed illegittime operazioni compiute nell’esercizio della sua funzione, nell’importo accertato in causa di Euro 208.234,72.

La statuizione è stata impugnata dal M. col presente ricorso articolato in quattro mezzi.

Il curatore della procedura fallimentare intimata ha resistito con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 367, 380 bis e 375 c.p.c., per essere accolto.

Il Consigliere rei ha depositato proposta di definizione osservando che:

“il ricorrente denuncia:

1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.. Censura l’impugnata sentenza rilevando che sia la narrativa che la parte motiva si risolvono nella mera trasposizione del percorso argomentativo che sorregge la precedente decisione e degli argomenti difensivi spesi da parte avversa per confutare la fondatezza del suo appello.

Il controricorrente replica alla censura rilevando che, in quanto motivata per relationem, la decisione impugnata rende conto dell’esame e della condivisione delle giustificazioni addotte a sostegno della statuizione impugnata.

Il motivo appare fondato.

Il tessuto argomentativo che sorregge la statuizione impugnata si risolve in una mera trasposizione delle difese della parte appellata, riferite in virgolettato, evidentemente condivise ma senza il sostegno di una valutazione critica, condotta contrapponendone la ritenuta fondatezza alla tesi difensiva esplicata nei motivi d’appello. Siffatto argomentare, inidoneo a chiarire il percorso critico che giustifica la decisione conclusiva, non concreta valida motivazione. Priva di una seppur concisa esposizione delle ragioni dell’approdo, non può, come deduce il resistente, ritenersi validamente argomentata per relationem, in quanto neppure rinvia al tessuto motivazionale della decisione impugnata. Come premesso, riferisce e sposa la tesi difensiva del fallimento, nè spiega le ragioni della sua condivisione.

Se si condividono le esposte considerazioni il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio per essere accolto”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta ispirata a consolidata esegesi (cfr. Cass. nn. 3636/2007, 22801/2009), secondo cui la motivazione assunta dal giudice d’appello con esplicito riferimento al percorso argomentativo esposto nella decisione di primo grado è legittima a condizione che non si risolva in una mera trasposizione di quel tessuto motivazionale, ma fornisca risposta alle censure dell’atto d’impugnazione, risultando così appagante il riferimento a quelle considerazioni. Nella specie, come rilevato, tale integrazione difetta del tutto, si che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte del merito che provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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