Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19400 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19400 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 12841-2011 proposto da:
VESCOVI FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato VITTORIO MOLEA, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale estesa in calce al ricorso
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis
– con troricorrente-

avverso la sentenza n. 85/66/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19.4.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 20/07/2018

R.G. 12841/2011

RILEVATO CHE
Fausto Vescovi ricorre per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva
respinto l’appello avverso la sentenza n. 16/3/2008 della Commissione
Tributaria Provinciale di Bergamo, con cui era stato parzialmente accolto il
ricorso avverso avvisi di accertamento relativi ad imposte IRPEF annualità

il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., «omessa, o comunque, insufficiente pronuncia su un punto
decisivo della controversia … per quanto concerne il raffronto tra vendite
immobiliari, acquisti e vendite di imbarcazioni» in relazione
all’accertamento del maggior reddito imponibile ai fini IRPEF;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., «omessa pronuncia su un punto decisivo della
controversia … in relazione all’art. 7, comma 1 0 , della legge 27/7/2000 n.
212» per avere la CTR «ignorato le censure formulate, in punto di
diritto, … già in primo grado e ribadite in appello … (circa).., la mancata
disponibilità … della segnalazione scritta … inviata dalla Guardia di Finanza
… all’Agenzia delle Entrate in data 24/12/2004 e che negli avvisi di
accertamento era data per allegata a tali atti»;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., «omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia …
in relazione all’art. 38, comma 6°, del D.P.R. n. 600/1972» per avere la
CTR omesso la «delibazione della censura avanzata dall’appellante in
ordine alla violazione della testé citata norma tributaria»;
con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., «contraddittoria, o comunque, insufficiente pronuncia su un
punto decisivo della controversia» per avere la CTR «censurato l’appello
… come inammissibile, per assenza e genericità dei motivi … senza dare
alcuna spiegazione di siffatta determinazione»;

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2003 e 2004;

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l’Ufficio Finanziario si è costituito con controricorso, deducendo
l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. il primo, il secondo ed il terzo motivo ricorso, che possono essere
trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, vanno disattesi,
risolvendosi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei

nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità
del giudizio di cassazione;
1.2. l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel
testo vigente ratione temporis, è costituito, infatti, da quel difetto di attività
del Giudice di merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato
non già la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la
sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova
scritta, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione, a
condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata;
1.3. orbene, alla luce di detti principi, i motivi si appalesano
inammissibili, in quanto le circostanze – numero degli immobili venduti dal
ricorrente in numero pari a tre e non due, «ricostruzione cronologica
effettuata dall’appellante» circa il «modo in cui egli aveva potuto
conseguire sia la prima, sia la seconda imbarcazione, facendo fronte a tali
acquisti con il ricavato di altrettante imbarcazioni», «mancata
disponibilità … della segnalazione scritta …, che si assumeva essere stata
inviata dalla Guardia di Finanza di San Remo all’Agenzia delle Entrate in
data 24/12/2004 e che negli avvisi di accertamento impugnati era data per
allegata a tali atti», «la mancata delibazione della censura … in ordine
alla violazione» dell’art. 38, comma 6, DPR n. 600/1972 -, asseritamente
trascurate dalla CTR, sono prive del carattere della decisività, non avendo
una diretta ed immediata evidenza contraria alle allegazioni della CTR, ma
risolvendosi unicamente nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle
prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte; non
avendo in alcun modo il ricorrente dedotto che le suddette circostanze siano
state acquisite alla causa mediante relativa prova stritrgg le doglianze

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convincimenti del Giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una

R.G. 12841/2011

difettano di autosufficienza (non essendo stato trascritto il contenuto
dell’avviso di accertamento) o attengono a pretesa violazione di norme di
legge, che doveva essere censurata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.;
2.1. è inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, laddove si
lamenta il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso la CTR per aver
dichiarato inammissibile il gravame dell’appellante per <

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