Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19400 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 195-2008 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CAMOZZI

1, presso lo studio dell’avvocato TROIANI ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GALLO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CUTRO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IMPERIA 15, presso lo studio dell’avvocato

ASTUTO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGALE

GIUSEPPE, giusta Delib. Giunta Comunale 28 dicembre 2007, n. 272 e

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 759/2006 del TRIBUNALE di CROTONE del 2/11/06,

depositata il 07/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. V.L. ha convenuto davanti al Giudice di pace di Crotone il Comune di Cutro, chiedendo che venisse accertata l’inesistenza di ogni suo debito verso il Comune per fornitura di acqua, fognatura, raccolta e depurazione delle acque reflue per gli anni 1997 e 1997, sia perchè il diritto al pagamento si sarebbe prescritto, sia perchè la somma addebitatagli era stata determinata sulla base di un consumo presunto. Il Comune ha resistito alla domanda.

Il GdP, in accoglimento della domanda, ha dichiarato prescritto il credito del Comune.

Proposto appello dal soccombente, a cui ha resistito parte attrice, il Tribunale di Crotone con sentenza n. 756/2006, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’eccezione di prescrizione ed ha condannato la parte attrice al pagamento della somma richiesta dal Comune di Cutro, oltre interessi e spese processuali.

La parte attrice propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste il Comune di Cutro con controricorso.

2.- Tutti i motivi sono inammissibili per l’erronea formulazione dei quesiti, che appaiono del tutto generici e inidonei ad enunciare i problemi giuridici a cui questa Corte dovrebbe dare soluzione ed in relazione ai quali dovrebbe formulare i corrispondenti principi di diritto. Solo dalla completa lettura dell’illustrazione dei motivi è possibile desumere la natura delle questioni proposte, il che significa che la formulazione dei quesiti non risponde alle ragioni per le quali il suddetto requisito è stato prescritto dalla legge.

3.- In ogni caso i motivi sono anche infondati nel merito.

3.1.- Il primo motivo – che deduce la violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., per non avere il Tribunale dichiarato inappellabile la sentenza del GdP, in considerazione del valore della controversia – va rigettato, avendo il Tribunale correttamente rilevato che nella specie si tratta di prestazione derivante da un contratto concluso ai sensi dell’art. 1342 c.c., cioè di materia per la quale la legge ammette espressamente la decisione secondo diritto e, quindi, l’appellabilità della sentenza (art. 113 c.p.c., comma 2).

3.2.- Il secondo motivo – che denuncia la violazione delle medesime norme, oltre che la mancata o insufficiente motivazione, per il fatto che il compenso richiesto dal Comune non faceva riferimento ai consumi effettivi, ma a quelli presunti, dovendosi ritenere vessatoria la clausola del contratto di somministrazione che ciò consentiva – è manifestamente infondato, avendo il Tribunale giustamente rilevato che le tariffe sono state approvate con apposite delibere del Consiglio comunale, vincolanti per la collettività degli utenti.

L’assunto dell’attore di non avere accettato la suddetta regolamentazione appare irrilevante, non avendo egli dedotto e dimostrato di avere rifiutato la fornitura dei servizi comunali in oggetto, nè avendo fatto valere l’eventuale illegittimità delle delibere tramite impugnazione nelle competenti sedi.

4.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 113 c.p.c., e art. 2948 c.c., nonchè l’omessa motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrato il fatto che, nel 2002, il Comune ebbe ad interrompere la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento, assumendo come validi elementi di prova l’accordo intercorso con il servizio postale per la spedizione degli avvisi e l’elenco dei nominativi ai quali la richiesta non era pervenuta, nel quale non figurava il nome dell’attore. Assume il ricorrente che questo elenco è stato redatto dallo stesso Comune interessato e pertanto è privo di ogni valore probatorio.

4.2.- Il motivo è inammissibile, oltre che per l’erronea formulazione del quesito, perchè non conforme ai requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, circa la necessità della specifica indicazione nel ricorso degli atti e dei documenti sui quali il ricorrente poggia le sue censure. Nella specie non sono indicati gli estremi del citato documento, nè il tempo e il luogo della sua produzione, nè i dati in base ai quali esso è identificabile fra gli atti di causa. Neppure risulta da quali elementi si dovrebbe desumere che l’elenco è stato redatto dal solo Comune.

Va soggiunto che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova relativi all’avvenuta interruzione della prescrizione costituisce apprezzamento di fatto, rimesso alla discrezione del giudice di merito e non suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove la decisione sul punto appaia correttamente e logicamente motivata, come nel caso di specie.

7.- Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per essere dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato”.

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dal resistente e, liquidate complessivamente in Euro 300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 200,00 per onorari;

oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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