Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19400 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. un., 03/08/2017, (ud. 07/02/2017, dep.03/08/2017), n. 19400
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –
Dott. BIELLI Stefano – Presidente di sez. –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14879-2015 proposto da:
NOY AMBIENTE S.P.A., in proprio e quale capogruppo mandataria della
costituenda A.T.I. con Rea Dalmine s.p.a., Gea s.r.l., Valeco
s.p.a., Cogesis s.p.a. e Ivies s.p.a., mandanti, REA DALMINE S.P.A.,
GEA S.R.L., VALECO S.P.A., COGEIS S.P.A., IVIES S.P.A., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato
GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che le rappresenta e difende unitamente
agli avvocati CRISTIANA ROMANO e RICCARDO MONTANARO;
– ricorrenti –
contro
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI
9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI MARIA SARACCO;
– controricorrente –
e contro
PAUL WURTH ITALIA S.P.A., R.F., G.M.,
C.J., GA.AN., D.E.M.;
– intimati –
avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/04/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
uditi gli Avvocati Guido Francesco ROMANELLI e Francesco S. MARINI
per delega dell’avvocato Gianni Maria Saracco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’estinzione
per rinuncia.
Fatto
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
rilevato che, con sentenza in data 10 luglio 2013, il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta ha respinto il ricorso proposto da Noy Ambiente spa quale capogruppo mandataria della ATI odierna ricorrente per l’annullamento della Delib. 21 dicembre 2012, n. 2452 della Giunta Regionale della Valle d’Aosta;
che il Consiglio di Stato con sentenza 14 aprile 2015 ha disatteso il gravame interposto dalla ricorrente, il quale era stato resistito dalla Regione e, separatamente, da Wurth Italia nonchè dai signori R., G., C.; Ga. e D.;
che Noy Ambiente spa e le altre cinque società mandanti hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., lamentando eccesso di potere giurisdizionale;
che ha resistito la sola Regione Valle d’Aosta;
che in vista dell’udienza di discussione del ricorso, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, recante contestuale visto della resistente. Ritenuto che, essendo sopravvenuta la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, va dichiarata con ordinanza (SU 19051/10; Cass. 1878/11) l’estinzione del processo;
che, avendo parte controricorrente aderito alla rinuncia, non vi è luogo ex art. 391, comma 3, a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Ritenuto che in caso di pronuncia di estinzione del giudizio è da escludere l’accertamento relativo al raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/15; 23175/15; 22716/16).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite civili, il 7 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017