Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19400 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 03/08/2017, (ud. 07/02/2017, dep.03/08/2017),  n. 19400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14879-2015 proposto da:

NOY AMBIENTE S.P.A., in proprio e quale capogruppo mandataria della

costituenda A.T.I. con Rea Dalmine s.p.a., Gea s.r.l., Valeco

s.p.a., Cogesis s.p.a. e Ivies s.p.a., mandanti, REA DALMINE S.P.A.,

GEA S.R.L., VALECO S.P.A., COGEIS S.P.A., IVIES S.P.A., in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che le rappresenta e difende unitamente

agli avvocati CRISTIANA ROMANO e RICCARDO MONTANARO;

– ricorrenti –

contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI MARIA SARACCO;

– controricorrente –

e contro

PAUL WURTH ITALIA S.P.A., R.F., G.M.,

C.J., GA.AN., D.E.M.;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/04/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

uditi gli Avvocati Guido Francesco ROMANELLI e Francesco S. MARINI

per delega dell’avvocato Gianni Maria Saracco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’estinzione

per rinuncia.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

rilevato che, con sentenza in data 10 luglio 2013, il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta ha respinto il ricorso proposto da Noy Ambiente spa quale capogruppo mandataria della ATI odierna ricorrente per l’annullamento della Delib. 21 dicembre 2012, n. 2452 della Giunta Regionale della Valle d’Aosta;

che il Consiglio di Stato con sentenza 14 aprile 2015 ha disatteso il gravame interposto dalla ricorrente, il quale era stato resistito dalla Regione e, separatamente, da Wurth Italia nonchè dai signori R., G., C.; Ga. e D.;

che Noy Ambiente spa e le altre cinque società mandanti hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., lamentando eccesso di potere giurisdizionale;

che ha resistito la sola Regione Valle d’Aosta;

che in vista dell’udienza di discussione del ricorso, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, recante contestuale visto della resistente. Ritenuto che, essendo sopravvenuta la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, va dichiarata con ordinanza (SU 19051/10; Cass. 1878/11) l’estinzione del processo;

che, avendo parte controricorrente aderito alla rinuncia, non vi è luogo ex art. 391, comma 3, a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Ritenuto che in caso di pronuncia di estinzione del giudizio è da escludere l’accertamento relativo al raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/15; 23175/15; 22716/16).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite civili, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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