Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1940 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13366-2018 proposto da:

M.I., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCO MARTINEZ, SEBASTIANO ANTONIO PUTZOLU;

– ricorrenti –

contro

IFIS NPL SPA già BANCA IFIS SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI ANTONIO PLANA 4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

MARIA PANINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERIGO PANINI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 874/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – M.I. e L.A. ricorrono per tre mezzi, nei confronti di Banca IFIS S.p.A., contro la sentenza del 19 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello dai medesimi proposto avverso sentenza del Tribunale di Oristano di rigetto della loro opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 6.896,47, oltre accessori, dovuto in forza di un contratto di finanziamento del 1994.

2. – Banca IFIS S.p.A. non spiega difese.

3. – A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un punto decisivo della controversia, quale la mancata produzione in giudizio dell’avviso di spedizione della racc. a.r. del 06.12.2004, unica prova dell’effettivo affidamento al servizio postale della missiva e successiva consegna, ai fini della derivata prescrizione del credito.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 2712 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per la disconosciuta realizzata contestazione della fotocopia della racc. a.r. del 06.12.2004, costituendo questa l’unica prova dell’effettivo affidamento al servizio postale della missiva e consegna – con derivante prescrizione del credito.

Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la Corte d’Appello da un lato omesso l’esame su un fatto decisivo riguardante la mancata produzione in giudizio della ricevuta di invio della racc. a.r. del 06.12.2004 (quindi senza dimostrazione dell’effettiva spedizione della missiva da parte del creditore) ma comunque concludendo, dall’altro, per il regolare compimento dell’intero procedimento di notifica della raccomandata, questo tratto unicamente dagli elementi riportati nella busta prodotta in fotocopia.

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – E’ inammissibile il primo motivo, con il quale è denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.5, omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, versandosi in ipotesi disciplinata dall’art. 348 ter c.p.c., u.c., avendo la Corte territoriale deciso in conformità al Tribunale la questione di fatto concernente il rilievo della ricevuta di spedizione della raccomandata interruttivo della prescrizione, eccepita dagli originari opponenti a decreto ingiuntivo, odierni ricorrenti.

Ciò esime dall’osservare che, in realtà, la Corte territoriale si è ampiamente occupata della questione, dichiarando espressamente di condividere la soluzione già adottata dal primo giudice “della validità della fotocopia della busta contenente la lettera raccomandata in esame quale prova dell’atto interruttivo; nella stessa, infatti, sono riportati tutti gli elementi che consentono di ritenere regolarmente compiuto l’intero procedimento, ossia il numero progressivo di spedizione apposto sotto il codice a barre, la data di lavorazione della busta presso l’ufficio postale di spedizione (16.12.2004), il timbro postale di spedizione (18.12.2004) e la annotazione dell’ufficiale postale in pari data di constatazione di temporanea assenza del destinatario, con annotazione dell’avvenuto avviso del tentativo di recapito, ed infine la annotazione della restituzione al mittente per compiuta giacenza (20.1.2005)”.

A fronte di ciò, a parte il rilievo della “doppia conforme”, sta di fatto che il motivo, laddove si duole dell’omessa considerazione della mancata produzione dell’avviso in discorso, mira a rimettere in discussione la valutazione compiuta insindacabilmente dal giudice di merito in ordine al perfezionarsi dell’interruzione della prescrizione del credito fatto valere in giudizio.

Quanto alla violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sia l’uno dell’altro non sono richiamati a proposito: il primo perchè la Corte territoriale ha evidentemente pronunciato sull’eccezione di prescrizione, rigettandola; il secondo perchè, come si è visto, la stessa Corte ha motivato sul punto.

5.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

La censura non si misura con il significato e con la portata applicativa dell’art. 2712 c.c., ma mira a ribaltare l’affermazione della Corte d’appello secondo cui un disconoscimento riconducibile a tale disposizione non vi era neppure stato, mentre “tale allegazione… deve ritenersi del tutto nuova, tanto che sul punto non si era mai formato un contraddittorio, e siffatta questione non era stata mai trattata specificamente dalle parti” (così a pagina 7 della sentenza impugnata).

5.3. E’ inammissibile il terzo motivo.

Si tratta nuovamente di una censura preclusa dall’art. 348 bis c.p.c., u.c..

In ogni caso ancora una volta la censura riguarda la mancata produzione in giudizio della ricevuta di invio, della quale la Corte d’appello si è occupata nei termini già indicati, ritenendo che essa potesse essere supplito da dalla produzione della copia della busta contenente il plico raccomandato.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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