Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1940 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1940 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

Data pubblicazione: 25/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pasquale Vari, procuratore antistatario di Equitalia Gerit s.p.a., con
studio in Roma alla via Piemonte 39

Ricorrente

Contro
Nalbone Carmelo

Intimato

avverso la sentenza n. (32W2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 015/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

Rilevato che l’avv. Pasquale Vari ha proposto ricorso per la
correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza in epigrafe
laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell’avvocato
che ne aveva fatto espressa richiesta;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;rilevato che l’istanza è fondata;

dispone la correzione della sentenza in questione nel senso che:
laddove leggesi ” condanna il ricorrente a pagare le spese di lite del
presente giudizio in favore dei resisatenti, che liquida in C 1.500,00
ciascuno ( oltre oneri accessori in favore di Equitalia, oltre spese
prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate)”; debba leggersi
ed intendersi:” condanna il ricorrente a pagare le spese di lite del
presente giudizio in favore dei resistenti, che liquida in C 1.500,00
ciascuno, oltre oneri accessori in favore di Equitalia, con distrazione in
favore dell’avv. Pasquale Varì antistatario, oltre spese prenotate a
debito in favore dell’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza in
questione nel senso che: laddove leggesi :” ” condanna il ricorrente a
pagare le spese di lite del presente giudizio in favore dei resisatenti, che
liquida in C 1.500,00 ciascuno ( oltre oneri accessori in favore di

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;

Equitalia, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle
Entrate)”; debba leggersi ed intendersi:” condanna il ricorrente a pagare
le spese di lite del presente giudizio in favore dei resistenti, che liquida
in C 1.500,00 ciascuno, oltre oneri accessori in favore di Equitalia, con
distrazione in favore dell’avv. Pasquale Varì antistat rio, oltre spese
prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma,

Il Presid nte est.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
O99

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