Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1940 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/01/2017, (ud. 21/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

HENKEL Italia s.p.a. (già Henkel s.p.a.), in persona di proc. spec.,

rappr. e dif. dagli avv. Giuseppe Sena, Paola Tarchini, Elisabetta

Berti Arnoaldi, Marisa Pappalardo, elett.dom. in Roma, presso lo

studio dell’ultimo difensore, in via Ludovisi n.35, come da procura

notarile dr. P. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COSWELL s.p.a. (già Guaber s.p.a.), INCOS Cosmeceutica industriale

s.r.l. (già Istituto erboristico L’Angelica s.p.a.),

G.P., G.A., le società in persona dei l.r.p.t., rappr. e

dif. dagli avv. Carlo Berti e Ugo Ruffolo, elett.dom. in Roma,

presso lo studio del secondo difensore, in Corso Vittorio Emanuele

II n.308, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

M.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Bologna 1.2.2011, n. Rep.

164/2011 in R.G. 909/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 21 dicembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo

Ferro;

uditi l’avvocato E.Berti Arnoaldi Veli per il ricorrente e l’avvocato

V.Loccisano per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

La società Henkel Italia s.p.a. (già Henkel s.p.a.) impugna la sentenza App. Bologna 1.2.2011 n. 164, con cui venne accolto l’appello di COSWELL s.p.a. (già Guaber s.p.a.), INCOS Cosmeceutica industriale s.r.l. (già Istituto erboristico L’Angelica s.p.a.), G.P., G.A. (ora controricorrenti) e M.P., proposto avverso la sentenza Trib. Bologna 17.2.2004 n. 502, per l’effetto rigettando le domande della ricorrente volte ad accertare la contraffazione dei marchi registrati contraddistinguenti prodotti per l’igiene a base di erbe e piante denominati Antica erboristeria, la concorrenza sleale da parte delle società ai sensi dell’art. 2598 c.c. e l’inadempimento dei G. agli accordi negoziali 16.7.1991 con cui essi si erano vincolati al non svolgimento di attività nel medesimo settore e alla non detenzione in misura superiore all’1% del capitale in corrispondenti imprese.

La corte d’appello, sulla premessa che Henkel Italia s.p.a. era provatamente titolare dei rapporti negoziali conclusi dalla propria dante causa Gilette Personal Care Italy s.p.a., che per effetto di trasformazioni e mutamenti denominativi era divenuta Nobel Consumer Goods s.p.a. e come tale proprietaria dei marchi già registrati in capo a Guaber s.p.a., escluse in primo luogo che le società Istituto erboristico L’Angelica s.p.a. e Guaber s.p.a. (ricostituita da G.S., P. e A. dopo che il 27.6.1991 le quote di Guaber s.r.l. erano state acquisite da Nobel Consumer Goods s.p.a.) avessero contraffatto i marchi della Henkel s.p.a. ovvero prodotto e commercializzato prodotti confondibili con quelli della medesima, così non condividendo la violazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1, comma 1, lett. b) alla luce di un raffronto d’insieme che enfatizzava per l’appellata Henkel le scritte “Antica” ed “Erboristeria” e la figura di un religioso all’opera di lettura o scrittura ed invece per le appellanti l’immagine di una “villa” e le scritte “istituto erboristico l’angelica” (questa in maggior proporzione). Identico giudizio venne raggiunto dal giudice di secondo grado anche quanto alle confezioni su cui i marchi erano stati apposti, nonchè ad altre tipologie di prodotti per l’igiene, così integrando tale accertamento negativo l’esclusione della responsabilità da contraffazione di marchi ed anche per comportamenti di concorrenza sleale.

Quanto al patto di non concorrenza, la cui violazione era stata imputata in primo grado alle persone fisiche G., la disamina della scrittura 16.7.1991, che seguiva la cessione delle quote tra Fip Guaber s.r.l. e Nobel Consumer Goods s.p.a. conclusa il mese prima, la corte bolognese ne circoscrisse la portata al mero non svolgimento di attività nel settore di cosmetici e prodotti da toeletta pubblicizzati con riguardo alle loro proprietà “neutre”, oltre che al cennato limite di capitale partecipativo in società esercenti quell’attività, con esclusione dei prodotti a base di erbe o piante.

Il ricorso della società è su tre motivi, cui resistono con controricorso COSWELL s.p.a. (già Guaber s.p.a.), INCOS Cosmeceutica industriale s.r.l. (già Istituto erboristico L’Angelica s.p.a.), G.P., G.A.. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 1 L.Marchi (ora il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 20) ed il vizio di motivazione, poichè la corte d’appello ha erroneamente trascurato che la titolarità in capo alla Henkel di un marchio complesso, poggiante su una componente grafica (semicerchio a base rettangolare), avrebbe dovuto permetterne la percezione della autonoma capacità distintiva, già per tale parte, stante la identità con la base dei marchi usati dalle controricorrenti società ed invece sul punto manca ogni motivazione sulla confondibilità e quindi contraffazione, nonchè sul parallelo rischio di associazione.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla “immagine della villa”, elemento figurativo non oggetto di dissertazione da parte della corte, nonostante si trattasse di segno in preuso appartenente alla Henkel, per averlo questa acquisito dalla “vecchia Guaber” nel 1987, unitamente ai diritti su tale marchio di fatto, di contro ad un sottovalutato utilizzo confusorio, e dunque concorrenziale illecito, da parte delle controricorrenti società dal 1994.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2598 c.c., oltre al vizio di motivazione, avendo erroneamente la corte escluso l’illecito concorrenziale, per confondibilità dei prodotti, conducendo però il raffronto tra i soli marchi registrati di Henkel e le confezioni dei prodotti dell’Istituto Erboristico l’angelica.

1. Il primo motivo è infondato. Si osserva che la sentenza impugnata ha operato un raffronto globale tra i marchi, procedendo da una ricognizione, per quanto sintetica, delle singole componenti, giudicate a loro volta non sovrapponibili, per netta affermazione di differenze rispettive, così giungendo ad escludere la confondibilità fra i segni ed individuando anche con precisione una tipologia di consumatore medio attendibilmente propria della propensione all’acquisto di beni destinati all’igiene personale, con più marcata attenzione alle caratteristiche specifiche del prodotto. La comparazione è stata correttamente condotta assumendo il valore caratterizzante dell’insieme di ciascun segno, descrivendo in modo analitico la non omogenea rilevanza dell’aspetto grafico, sia in sè, sia nella sua dimensione combinata con altri disegni e le parole (Cass. 11031/2016, 15840/2015, 1906/2010). Ciò permette di ritenere immune da sindacabilità, in questa sede, il giudizio di non confondibilità quale espresso dal giudice di merito ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, prima parte art. 1, lett. b) (applicabile ratione temporis), con implicita esclusione, per irrilevanza, della questione concernente l’accertamento, nella specie, di un marchio complesso, dotato di capacità distintiva in una sua componente, tutela in via autonoma su cui la corte ha del tutto conseguentemente non acceduto.

2. Ad identica conclusione può giungersi esaminando l’ulteriore profilo critico del rischio di associazione, di cui alla seconda parte dell’art. 1, lett. b), L. marchio cit., sul quale non può dirsi mancato un netto apprezzamento di fatto, concluso con un perentorio giudizio di inverosimiglianza “che il consumatore medio possa essere indotto in errore ad acquistare uno shampoo delle appellanti credendo di comprarne uno realizzato dalla Henkel s.p.a.” (pag.20), così evidenziandosi una motivazione che ha tenuto conto sia del contenuto delle dichiarazioni di protezione dei marchi registrati Henkel sia di confezione e packaging rispettivamente impiegati dalle contendenti (salvi i limiti di tale duplice riferimento e su cui infra sub 3^ motivo).

3. Il secondo motivo è fondato. La ricorrente, sul presupposto di risultare trasferitaria dei diritti sul marchio di fatto connesso alla cd. immagine della villa, già contrassegnante i prodotti della “vecchia Guaber” sino al 1982 e come tali ceduti insieme al ramo d’azienda nel dicembre 1987 ma indebitamente ripresi dalla “nuova Guaber” solo nel 1994, esercitava (altresì) un’azione volta a far reprimere la concorrenza sleale così subita, elevando il predetto elemento figurativo ad ulteriore segno distintivo dei propri prodotti, non utilizzabile – pena il pericolo di confusione – dall’Istituto Erboristico L’Angelica e da Guaber. Su tale circostanza, anch’essa assunta come integrativa da parte del tribunale dell’illecito concorrenziale, la sentenza di riforma nulla ha detto, così omettendo di dar conto della eventuale irrilevanza ovvero infondatezza per la parte di ricostruzione dominicale della stessa che, d’altronde, non può nemmeno dirsi implicitamente affermata, avendo la corte d’appello esaminato soltanto i tre marchi registrati di Henkel e non quello prima accennato, rivendicato quale marchio di fatto e invocato per il suo preuso.

4. Il terzo motivo è fondato, avendo la corte escluso l’illecito concorrenziale praticato mediante l’imputata confusione tra prodotti e confezioni, raffrontando i marchi registrati di Henkel precipuamente con i prodotti dell’Istituto Erboristico l’Angelica, così sovrapponendo le azioni di contraffazione e di concorrenza sleale e dunque trascurando che “la confondibilità dei prodotti contrassegnati e le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi costituiscono elementi rilevanti proprio per l’azione di concorrenza sleale… posto che l’azione per la repressione della concorrenza sleale e l’azione a tutela del marchio sono diverse per natura, presupposti e oggetto, in quanto la prima, avente carattere personale, presuppone la confondibilità con i prodotti della concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela, con conseguente danno; inoltre, nell’azione per concorrenza sleale l’intenzionalità dell’agente è presunta” (Cass. 22046/2016).

Il ricorso va dunque accolto con riguardo ai motivi secondo e terzo, con rigetto del primo e cassazione con rinvio, anche per le la liquidazione delle spese.

PQM

Accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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