Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 194 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.09/01/2017),  n. 194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24460-2012 proposto da:

D.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI SIRTORI;

– ricorrente –

contro

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo

STUDIO LCG, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO BRUCCOLERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1371/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato SIRTORI Luigi, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato BALZAROTTI Ivana con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BRUCCOLERI Gaetano, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. D.P. ricorre contro il sig. V.E. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza n. 29/2011 del tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù. Detta sentenza aveva dichiarato inammissibile una domanda del D. avente ad oggetto l’indennità ex art. 1032 c.c. relativa ad una servitù coattiva di passaggio di condotte idriche sul suo fondo; servitù che lo stesso tribunale aveva precedentemente costituito a vantaggio di un fondo del signor V.E..

La sentenza qui gravata ha dichiarato l’appello inammissibile perchè proposto tardivamente rispetto al termine breve decorrente, a giudizio della corte milanese, dalla notifica di un precedente atto di appello proposto dallo stesso D. e non iscritto a ruolo.

Il ricorso del sig. D. si fonda su un unico motivo.

Il sig. V. ha resistito controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 29.9.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 170, 285 e 358 c.p.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Il ricorrente argomenta che la corte distrettuale, giudicando tardivo l’appello rispetto al termine breve decorrente dalla notifica del primo atto di appello non iscritto a ruolo, avrebbe omesso di considerare che il primo atto di appello era stato notificato dopo che la sentenza di primo grado era stata a propria volta notificata in forma esecutiva alla parte personalmente anzichè al suo procuratore.

Secondo il ricorrente, quindi, la corte distrettuale avrebbe dovuto applicare il principio di cui all’art. 358 c.p.c., alla cui stregua l’appello può essere riproposto prima della declaratoria di inammissibilità o improcedbilità.

Il ricorso è infondato.

Il riferimento del ricorrente alla notifica della sentenza di primo grado non è pertinente alle. motivazione della sentenza gravata, la quale ha ritenuto che il termine breve di impugnazione decorresse non dalla data di quella notifica ma dalla data della notifica del primo atto di appello.

Del pari non pertinente alle motivazione della sentenza gravata risulta il riferimento del ricorrente al disposto dell’art. 358 c.p.c., giacchè la corte milanese ha affermato l’inammissibilità dell’appello non per l’intervenuta consumazione del potere di impugnazione, ma per la tardività dell’impugnazione rispetto al termine decorrente dalla notifica del primo atto di appello. Tale statuizione è giuridicamente esatta, in quanto risulta conforme al principio, più volte espresso da questa Corte (da ultimo, SSUU n. 12084/16), che la notifica della citazione in appello non seguita dall’ iscrizione della causa a ruolo non consuma il potere di impugnazione, ma, per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo al termine breve, che, in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione; quest’ultima, infatti, equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata.

Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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