Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 194 del 08/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 08/01/2018, (ud. 26/10/2017, dep.08/01/2018),  n. 194

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 13/12/1983 C.R.A. e C.M.L. – dichiarandosi figlie di C.N. senior deceduto senza lasciare disposizioni di ultima volontà – hanno convenuto innanzi al tribunale di Reggio Calabria la madre Ca.Gi., i fratelli A., Gr. e C.G., il nipote C.N. iunior (figlio di A.), nonchè la Scilla s.p.a. e la Glauco Immobiliare s.r.l. e hanno chiesto che il tribunale annullasse per incapacità di intendere e volere del donante una serie di atti di liberalità posti in essere da C.N. senior dal (OMISSIS); accertasse la simulazione di una compravendita intervenuta con C.N. iunior e la dissimulata donazione, nonchè annullasse una vendita nei confronti della Scilla s.p.a. per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, oltre altri atti posti in essere da C.A., anche quale rappresentante del padre, in pregiudizio del defunto e degli eredi, tra i quali un preliminare tra Scilla s.p.a. e Glauco Immobiliare s.r.l.; dichiarasse aperta la successione con acquisizione dei beni alla massa; in subordine, procedesse a riduzione delle donazioni; procedesse infine alla divisione giudiziale dell’eredità.

2. Sulla resistenza dei convenuti, con sentenza non definitiva depositata il 26/3/1993 il tribunale ha rigettato le domande attrici tendenti all’annullamento delle donazioni e della procura generale rilasciata dal defunto al figlio A.; ha accertato che la vendita a C.N. iunior dissimulava una donazione; ha dichiarato valida la promessa di vendita tra le società Scilla e Glauco Immobiliare, restando tuttavia gli immobili nella massa; ha rigettato talune riconvenzionali.

3. Con seconda sentenza non definitiva depositata il 18/1/2002 il tribunale ha ritenuto idonei i beni relitti a integrare la legittima delle attrici, ha dichiarato non soggetta a collazione la donazione di C.N. al figlio A. con atto per notar Ar. del 3/6/1980 e ha dato disposizioni per la divisione secondo le norme della successione legittima.

4. Con sentenza definitiva in data 25/10/2006 il tribunale ha dichiarato esecutivo progetto di divisione redatto da c.t.u. con precisazioni sui debiti ereditari e ha disposto sulle spese processuali.

5. Avverso la sentenza non definitiva del 2002 C.G. ha proposto appello immediato innanzi alla corte d’appello di Reggio Calabria che, con sentenza non definitiva depositata il 17/9/2010, sulla resistenza di C.R.A., di Fr., F. e Gianandrea Giancotti quali eredi di Maria Luisa Costantino, di C.N. iunior in proprio e quale erede di C.A. (tutti anche appellanti incidentali e C.R.A. estendendo il mezzo incidentale anche contro la sentenza non definitiva del 1993), e di Co.Gr., nonchè nella contumacia della Scilla s.p.a. e della Glauco Immobiliare s.r.l., ha rigettato l’impugnazione in ordine alla sentenza del 1993, ha parzialmente accolto quella contro la sentenza del 2002, dichiarando C.N. iunior, quale erede di C.A., tenuto a conferire somme alla massa e disponendo per la prosecuzione del giudizio.

5.1. Per quanto interessa nella presente sede, a sostegno della sentenza la corte d’appello ha considerato lo scritto autografo del de cuius del 18 marzo 1979, in tesi di C.G. contenente espressione di una volontà di C.N. senior di dispensa dalla collazione a favore dello stesso, quale donazione priva della prescritta forma pubblica; ha considerato non sussistente alcuna manifestazione di volontà di dispensa; ha considerato efficace la clausola di dispensa dalla collazione inserita dal de cuius nell’atto di donazione del 3/6/1980 a favore di C.A., per essere contenuta in una parte compilata a mano dal notaio dell’atto pubblico, non necessitante postilla.

6. Disposta riunione tra il procedimento predetto, quanto alle questioni non ancora definite, e l’altro procedimento nel frattempo avviato su appello di C.G. avverso la sentenza definitiva del tribunale del 2006, la corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza definitiva depositata il 19 luglio 2013, in accoglimento parziale dell’appello proposto da C.G., ha dichiarato gli eredi di Ca.Gi. obbligati a corrispondere somme per riscossi canoni di locazione, rigettando per il resto le impugnazioni e regolando le spese.

7. Anche a seguito di riserva d’impugnazione differita formulata contro la sentenza depositata il 17/9/2010, avverso la stessa e quella definitiva depositata il 19/7/2013 ha proposto ricorso per cassazione C.G., affidato a quattro motivi. Hanno resistito Fr., F.G. e G.G. con controricorso. C.N. iunior, Co.Gr., la Firs s.r.l. (già Scilla s.p.a.) e la Glauco Immobiliare s.r.l. non hanno svolto difese. C.G. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è ammissibile, essendo infondate le eccezioni sollevate da Fr., F.G. e G.G., che hanno sostenuto che, essendo specificamente impugnata la sola sentenza non definitiva, seppure unitamente a quella definitiva, quest’ultima sarebbe passata in giudicato in quanto non fatta oggetto di motivi di ricorso, con inammissibilità complessiva del ricorso per tale ragione, mentre l’impugnazione specifica della prima sarebbe pur essa inammissibile, non potendosi ammettere che, in ipotesi di cassazione con rinvio, si determini conflitto eventuale con le statuizione passate in giudicato della sentenza definitiva.

1.1. Le deduzioni predette partono da un’erronea lettura del disposto dell’art. 361 c.p.c., nella parte in cui – dopo aver disposto che contro le sentenze non definitive il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva – esso prevede che “qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio”. Invero, l’espressione per cui il ricorso “deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio” non implica che, una volta emessa la sentenza definitiva, quest’ultima debba necessariamente essere censurata anch’essa: il diritto di rango costituzionale di accesso al giudice, che sarebbe nella diversa ricostruzione assoggettato all’incognita dell’impugnabilità di una pronuncia non ancora emessa, non tollererebbe la grave limitazione secundum eventum derivante dalla tesi patrocinata dai controricorrenti.

1.2. Invero, la giurisprudenza di questa corte ha chiarito che la sentenza definitiva è, se i suoi capi sono dipendenti da quella definitiva, impugnata in via indiretta, se il ricorso per cassazione concerna solo statuizioni della sentenza non definitiva, per cui la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva (art. 336 c.p.c., comma 2), la quale è assistita da un giudicato solo apparente (così già Cass. sez. U n. 1589 del 01/03/1990 e indi, tra le molte, soprattutto in tema di rapporti tra pronunce su an e quantum di obbligazioni, Cass. n. 363 del 13/01/1995, n. 3369 del 11/04/1996, n. 7390 del 09/08/1996, n. 6130 del 19/06/1998, n. 8440 del 27/05/2003, n. 1679 del 29/01/2004, n. 2125 del 31/01/2006, n. 9070 del 15/04/2010 e n. 34 del 03/01/2011); in caso, invece, d’indipendenza delle statuizioni, l’impugnazione sarà “unita” solo nel senso che, fittiziamente, il diritto a impugnare la prima sorgerà a far tempo dalla pubblicazione della seconda, che a tal fine si intende pronunciata nella stessa data, come parte della statuizione dell’intera controversia (v. Cass. n. 10432 del 06/05/2009 e n. 23363 del 18/12/2012).

1.2. In definitiva, va prestata in questa sede adesione – nel rigettare le deduzioni della parte controricorrente – alla pur non recente massima di questa corte (Cass. n. 1960 del 10/03/1990) per cui “con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 361 c.p.c., comma 2, la possibilità che il ricorso avverso la sentenza non definitiva, per la quale sia stata precedentemente espressa riserva di impugnazione, sia fatto unitamente al ricorso contro la sentenza che definisce il giudizio, non esclude che la parte, ancorchè dopo la pubblicazione di quella definitiva, possa optare per l’impugnazione della sola sentenza non definitiva, la cui eventuale cassazione comporta comunque la caducazione anche della sentenza definitiva quando le statuizioni di quest’ultima dipendono da quelle della prima”.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione dell’art. 1362 c.c. e art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (sic), lamentando che la sentenza impugnata erroneamente avrebbe trascurato il nesso tra lo scritto autografo del de cuius del 18 marzo 1979, in tesi contenente espressione di una volontà di C.N. senior di dispensa dalla collazione a favore di C.G., e la successiva donazione del 3 ottobre 1979, limitandosi la corte territoriale a qualificare il primo scritto come non testamentario ma inter vivos, omettendo di esaminare istanza ritualmente proposta di valorizzazione della volontà contenuta nel primo scritto.

3. Con il secondo motivo, poi, il ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 737,1362,1363 e 1367 c.c., deducendo essere essa erronea nella parte in cui ha ritenuto che la volontà di dispensa dalla collazione dovesse essere ricercata nei ristretti confini delle disposizioni espresse dell’atto di donazione, escludendo le possibilità ermeneutiche non solo offerte da manifestazioni tacite di volontà ma anche da quelle espresse contenute nello scritto del 18 marzo 1979, di cui inopportunamente la corte d’appello ha sottolineato la natura inter vivos solo soffermandosi sulla dizione “dono e assegno”, senza considerare l’incipit in cui il disponente si dichiarava padre d’una numerosa prole che procedeva all’atto “per evitare che dopo la mia morte avvengano delle pretese”, frase che secondo il ricorrente in una corretta ermeneutica farebbe emergere la volontà di dispensare dalla collazione.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè artt. 577 e 578 c.c., sotto il profilo della qualificazione della scrittura autografa, che erroneamente la corte d’appello avrebbe inquadrato come atto inter vivos anzichè negozio testamentario. All’uopo ha richiamato la predetta espressione di C.N. circa la volontà di evitare pretese dopo la morte, l’individuabilità di una institutio ex re certa e l’esigenza di una interpretazione complessiva.

5. I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente, essendo essi articolati su più censure aventi ad oggetto la disamina effettuata dalla corte di merito in ordine ai due atti (scritto autografo del 18 marzo 1979 e successiva donazione del 3 ottobre 1979 a favore del ricorrente) oggetto di dibattito processuale con riferimento alla loro natura giuridica e all’eventuale collegamento tra gli stessi. I motivi sono tutti inammissibili.

5.1. Va al riguardo richiamato che:

– il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione;

– il vizio motivazionale rilevante, secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis secondo la riformulazione della norma disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, è quello di “omesso esame circa un fatto decisivo”, che presuppone la totale pretermissione nell’ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o di “contraddittorietà” della motivazione e fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la giurisprudenza ha specificato che la possibilità di sollevare tali doglianze neppure sopravvive come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928).

I vizi di cui innanzi non sussistono quando, in luogo delle carenze tassativamente previste, la sentenza impugnata faccia emergere mere difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati dal giudicante di merito, risolvendosi altrimenti i motivi di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, ad es., Cass. sez. U n. 24148 del 2013). Al giudice di merito soltanto, infatti, spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, applicando poi ai fatti le norme giuridiche confacenti.

5.2. Su tali premesse, va notato che con i motivi in esame, lungi dal denunciare violazioni di legge o omesso esame di fatti storici nei sensi anzidetti, il ricorrente si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non all’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè tanto meno ai possibili vizi di violazione di norme di diritto ex n. 3 della medesima disposizione. Sicchè i tre motivi in esame si traducono nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

5.3. Più specificamente, in ordine al primo motivo, in effetti articolato su più censure:

– non può costituire “omesso esame” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la presunta mancata valorizzazione della volontà contenuta nel primo scritto come dispensa dalla collazione per la donazione effettuata con il secondo atto, trattandosi non di riferimento a un fatto storico, ma di una valutazione giuridica;

– la presunta mancata valorizzazione predetta neppure può integrare un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che questa corte ha costantemente chiarito (v. recentemente ad es. Cass. n. 321 del 12/01/2016) che un eventuale mancato esame da parte del giudice di una questione giuridica non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito;

– l’eventuale preterizione del nesso tra lo scritto autografo del de cuius del 18 marzo 1979, in tesi contenente espressione di una volontà di C.N. senior di dispensa dalla collazione a favore di C.G., e la successiva donazione del 3 ottobre 1979 neppure può costituire violazione di legge sostanziale, non risultando negata dalla corte di merito alcuna regula iuris applicabile alla fattispecie, nè fornita di essa una interpretazione erronea.

5.4. In ordine, poi, al secondo motivo, anche in questo caso la qualificazione dello scritto del 18 marzo 1979 come non testamentario, in base alla considerazione di alcuni suoi elementi fondamentali, non può costituire neppure astrattamente violazione di legge nei sensi anzidetti, non risultando alcuna statuizione contraria a principi di diritto, neppure chiaramente indicati dal ricorrente, che in effetti propone la valorizzazioni di altri elementi (l’incipit in cui il disponente si dichiarava padre d’una numerosa prole che procedeva all’atto “per evitare che dopo la mia morte avvengano delle pretese”) per patrocinare una proposta di qualificazione dell’atto come testamentario e indirettamente espressivo di una volontà di dispensare dalla collazione, così instando per una revisione di merito della decisione inesigibile in cassazione.

5.5. Per analoghe ragioni si presenta inammissibile il terzo motivo con cui il ricorrente invoca, da altro punto di vista, la qualificazione testamentaria dello scritto, esclusa dai giudici di merito con motivazione insindacabile in sede di legittimità.

5.6. In relazione a quanto innanzi, dunque, solo per completezza può aversi presente che, nel caso di specie, la corte di merito (pp. 28-30 della sentenza non definitiva) ha espressamente escluso che lo scritto del 18 marzo 1979 fosse da considerarsi un testamento olografo, pur avendone riportato l’incipit menzionato dal ricorrente, avendo dato invece di esso la qualificazione come donazione priva di effetti, in quanto non avente la forma pubblica, comunque non emergendo da alcun dato testuale una dispensa dalla collazione per la donazione successivamente formalizzata in data 3 ottobre 1979. Trattasi, dunque, di una motivazione completa e coerente, insindacabile in sede di legittimità per quanto sopra detto.

6. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della Legge Notarile n. 89 del 2013, art. 53, e del relativo regolamento di cui al R.D. n. 1326 del 1914; assume, in particolare, che la corte d’appello nell’esaminare il motivo d’appello del ricorrente circa l’invalidità della clausola di dispensa dalla collazione inserita dal de cuius nell’atto di donazione del 3 giugno 1980 a favore di C.A., per essere contenuta in un’aggiunta a penna apposta con correzione di punteggiatura, priva di sottoscrizione e richiamo in calce come previsto per le postille dalla precitata disposizione – erroneamente avrebbe ritenuto la validità, posto che ex art. 53 della Legge Notarile n. 89 del 2013 “le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute”.

6.1. Il motivo è infondato. La sentenza non definitiva impugnata ha chiarito in dettaglio (v. pp. 30-32) che risulta dall’esame dell’atto di donazione del 3 giugno 1980 a favore di C.A., germano del ricorrente, che “il notaio dichiarava che l’atto si presentava “scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato…”, emergendo aggiunte a mano dal notaio sia la clausola di dispensa che altri dati di natura catastale nonchè di valore del donatum; ha concluso la corte di merito che “la dispensa… non costituisce postilla”.

6.2. Tale statuizione, dunque, si presenta del tutto coerente con le disposizioni normative della legge notarile art. 53 e dell’art. 69 del regolamento (v. Cass. n. 12128 del 02/07/2004), secondo le quali soltanto le aggiunte, le cancellazioni e le variazioni del contenuto dell’atto già scritto integralmente, e prima della sottoscrizione delle parti, debbono essere attuate con postille, previste all’evidente scopo – che non si pone quando parti manoscritte siano inserite nel corpo dell’atto, e non costituiscano dunque aggiunte, cancellazioni o variazioni – di evitare che il testo possa essere alterato dopo la firma del notaio.

6.3. In tale logica, giusta quanto enunciato in ricorso, in senso proprio si può parlare di modificazione di un testo precedentemente scritto solo in riferimento alla correzione di un segno d’interpunzione, al fine di collegare il dattiloscritto a quanto scritto a mano dal notaio.

Pur non potendo negarsi in astratto che un segno d’interpunzione possa esprimere un contenuto dell’atto negoziale, potendo la punteggiatura modificare in profondità i significati delle espressioni costituite da “parole” e soprattutto da numeri, il profilo, peraltro, appare nel caso di specie irrilevante, non avendo il ricorrente in alcun modo dedotto circa le conseguenze che avrebbe l’applicazione della Legge Notarile n. 89 del 2013, art. 53 (“le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute”) alla sola correzione del segno di interpunzione. Tanto esime questa corte dal valutare se, comunque, la regula iuris relativa alla formazione delle postille e alla sanzione conseguente si applichi effettivamente anche ai segni di interpunzione (esaminando, ad es., per trarne argomenti, i testi della L. e 69 del reg., art. 53, che obbligano a menzionare il numero delle “parole”, e non di altri elementi scrittori).

7. Segue da quanto innanzi il complessivo rigetto del ricorso avverso la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza. Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit, comma 1 bis.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2018

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