Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19399 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4368/2010 proposto da:

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIPITONE Gioacchino,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M. in qualità di Curatore del Fallimento Lamas;

– intimata –

avverso il decreto n. 18/03 del TRIBUNALE di MARSALA del 18.12.09,

depositato il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Angelo Colucci (per delega avv.

Gioacchino Pipitone) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Dott. S.E. ha reclamato innanzi al Tribunale di Marsala il decreto del giudice delegato al fallimento della società Lamas Distribuzione che aveva liquidato in suo favore, in misura asseritamente inadeguata, il compenso spettantegli per l’opera professionale espletata in favore della procedura quale consulente di parte nell’ambito di un giudizio di revocatoria di rimesse bancarie.

Ha lamentato che il compenso gli era stato erroneamente liquidato in base alla tariffa prevista dal D.M. 30 maggio 2002, applicabile agli ausiliari del curatore fallimentare piuttosto che secondo la tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Con decreto depositato il 18 febbraio 2009 e comunicato l’1.2.2010, il Tribunale ha respinto il reclamo sostenendo che, secondo prassi diffusa, il compenso spettante al consulente di parte di procedura fallimentare è parametrato per motivi di equità e ragionevolezza a quelli del c.t.u.. A maggior ragione laddove il professionista sia nominato coadiutore del curatore fallimentare – Cass. n. 1568/2005, pur nel vigore della riforma della procedura fallimentare, malgrado cioè la nomina provenga dal curatore e non più dal giudice delegato.

Avverso questa statuizione S.E. ha proposto il presente ricorso per cassazione con due motivi non resistiti dall’intimata procedura.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione del ricorso nei seguenti termini:

“Col primo motivo, con cui denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 201 c.p.c., il ricorrente deduce erroneità della parificazione della figura del consulente di parte, nominato nell’ambito di un processo di cognizione, a quella dell’ausiliare del giudice, attribuibile di contro al c.t.u. ovvero al coadiutore. La diversità ontologica dei ruoli esclude l’applicazione del medesimo criterio di liquidazione del compenso, per l’opera prestata in giudizio.

Il motivo appare fondato.

Il consulente di parte svolge nell’ambito del processo attività di natura squisitamente difensiva ancorchè di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita. Il suo espletamento è riconducibile al contratto d’opera professionale, ed il relativo compenso deve essere perciò determinato sulla base delle relative tariffe professionali. Non è perciò possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d’ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale. Il principio, enunciato nel precedente di questa Corte n. 4135/1977, pienamente condiviso, che s’intende ribadire in questa sede, è stato disatteso dal giudice di merito senza puntale confutazione.

Il provvedimento impugnato prospetta invero singolare commistione dei ruoli di consulente di parte e di coadiutore, basandola sulla circostanza che il Dott. S., prima della nomina a consulente della procedura nella causa di revocatoria, aveva espletato attività di coadiutore del curatore nell’alveo della procedura fallimentare.

Tale percorso argomentativo, basato su dato di mero fatto, non smentisce il citato enunciato. Resta assorbito il secondo motivo.

Ciò premesso, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio per essere accolto”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta in quanto ispirata a consolidata esegesi (cfr. Cass. n. 2572/1996), non smentita da argomenti di confutazione che inducano ad una sua rivisitazione, che s’intende ribadire siccome appieno condivisa.

Ne consegue l’accoglimento del decreto impugnato con cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Marsala che provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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