Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19399 del 22/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19399 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 22/08/2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g.19893/11 proposto da:

Cristina CAVIOLI ( c.f. CVL CST 75L60 H501M)
rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Conti ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del medesimo in Roma, via Manfredi n.17 , giusta procura a margine del ricorso
– Ricorrente Contro

– Comune di Roma
-Intimato —

avverso la sentenza n. 539/2011 del Tribunale di Roma, depositata il 13 gennaio
2011 e non notificata.
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
“1 — Cristina Cavioli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 5391/2011

emessa dal Tribunale di Roma, con la quale è stato rigettato l’appello dalla medesima
diretto alla riforma della pronunzia del 10 marzo 2008 del Giudice di Pace di Roma , che,
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14.

a sua volta, aveva respinto l’opposizione della medesima Cavioli avverso il verbale di
accertamento della Polizia Municipale di quella città.

2— Il Comune intimato non ha svolto difese.
3 — Con unico motivo la ricorrente fa valere genericamente la violazione di norme di

che i verbalizzanti non avrebbero dato sufficiente contezza della ragione per la quale non
avrebbero potuto procedere alla contestazione immediata della infrazione rilevata —
guida di un ciclomotore sul marciapiede-

4 — A giudizio del relatore il motivo è infondato: quanto alla violazione di legge perché
non viene esplicitata né la regula juris che – si assume violata né in qual modo, nella
interpretazione giudiziale, il giudice dell’appello sia pervenuto ad un’erronea delimitazione
dei suoi confini applicativi; quanto alla contraddizione nel ragionamento giudiziale perché
non sono in contrasto le due proposizioni analizzate nel ricorso: invero il ribadire la
necessità di una esposizione dei motivi per i quali i verbalizzanti non sarebbero stati in
grado di procedere alla contestazione immediata non appare in conflitto logico con
l’affermazione che nel caso concreto gli operanti ben avevano utilizzato del potere
discrezionale di giustificare la non contestazione immediata con l’addurre che la stessa —
relativa alla guida di un ciclomotore sul marciapiede- sarebbe stata incompatibile con la
funzione, svolta nell’attualità, di regolazione del traffico.

5 — Ne deriva pertanto che la ricorrente chiede alla Corte di formulare un novellato
esame del fatto, inibito dall’ambito operativo dei poteri di legittimità.

6 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni, il ricorso è idoneo ad esser
trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato manifestamente infondato.”

7 – La suddetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero;
ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non essendo
state articolate successive difese — mediante memorie illustrative- né esposte in sede di
adunanza collegiale del 6 giugno 2013 — alla quale la ricorrente non ha partecipato-

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legge ed il vizio di contraddittoria motivazione lamentando, come già in grado di appello,

differenti valutazioni che potessero fornire spunti per una diversa decisione.
8- Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto difese.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Così deciso in Roma il 06/06/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

Rigetta il ricorso.

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