Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19399 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19399 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 4520-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
VIDEOTECA 2001 S.A.S. DI LUTI LIVIO & C., in persona del legale
rappresentante p.t.,
LUTI LIVIO
MARCELLI ROSINA
– intimati-

avverso la sentenza n. 85 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
della TOSCANA, depositata il 30.12.2009, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

Data pubblicazione: 20/07/2018

R.G. 4520/2011

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre, con atto notificato in data 10.2.2011 e
ricevuto, in date comprese tra 1’11 ed il 17 febbraio 2011, dalla società e dai
soci indicati in epigrafe, per la cassazione della sentenza indicata in

confermato la sentenza n. 15/03/2007 della Commissione Tributaria
Provinciale di Grosseto di accoglimento del ricorso della società VIDEOTECA
2001 S.A.S. DI LUTI LIVIO & C. avverso avviso di accertamento IVA ed
IRAP 2000 in rettifica del reddito d’impresa per omessa contabilizzazione di
maggiori ricavi;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 12, comma 3, D.Lvo
546/1992 per avere la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità del
ricorso introduttivo del giudizio per difetto di valida procura alle liti, in
quanto priva della sottoscrizione dei ricorrenti;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., «insufficiente motivazione in ordine a fatto
controverso e decisivo per il giudizio» costituito «dalle prestazioni
effettivamente erogate sub specie di noleggio di videocassette e,
conseguentemente, sull’ammontare dei ricavi conseguiti»;
i contribuenti sono rimasti intimati
CONSIDERATO CHE
1. il primo motivo di ricorso è fondato;
1.2. non risulta, infatti, in alcun modo sanabile ex art. 182 c.p.c. la
mancanza ab origine di mandato rilasciato al difensore che ha sottoscritto il
ricorso introduttivo dinanzi alla CTP, atteso che l’atto risulta privo, nella
procura alle liti, di sottoscrizione autografa del legale rappresentante della
società ricorrente;

u),
2

epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva

R.G. 4520/2011

L3. la mancanza originaria di procura alle liti conferita al proprio
difensore è insuscettibile di ratifica trattandosi di un requisito senza il quale
l’atto introduttivo non solo del giudizio civile, ma anche di quello tributario
(per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore
avvocato) non può essere qualificato come tale, l’attività del difensore non
riverberando alcun effetto sulla parte e restando attività processuale di cui il

20934/2011, 10706/2006; Cass. n. 27530/2017, 11551/2015); si tratta di
un requisito preliminare di ammissibilità del’instaurazione del giudizio, il che
ne esclude la ratifica (cfr. Cass. n. 1419/1983; 1612/1970);
2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento
del secondo motivo;
3.

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale va, quindi,

cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.;
4. le spese dell’intero giudizio vanno compensate considerata la natura
esclusivamente processuale delle ragioni sottese alla decisione
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3,
c.p.c., senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, in data 31.5.2018.

legale assume esclusivamente la responsabilità (cfr. Cass. SU nn.

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