Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19399 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. II, 18/07/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9089-2015 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY

n. 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SICILIANO;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

n. 37, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CAPECE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1723/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’avv. B.M. invocava la condanna di V.G. al pagamento dei compensi dovutile a fronte dell’attività professionale svolta in favore del predetto resistente.

Con ordinanza depositata il 13.11.2013 il Tribunale di Torino accoglieva in parte la domanda condannando il V. al pagamento della somma di Euro 5.500 oltre accessori.

Interponeva appello la B. con ricorso depositato il 10.12.2013, a seguito del quale veniva fissata udienza di discussione con decreto del 19.12.2013. La notifica dell’atto di appello unitamente al predetto decreto di fissazione veniva poi eseguita il 18.1.2014.

Si costituiva in seconde cure il V. resistendo al gravame e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata n. 1723/2014, accoglieva l’impugnazione condannando l’appellato al pagamento della maggior somma di Euro 29.618,84.

Ricorre per la cassazione di detta decisione V.G. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso B.M..

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi di ricorso, va osservato che l’appello avverso la prima decisione del Tribunale di Torino, emessa in data 13.11.2013 e comunicata alle parti in pari data, risulta introdotto con ricorso depositato nella cancelleria della Corte di Appello di Torino in data 10.12.2013, ma notificato all’appellato – unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza emesso dalla Corte piemontese in data 19.12.2013 – soltanto il 18.1.2014, a seguito di richiesta dell’appellante del giorno precedente.

Ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. “L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 ter, comma 6 produce gli effetti dell’art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.

Alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui la norma da ultimo richiamata introduce l’equiparazione, ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata, tra notificazione del provvedimento ad istanza di parte e sua comunicazione a cura della cancelleria, se anteriore (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5840 del 08/03/2017, Rv. 643261) ed in considerazione del fatto che l’appello avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. va introdotto con citazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in assenza di norma speciale che prescriva un diverso rito, va dichiarata la tardività dell’impugnazione proposta dalla B. avverso la prima decisione del Tribunale di Torino.

La notificazione dell’atto di appello – erroneamente proposto con ricorso anzichè con citazione – unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, che completa l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione con l’elemento della vocatio in ius originariamente carente nel ricorso proposto dalla parte, è infatti avvenuta dopo il decorso del termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto del gravame previsto dal già richiamato art. 702 quater c.p.c.

Ne consegue che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Corte piemontese.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.

PQM

la Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’appello interposto da B.M. avverso la decisione del Tribunale di Torino del 13.11.2013 e cassa la decisione impugnata senza rinvio.

Condanna B.M. al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700 di cui Euro 200 per esborsi, e di quello di secondo grado, che liquida in Euro 2.000, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA