Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19399 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 17/09/2020), n.19399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4838-2019 proposto da:

COMUNE DI MONTECOSARO (MC), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso

lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO BOARI;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA,

in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO SCOFONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1198/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Montecosaro ricorre per la cassazione della sentenza n. 1198-2018 della Corte d’Appello di Ancona, pubblicata il 3 luglio 2018, articolando tre motivi, illustrate: con memoria.

Resiste con controricorso la Compagnia italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.

Il ricorrente, premesso di avere stipulato due polizze, ai sensi della L. n. 10 del 1994, ex art. 30, nell’anno 2003, espone in fatto di avere convenuto dinanzi al Tribunale di Macerata, la Compagnia italiana di previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 166.831,10 o di quella ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi.

La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, per il comportamento della controparte in sede stragiudiziale che aveva rinunciato a coltivare il giudizio di opposizione al passivo, successivamente al fallimento della debitrice originaria.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea, con sentenza n. 254/2012, che veniva integralmente riformata, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, dalla Corte d’Appello di Ancona, investita del gravame dalla Compagnia soccombente, ritenendo non provato il danno subito dal Comune relativamente alla polizza fideiussoria e non rientrante – oltre che non provato – nella copertura assicurativa quello relativo alla polizza all risk.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce quanto alla polizza fideiussoria o cauzionale, violazione o falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 30, del Reg. approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 103-106 e del D.M. n. 123 del 2009 in combinato disposto con gli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente preteso dal beneficiario la prova dell’effettiva verificazione dell’inadempimento dell’appaltatore e della produzione di un danno in conseguenza dell’inadempimento, perchè la polizza stipulata ai sensi della L. n. 109 del 1994, ex art. 30, avrebbe la funzione di garantire alle stazioni appaltanti il ristoro dei danni causati dall’assicurato e la sicurezza di avere i mezzi per portare a termine l’opera, con conseguente assunzione da parte degli assicuratori dell’intero rischio finanziario del sistema degli appalti pubblici. In aggiunta, secondo ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 2 bis dell’art. 30, la polizza deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e tale prescrizione avrebbe dovuto sostituire di diritto, ex art. 1339 c.c., l’art. 5 della polizza che escludeva il beneficio della preventiva escussione e il pagamento entro il termine di 30 gg.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione del Reg. n. 109 del 1994, art. 30 e del Reg. approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 103, 104 e 106 nonchè dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La L. n. 109 del 1994, art. 30, comma 3, stabilisce che l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati. La Corte d’appello avrebbe, a fronte del chiaro tenore normativo, senza esplicitarne la motivazione, escluso proprio i danni dedotti dall’esponente (in particolare le spese di ripristino e di sgombero).

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e dell’art. 116 c.p.c., comma 1, anche in riferimento agli artt. 2699 e 2700 c.c. e all’art. 132 c.p.c., n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo investe la parte della sentenza che ha negato al ricorrente il diritto di conseguire l’intero ammontare della polizza, per non essersi fatto carico, neppure a seguito della specifica contestazione della compagnia assicuratrice, di dimostrare il tipo e l’entità dei danni subiti, limitandosi ad affermare la manifesta evidenza dell’entità dei danni sulla base della copiosa produzione documentale versata in atti, da considerarsi non idonea.

Secondo la ricorrente, non essendo contestato l’inadempimento della ditta appaltatrice, nè quanto risulta dagli atti di garanzia nè dalla rescissione contrattuale, la difesa della Compagnia assicuratrice avrebbe riguardato solo l’entità dei danni, ma non la loro esistenza e la produzione documentale, rappresentata da atti pubblici, in gran parte, e non da semplici stime private, essendo, a sua volta incontestata, quanto ai fatti storici cui essa si riferiva, non avrebbe dovuto essere considerata priva di valore probatorio. E se il giudice avesse ritenuto non provata la quantificazione dei danni avrebbe dovuto disporre una CTU.

4. Va, in primo luogo, rilevata l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per la carente esposizione dei fatti di causa, che non emergendo dal ricorso, rendono impossibile tanto rinvenire i fatti necessari allo scrutinio da atti diversi, quali la sentenza impugnata o il controricorso, quanto, facendo leva sulla non contestazione della controparte, ritenere che il ricorso abbia raggiunto il suo scopo.

In particolare, non è stato chiarito il tenore delle richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Compagnia di Assicurazioni controricorrente. Il Comune si limita a riferire dell’avvenuta stipulazione di due polizze nel 2003, una delle quali all risk; salo dal motivo n. 2 si evince che una parte dei danni lamentati sarebbe imputabile ai costi di demolizione o di sgombero e che le opere commissionate alla ditta appaltatrice avrebbero riguardato l’ampliamento del cimitero comunale (p. 9 del ricorso); non sono mai riferiti gli inadempimenti imputati alla ditta appaltatrice; non sono indicate le difese della controparte, se non alludendo (p. 2 del ricorso) alla denunciata rinuncia a coltivare il giudizio di opposizione allo stato passivo, successivamente al fallimento della debitrice originaria; non sono (Ndr: Testo originale non comprensibile) le motivazioni della sentenza di primo grado e neppure il suo dispositivo: a p. 2, il ricorrente si limita a riferire che la domanda attorea era stata accolta in toto e a p. 3 afferma di ritenere puntuale ed esatta la sentenza di prime cure alla quale intende rifarsi testualmente; non sono illustrati i motivi di appello, nè la posizione assunta dall’appellata nel giudizio di secondo grado.

A tal riguardo mette conto ribadire che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato da tale norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che sia capace di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 18/05/2006 n. 11653). La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

E’ appena il caso di rilevare, in aggiunta, che i motivi sarebbero comunque inammissibili perchè:

a) quando si deduce la violazione o falsa applicazione di precise norme di legge è indispensabile che si individuino le affermazioni della sentenza impugnata in cui le norme sarebbero state violate o falsamente applicate anche con riferimento all’interpretazione offertane dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti. Invece, manca ogni correlazione tra le deduzioni del ricorrente e la parte motivazionale della sentenza da cui emerga l’asserita violazione; per di più per molte delle norme indicate nell’epigrafe dei motivi è stata assunta la violazione, ma non è stata svolta a sostegno alcuna argomentazione difensiva: non ci sono infatti argomenti che spieghino come e perchè le norme siano state violate ed anche l’invocazione di principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (p. 4 del ricorso, p. 10) non è supportata dall’indicazione delle ragioni per cui essi verrebbero in rilievo e sarebbero stati violati dal giudice;

b) pretendono di censurare la sentenza gravata per omessa motivazione, in difetto dei relativi presupposti: la motivazione c’è, ma evidentemente non è conforme ai desiderata del Comune ricorrente (la sentenza, infatti, ha negato che il Comune avesse fornito la prova del danno derivante dall’inadempimento, precisa le ragioni della propria decisione quanto alla escussione della polizza fideiussoria, quanto alla polizza all risk e quanto al mancato accoglimento della CTU, in quanto meramente esplorativa).

5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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