Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19399 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8080 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

Edison Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Logozzo e Giuseppe

Maria Cipolla per procura speciale a margine del controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mazzini, n. 134,

presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, n. 1538/3/2014, depositata in data 16

settembre 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 marzo 2021

dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato a Edison Energia s.p.a. un atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni, relativamente agli anni 2007 e 2008, per avere illegittimamente applicato le imposte sull’energia elettrica nelle fatture emesse nei confronti di Enav s.p.a., poiché quest’ultima era, invece, soggetto obbligato al pagamento diretto; avverso l’atto di contestazione delle sanzioni la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva quindi proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare ha ritenuto che: il versamento dell’imposta era stato compiuto da Edison Energia s.p.a., che avrebbe dovuto informare Enav s.p.a. di essere tenuta al pagamento; Enav s.p.a. non aveva dichiarato di essere soggetto obbligato al versamento diretto; Edison Energia s.p.a. non aveva tenuto un comportamento negligente; non vi era danno erariale;

avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2) e 4), per essere priva della concisa esposizione dello svolgimento del processo, riportando in maniera errata i fatti rilevanti della causa e senza effettiva esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione;

2. con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e dell’art. 111 Cost., per avere affermato, in modo inconciliabile, da un lato, che Edison Energia s.p.a. non era stata negligente in quanto Enav s.p.a. non aveva dichiarato di essere un soggetto obbligato al versamento del tributo, e, dall’altro, per avere affermato che Edison Energia s.p.a. non aveva informato Enav s.p.a. che era tenuta al pagamento dell’imposta;

2.1. i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondati;

con riferimento al primo motivo di ricorso, il giudice del gravame ha chiarito quale fosse l’oggetto della controversia, consistente nella contestazione di sanzioni amministrative per accise relative agli anni 2007 e 2008 e che la ragione della controversia risiedeva nel fatto che Edison Energia s.p.a. riteneva illegittima la sanzione in quanto, pur essendo soggetto obbligato Enav s.p.a., la circostanza di avere effettuato essa il pagamento faceva venire meno il fondamento della pretesa; rispetto a tale prospettazione difensiva, ha evidenziato che l’amministrazione doganale aveva ritenuto invece dovuta la sanzione, proprio perché era Enav s.p.a. il soggetto obbligato al pagamento;

la pronuncia, inoltre, ha dato conto degli esiti del giudizio di prime cure e della diversa prospettazione delle parti, motivando la decisione, infine, tenendo conto dei due diversi profili presi in considerazione a supporto della conclusione della illegittimità della pretesa: la mancanza di negligenza di Edison Energia s.p.a., da un lato, e l’insussistenza del danno erariale, dall’altro;

l’esposizione contenuta nella sentenza dei fatti di causa, sebbene succinta, consente comunque a questa Corte di apprezzare e valutare l’oggetto del contendere ed i profili essenziali su cui il giudizio si è fondato, così come risultano chiaramente esposte le ragioni sulla cui base il giudice del gravame ha ritenuto illegittima la pretesa;

con riferimento al secondo motivo di ricorso, inoltre, va osservato, in primo luogo, che la ragione della decisione si fonda, come visto, su di una duplice ratio: la mancanza di comportamento negligente della contribuente; l’inesistenza di un danno erariale;

la contraddittorietà evidenziata dalla ricorrente attiene, semmai, solo al profilo della diligenza, ma non è idoneo ad incidere sulla diversa ed autonoma ratio decidendi dell’assenza di danno erariale; peraltro, anche con riferimento al profilo relativo alla diligenza, il profilo centrale evidenziato dal giudice del gravame ha riguardato la circostanza che Enav s.p.a. non aveva comunicato di essere tenuta al pagamento diretto dell’accisa e dell’addizionale, mentre la precedente affermazione, secondo cui Edison Energia s.p.a. aveva versato l’accisa direttamente all’erario, invece di informare Enav s.p.a. che era quest’ultima tenuta all’adempimento, ha una valenza meramente ricostruttiva della situazione fattuale, sicché non è su tale profilo che si è fondata la valutazione del comportamento diligente della contribuente;

in realtà, il nucleo centrale della decisione si è fondata, con riferimento all’autonomo profilo della diligenza, sulla circostanza che Edison Energia s.p.a. non poteva essere a conoscenza della circostanza che il proprio cessionario era, a sua volta, obbligato al versamento delle imposte per essersi verificato il presupposto, alla stessa non noto, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53, comma 1, lett. c);

3. con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, per avere erroneamente ritenuto che Edison Energia s.p.a. non aveva tenuto un comportamento negligente;

in particolare, parte ricorrente evidenzia che il comportamento diligente tenuto dalla controricorrente non poteva essere basato unicamente sulla circostanza, evidenziata dal giudice del gravame, che Enav s.p.a. non aveva comunicato alla prima di essere tenuta al pagamento diretto, dovendo tenere, invece, ad una diligenza qualificata, essendo un imprenditore commerciale operante in un particolare settore fiscale, sicché avrebbe dovuto operare adottando tutte le misure necessarie per non ricevere comunicazioni scorrette dai clienti ai quali forniva l’energia elettrica;

sotto tale profilo, la contribuente avrebbe dovuto applicare la clausola inserita nel contratto con la quale si era previsto l’obbligo di allegazione della fattura del precedente fornitore di energia elettrica, e, inoltre, avrebbe dovuto considerare che il proprio cliente, per la particolarità dell’attività svolta, operava in regime di esenzione dell’accisa, fino al 2007, e dell’addizionale provinciale;

3.1. il motivo è inammissibile;

il giudice del gravame ha accertato che trovava applicazione, nella fattispecie, la previsione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, in quanto la circostanza che Enav s.p.a., cui Edison Energia s.p.a. forniva energia elettrica, non aveva comunicato di essere soggetto obbligato al versamento diretto all’erario, escludeva la sussistenza di un comportamento colposo, non potendosi ritenere che la stessa non avesse tenuto un comportamento diligente;

ciò su cui, dunque, il giudice del gravame ha incentrato la decisione è stata la considerazione che la mancata comunicazione al proprio fornitore di essere a propria volta soggetto tenuto al pagamento del tributo non poteva in alcun modo consentire a Edison Energia s.p.a. di avere conoscenza della circostanza, dunque di non essere essa tenuta al pagamento del tributo;

con il motivo di ricorso in esame parte ricorrente, più che prospettare una violazione di legge, introduce elementi e circostanze di fatto (l’inserimento della clausola contrattuale, la particolare attività svolta da Enav s.p.a.) da cui evincere la mancanza di comportamento diligente della controricorrente: ma, in tal modo, si invoca una diversa lettura delle risultanze processuali, non essendo stato indicato in cosa consista la violazione di legge, limitandosi il motivo di ricorso a contestare la conclusione in fatto cui è pervenuto il giudice del gravame ai fini della verifica del comportamento diligente della contribuente;

in realtà, quel che emerge dai fatti di causa è la circostanza che, in difetto di comunicazioni da parte di Enav s.p.a. circa il proprio status di soggetto passivo, da cui derivava una eventuale applicazione di un regime fiscale differente rispetto a quello contrattualmente previsto, Edison Energia s.p.a. ha provveduto a fatturare con addebito dell’imposta ed a versarla in favore dell’erario, attenendosi, in tal modo, alle prescrizioni contrattuali ed operando, in difetto di diversa comunicazione, quale fornitore di energia elettrica;

4. con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis, per avere ritenuto illegittima la sanzione in quanto non sussisteva alcun danno erariale;

in particolare, parte ricorrente evidenzia che il giudice del gravame non ha tenuto conto del disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis, che ha dato attuazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, che prevede la non punibilità solo per i comportamenti che si traducono in una mera violazione formale senza debito di imposta, ma non contempla, quale causa di non punibilità, la mancanza di danno erariale; d’altro lato, avrebbe dovuto dare conto della sussistenza o meno dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’esimente, cioè dell’assenza di un pregiudizio alle azioni di controllo, la mancata variazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento;

il motivo è assorbito dalle considerazioni espresse con riferimento al terzo motivo di ricorso, assumendo autonoma rilevanza, con valore assorbente, la questione del comportamento diligente della contribuente;

in conclusione, sono infondati il primo e secondo motivo, inammissibile il terzo, assorbito il quarto, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ~ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 7.200,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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