Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19399 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 03/08/2017, (ud. 22/11/2016, dep.03/08/2017),  n. 19399

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasqule – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21089-2015 proposto da:

G.M., M.B., COMMERCIALE DORF DI I.A. &

C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VAL GARDENA 35, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO GUIDI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ENRICO PEREGO, per deleghe in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

COMUNE DI VOGOGNA;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

931/2015 del TRIBUNALE di VERBANIA;

udito l’Avvocato Domenico GUIDI per delega orale;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale dott. CAPASSO

Lucio, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del

giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso ex art. 703 c.p.c., G.M., M.B. e la Commerciale Dorf di I. A. & C. snc hanno agito avanti al Tribunale di Verbania a tutela del possesso della cava (OMISSIS), sita in territorio del comune di (OMISSIS), per contestare la turbativa arrecata dal comune con la Delib. Consiglio comunale 24 aprile 2015, n. 9.

Secondo parte ricorrente, il Comune ha illegittimamente ordinato la restituzione e riconsegna dei terreni di cui ai mappali (OMISSIS); in tal modo avrebbe violato la proprietà privata.

Il Comune, costituendosi, ha eccepito che vi è giurisdizione del Commissario Usi civici, perchè esso ha agito non in carenza assoluta di competenza, come deducono i ricorrenti, ma per far valere gli usi civici.

Preso atto di tali difese, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 1/3 settembre 2015.

il Comune di (OMISSIS) non ha svolto difese.

La causa è stata avviata a trattazione camerale previa acquisizione della requisitoria scritta del Procuratore Generale, il quale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

2) La tesi del procuratore generale muove dall’esame dell’ammissibilità di azioni possessorie contro la P.A., che sono esperibili di fronte al G.O. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo.

La requisitoria deduce che nel caso di specie l’azione di manutenzione risulta proposta dai “proprietari” in relazione ad immobili già oggetto di giudicato inter partes. Afferma che l’attività della P.A. non è rivolta alla occupazione o alla espropriazione del suolo; che pertanto l’attività va considerata come attività materiale “tutelabile innanzi al G.O.”.

3) Il Collegio non condivide tale ricostruzione.

Va premesso che una controversia che esiga la soluzione, in via principale e non meramente incidentale (Cass. 26816 del 19/12/2009), della questione di demanialità, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29 (Cass. SU 615/15).

Qualora un Comune, in veste di ente esponenziale della collettività, opponga la demanialità civica quale impedimento all’accoglimento di una domanda che concerne la proprietà o il possesso del bene, poichè tale eccezione comporta l’accertamento della “qualitas soli” in via principale e non meramente incidentale, in forza della norma citata la controversia appartiene alla giurisdizione del Commissario degli usi civici (Cass. 7429/09).

Pertanto solo l’azione che prescinde dall’accertamento della “qualitas soli”, devoluto al commissario per gli usi civici, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come si è affermato in ipotesi di azione possessoria tra privati relativa a fondo oggetto di un giudizio di allodialità (Cass. SU n.10813 del 25/05/2016) o, tra gli stessi odierni litiganti, a proposito, recita la massima, di “controversia promossa da un privato nei confronti di un Comune per il regolamento dei confini tra due fondi, riconosciuti rispettivamente oggetto di proprietà delle parti in causa in base ad una sentenza passata in giudicato” (Sez. U, Ordinanza n. 28327 del 22/12/2011). 4) Per stabilire a chi spetti la giurisdizione è dunque necessario considerare non solo la domanda proposta (nella specie azione possessoria) ma anche le difese svolte, onde comprendere se con esse vengano sollevate questioni che richiedono di decidere in via principale sulla esistenza di usi civici gravanti sul terreno oggetto della controversia.

Nel caso di specie i ricorrenti lamentano che l’ordine di restituzione emesso dal Comune sarebbe lesivo del proprio possesso perchè metterebbe in discussione la proprietà privata “accertata da ben due giudicati”.

Nella comparsa di risposta dell’ente, incorporata nel ricorso per regolamento, si legge però che il Comune ha resistito negando ogni diritto dei ricorrenti “sui fondi oggetto di contenzioso, in quanto gravati da usi civici in favore della Collettività dei cittadini di (OMISSIS)”.

Il Comune contesta la validità dell’atto di affrancazione vantato da controparte e rileva che in una procedura di accertamento, avviata nel 2009 su impulso della Regione Piemonte per individuare i beni civici esistenti sul territorio, era stata evidenziata la sussistenza di usi civici in relazione ai fondi per cui è causa.

Il Comune oppone quindi alla azione possessoria usi civici che sarebbero “imprescrittibili, non usucapibili ed inalienabili,” i quali non risentirebbero delle pronunce rese tra le parti, aventi ad oggetto “il riconfinamento dei fondi”.

Da quanto esposto emerge chiaramente che la controversia involge la decisione in via principale sulla configurabilità di usi civici gravanti sui terreni contesi.

Pertanto la controversia, alla luce dei principi ricordati sub p. 3, spetta senz’altro alla giurisdizione del Commissario per gli Usi Civici.

4.1) Le Sezioni Unite non possono esaminare la questione attinente la esistenza o meno di un giudicato che abbia effetto sulla complessiva materia del contendere. Spetta infatti al giudice naturale in materia di usi civici pronunciarsi sulla esistenza o meno degli stessi alla luce anche delle eccezioni di giudicato e sulle relative conseguenze.

Il locale Commissario per gli Usi civici ha quindi giurisdizione; ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento.

In materia di regolamento preventivo non v’è luogo per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite civili, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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